CassazionePer le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l’obbligo di attestazione della funzionalità.

Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha accolto l’opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polstrada di Potenza per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l’accoglimento, richiesta che merita adesione.
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 273 del 1991, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6, art. 192 e 345 reg. att. C.d.S., deducendo che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria la taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox; che gli organi di polizia sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso; che tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che non esistono, al riguardo, norme comunitarie vincolanti; che gli organi di polizia sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature siano riportati gli estremi dell’approvazione rilasciata dal Ministero.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha accolto l’opposizione per la mancanza di regolare taratura dell’autovelox richiamando le raccomandazioni dell’OIML sulla omologazione e la verifica iniziale e periodica e deducendo che in Italia non vi è conformità tra le procedure di omologazione adottate dal Ministero e la normativa nazionale e internazionale.
Ha richiamato una sentenza di Tribunale dei Lodi secondo la quale, in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solo omologate.
Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necessità dell’omologazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare come si desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 comma 2, cosí come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 197, secondo cui le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06. Cass. 24.3.04 n. 5889) e che, a norma dell’art. 142 nuovo C.d.S., comma 6, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate (Cass. 8515/01).
La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata decisione di merito, precedente all’affermazione degli stessi.
La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l’obbligo di attestazione della funzionalità (Cass. 7.11.2003 n. 16713).
All’accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito col rigetto dell’originaria opposizione e la condanna alle spese dell’opponente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese liquidate in Euro 400, oltre le eventuali prenotate a debito.

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