E’ obbligatorio citare quale rilevatore autovelox è stato usato?

Buon giorno, ho ricevuto un verbale per il superamento dei limiti di Velocità di oltre 40km/h. Nel verbale si cita la motivazione della non Contestazione immediata: veicolo distante. Nel verbale non viene citato ne il modello ne il tipo di apparecchiatura Utilizzato per il rilevamento della velocità, si dice solo “velocità Accertata con apparecchiatura debitamente omologata dal ministero dei lavori Pubblici”. Vorrei sapere se c’è l’obbligo di indicare sul verbale il modello O il tipo di apparecchiatura utilizzato e quindi se ci sono gli estremi per Un ricorso. Grazie e complimenti per il servizio.

RISPOSTA

Diciamo che é prassi diffusa e consolidata quella di mettere la marca ed il modello usato ma non é un obbligo.

L’art. 345 del Regolamento di esecuzione del CDS stabilisce che:

Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

Per quanto riguarda la mancata contestazione immediata l’art. 201 del CDS stabilisce che non é necessaria in caso di:

..omissis..

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’ illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’ impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

La definizione ” veicolo distante ” ( abbastanza inusuale ) puo’ voler dire che quando l’operatore ha rilevato la velocità del veicolo questo oramai si trovava già a distanza per essere fermato ( ma questo é abbastanza ovvio ). Diciamo quindi che al momento nessun operatore a valle dell’apparecchiatura poteva fermare i veicoli al fine della contestazione immediata.( forse impegnati in altra contestazione…o forse perché non era presente altra pattuglia )
Possibile infatti che in quel tratto di strada ci fosse un apparecchiatura adibita a tali rilevazioni controllata da un solo operatore ed a questo punto necessita anche verificare se tale tratto di strada é elencato nel decreto prefettizio emanato in cui sono elencati i tratti di strada ove non é necessario contestare immediattamente
O magari tale apparecchiatura era incustodita e quindi é assolutamente indispensabile verificare quale modello sia e se é omologata ( ad oggi solo due tipi di apparecchiature possono lavorare senza il controllo dell’operatore )
Concludendo, se il verbale riporta come motivazione la frase ” veicolo distante ” e nulla di piu’ ci sono gli estremi per proporre ricorso ( consigliato il Giudice di pace ) giusto per verificare tutte queste ” piccole cose “

E’ obbligatorio citare quale rilevatore autovelox è stato usato?

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