illegittima l’omessa indicazione del tipo di apparecchio autovelox usato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Genova, con la sentenza pubblicata il 5 maggio 1998, rigettava la opposizione proposta da Riccardo Accornero contro la ordinanza 1 ottobre 1997 del prefetto di Genova che gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria per la violazione del disposto dell’articolo 142, comma 9, codice della strada (avendo l’Accornero il 14 settembre 1997 nel centro abitato di Genova circolato alla guida di autovettura alla velocità di 108 km all’ora, superando di 58 km il limite massimo consentito).
Affermava il pretore che l’accertamento della velocità nella specie era stato attuato dai vigili della polizia municipale attraverso “apposita apparecchiatura di rilevazione”; che il verbale di accertamento e contestazione era stato consegnato al trasgressore a norma dell’articolo 200, comma 3, codice della strada; che l’apparecchiatura utilizzata corrispondeva al tipo approvato dal competente ministero e risultava “tarata nel modo previsto dalle norme vigenti”, con la tolleranza voluta dal regolamento in esecuzione; e concludeva quindi nel senso che “la rilevazione trascritta sul verbale di accertamento e confermata in sede di controdeduzioni dell’organo accertatore appare corretta”, sicché il ricorso doveva essere rigettato.
Contro questa sentenza Riccardo Accornero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e “violazione di legge”. Il Prefetto di Genova – intimato – ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente, deducendo “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, censura la decisione per avere il Prefetto del tutto omesso di indicare su quali elementi di conoscenza ha fondato il giudizio sulle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità impiegata nella specie, come debitamente omologata, quando gli agenti verbalizzanti si erano limitati ad attestarne – nel verbale d’accertamento – la regolare funzionalità.
Con tale generica espressione l’apparecchio non risultava in concreto identificato, sicché al ricorrente non era stata data la facoltà di offrire la prova contraria all’asserto dei verbalizzanti e immotivatamente il pretore aveva disatteso la istanza istruttoria formulata dalla difesa dell’opponente e diretta alla richiesta di esibizione della certificazione attestante la revisione annuale dell’apparecchio stesso a garanzia del suo corretto funzionamento. Né il Pretore si era pronunciato su uno specifico motivo della opposizione, e cioè sulla denunciata carenza dell’accertamento, poiché la mancanza di alcun fotogramma non consentiva la sicura identificazione del veicolo cui era stata riferita la infrazione, resa problematica dalla postazione degli agenti nella opposta carreggiata e dall’ora notturna: ingiustificata è quindi l’omessa assunzione dei mezzi istruttori (le prove testimoniali chieste per altro anche dalla stessa parte resistente) concernenti fatti decisivi per la risoluzione della controversia.
Il Pretore avrebbe così violato il principio della disponibilità delle prove di cui all’articolo 115 Cpc, essendo stato negato al ricorrente l’esercizio di facoltà difensive attraverso la proposta prova, idonea a contrastare i risultati degli accertamenti dei verbalizzanti “in ordine alla omologazione, taratura e corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore della velocità in quanto mai esattamente identificato”.
2. Il motivo è fondato limitatamente alla censura di omessa motivazione sul punto della controversia fatto oggetto di una specifica contestazione dell’opposizione dell’Accornero proposta contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto di Genova.
Aveva infatti l’Accornero rilevato che il verbale di accertamento e di immediata contestazione recava, sì, l’attestazione di “regolare funzionamento” della “apparecchiatura autovelox” impiegata nella specie per la rilevazione, ma non indicava alcun elemento di identificazione dello strumento, né, innanzitutto, la corrispondenza di esso al tipo omologato, che a norma dell’articolo 142, comma 6, nuovo codice della strada, vale ad attribuire la efficacia di fonte di prova alle risultanze del relativo impiego (“…sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate…”).
Benché non abbia disposto la esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento impiegato nella specie (così rigettando l’istanza proposta al riguardo dall’opponente), il pretore ha tuttavia affermato che l’apparecchiatura “è del tipo approvato dal competente ministero, risulta tenuta nel modo previsto dalle norme vigenti, risulta avere la tolleranza voluta dal vigente regolamento di esecuzione”, senza indicare la fonte di questo specifico accertamento, tale non potendo considerarsi la generica attestazione del verbale di contestazione in ordine al “regolare funzionamento”, né le controdeduzioni dell’organo accertatore limitate alla conferma della “rilevazione” (come dà atto lo stesso pretore). Sicché in ogni caso inadeguata è la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, sia che il pretore abbia inteso fondare la certezza della idoneità della fonte di prova sulla mera attestazione del verbale di contestazione, sia che abbia fatto riferimento a diversi, ma non indicati (a fronte della esplicita contestazione dell’opponente), elementi di conoscenza.
Basti aggiungere che se è certo che la omessa indicazione, nel verbale di accertamento, delle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità (e, in particolare, della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta la invalidità dell’accertamento, la contestazione della idoneità della fonte di prova, in sede di opposizione ex articolo 205 nuovo codice della strada, onera tuttavia la pubblica amministrazione di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.
Il pretore nella specie, che ha ritenuto essenziale la verifica in ordine alla idoneità della “fonte di prova” (a norme dell’articolo 142, comma 6, Ncds), non ha poi, come si è qui sopra constatato, dato adeguata ragione del suo convincimento positivo al riguardo, e perciò, accolto il ricorso sotto tale profilo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Genova.
Infondati invece sono gli altri profili di censura in ordine alla efficacia probatoria della rilevazione compiuta nella specie, giacché la omissione, in ipotesi, della revisione periodica della apparecchiatura impiegata non pregiudica – di per sé – il corretto funzionamento dello strumento (Cassazione 5542/99); mentre la mancata acquisizione dello scatto fotografico non invalida la rilevazione compiuta con lo strumento gestito direttamente dagli organi di polizia (Cassazione 7667/97) che ne verificano visivamente le risultanze.
Infine inammissibile per genericità è il profilo di censura diretto alla negata ammissione della prova per testimoni (che si dice) dedotta dall’opponente su circostanze prospettate come decisive, giacché il ricorrente non indica specificamente i temi di fatto sui quali la prova era stata articolata e non offre perciò gli elementi di conoscenza necessari alla valutazione della rilevanza del mezzo e alla verifica di un eventuale vizio della decisione sul punto. Il giudice provvederà in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Genova.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2001.