Autovelox: contestazione immediata su strade senza decreto prefettizio

L’infrazione rilevata con l’autovelox su strada non riconosciuta con Decreto prefettizio e quindi con obbligo di  contestazione immediata è annullabile se la contestazione non è avvenuta ovvero non è stato data motivazione della causa per la mancata contestazione immediata, anche se il Decreto è stato successivamente emesso anche per quel tratto di strada.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile

sentenza 15 settembre – 5 dicembre 2016, n. 24751
Presidente Petitti – Relatore Correnti
Fatto e diritto
Il Comune di Fragneto Monforte propone ricorso per cassazione contro A.R.,
che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento
n. 1088/2014 che, in accoglimento dell’appello del R. ed in totale riforma della
sentenza dei GP, ha annullato il verbale della PM perché lo stesso indicava che
non era stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 cds.
Tale norma prevede che che la contestazione immediata non sia necessaria
allorquando l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento gestiti dalla P.S. ma le strade extraurbane ove è
possibile installare autovelox automatici devono essere individuate con decreto
prefettizio che, nella specie, escludeva la contestazione immediata solo dal Km
96+300 al Km105+800 mentre dal verbale risultava che l’infrazione era stata
accertata al Km 87+130.
Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 4 1. 121/2002, 142,200,201 cds
ed omesso esame di fatto decisivo perché è possibile installare il dispositivo
senza necessità di contestazione immediata, con richiami giurisprudenziali; 2)
violazione dell’art. 4 d.l.121/2002 e degli artt. 142, 200, 201 cds e 384 reg.
att. Ciò premesso si osserva:Questa Corte si è occupata in varie occasioni della
necessità o meno della contestazione immediata affermando il principio che la
contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento,
salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel
verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il
sindacato giurisdizionale , con il limite dell’insindacabilità delle modalità di
organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01
n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L’art. 384 del regolamento
d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in
cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli
in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento
elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il
passaggio del veicolo.
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia
possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto
dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine
istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la
regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può
legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato
comunque impossibile procedervi.
L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che
rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto
legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in
proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la
possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo
escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le
scelte organizzative dell’amministrazione.
Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali
del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle
infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al
momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad
un solo contravventore.
Nella specie, la questione come prospettata, appare nuova rispetto alla ratio
decidendi sopra riportata risultando dalla sentenza che lo stesso Comune
aveva dedotto di una successiva integrazione del decreto prefettizio, ritenuta
dalla sentenza non applicabile ratione temporis perché successiva alla
contestazione, statuizione sostanzialmente non censurata.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in curo
800 di cui 700 per compensi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei
presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato.

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