Consiglio di Stato: disciplina dei certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica
Di seguito il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento recante “Modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore”.
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 02040/2018
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Schema di regolamento recante “Modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore”.
LA SEZIONE
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio legislativo – prot. 0041196 del 29 novembre 2018 con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
1. La base normativa ed il procedimento.
Lo schema di regolamento in esame è stato redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Su tale schema è stato espresso il formale concerto del Ministero della salute, come risulta dalla nota del medesimo Ministero – Ufficio legislativo – prot. 004787 del 18 settembre 2018, ed è stato altresì acquisito il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell’adunanza del 15 febbraio 2018.
La richiesta di parere è corredata dall’articolato, dalla relazione illustrativa, dall’analisi dell’impatto della regolamentazione e dall’analisi tecnico-normativa.
Lo schema di regolamento e la relazione tecnica recano la “bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con riferimento ai documenti trasmessi si rileva quanto segue.
La nota del Ministero della salute rappresenta essere stato espresso il “formale concerto” di quel dicastero sullo schema di decreto laddove nel preambolo dello stesso viene utilizzata la espressione “acquisito il parere favorevole del Ministero della salute”. Al parere favorevole fa riferimento anche la relazione illustrativa e l’analisi dell’impatto sulla regolamentazione. Pertanto, trattandosi di atti differenti è necessario che vi sia un allineamento nel contenuto degli stessi.
Il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali reca tre osservazioni.
Con la prima si rileva che lo schema di regolamento rimanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità con cui verrà comunicata, per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale, l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida, rilevando che sarebbe opportuno che tale decreto venga sottoposto al parere del Garante per gli aspetti di competenza.
Con la seconda si rileva che dall’esame del modello IV.4 allegato allo schema di decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, si evince che nel terzo riquadro concernente i “dati relativi alla visita medica” deve essere compilata, se ricorra il caso, anche la parte relativa alle prescrizioni. Il Garante segnala alcuni profili di incongruenza che andrebbero, invece, allineati alle disposizioni dello schema di decreto, in quanto tale informazione, diversamente da quanto indicato nella relazione illustrativa secondo cui “nella nuova attestazione non sono indicati i dati sensibili relativi alle condizioni psicofisiche del conducente, ma in esso sono contenuti esclusivamente i dati anagrafici dello stesso”, costituisce un dato sulla salute alla luce dell’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, i nuovi codici prescrizione di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 4 novembre 2016 di recepimento della direttiva UE n. 2015/653, in particolare delle classi 01, 02, 03, indicano “motivi medici” riferiti al conducente e, pertanto, rivelano potenzialmente informazioni relative al suo stato di salute.
Con la terza, infine, si evidenzia che le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento devono essere previste dal titolare per ogni trattamento di dati personali, anche se riguarda dati personali diversi da quelli sanitari (cfr. art. 32 del Regolamento UE 2016/679; artt. 31 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali). Alla luce di tale dettato normativo, il Garante rileva che occorre adeguare il testo della relazione illustrativa, secondo cui “la mera trasmissione informatizzata del solo giudizio di idoneità alla guida solleva gli uffici del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (di seguito designato Dipartimento), dall’incombenza di mettere in atto le misure di sicurezza – previste dal capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – necessarie a garantire l’inaccessibilità dei dati sensibili da parte di terzi estranei”.
2. Considerazioni di carattere generale.
Nella relazione illustrativa si chiarisce che la modifica proposta consente di conseguire tre primari obiettivi in materia di semplificazione amministrativa, di informatizzazione dei processi di richiesta di rilascio delle patenti di guida, della miglior tutela dei dati sensibili dei cittadini.
Lo schema di regolamento si compone di tre articoli e di un allegato. Gli articoli sono così rubricati: articolo 1 (Modifiche all’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495); articolo 2 (Modifiche dei modelli dei certificati medici) ed articolo 3 (Entrata in vigore).
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, disponendo che l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida deve essere comunicato per via telematica dal sanitario o dalla commissione medica locale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Garante della protezione dei dati personali, secondo il modello informatizzato allegato allo schema di regolamento.
L’articolo 2 prevede che il nuovo modello informatizzato IV.4 sostituisce il precedente e, contestualmente, che i modelli IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono abrogati.
L’articolo 3 prevede che il decreto entra in vigore il 1° giugno 2019, attesa l’esigenza di far fronte, in questa fase, ad una serie di concomitanti processi di aggiornamento del CED che comporteranno un rallentamento dei relativi processi di implementazione informatica.
Attualmente, l’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, prevede tre diversi modelli di attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida:
a) modello IV.4: con cui il medico accertatore comunica, alla Direzione generale per la motorizzazione, l’idoneità psico-fisica di un conducente, al fine di procedere al rinnovo di validità della patente;
b) modello IV.5: certificato medico redatto da un medico monocratico (ex articolo 119, comma 2, del codice della strada);
c) modello IV.6: certificato medico redatto da una commissione medica locale (ex articolo 119, comma 4, del codice della strada).
L’articolo 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha apportato modifiche, tra l’altro, all’articolo 126 del codice della strada, eliminando la previsione del rilascio del certificato medico dal quale risulta che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità ed introducendo la mera comunicazione dei dati e di ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente. A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 (previsto dal comma 3 del richiamato articolo 21 della legge n. 120 del 2010), che ha disciplinato i contenuti e le procedure informatiche della comunicazione del rinnovo di validità della patente, il certificato medico è stato sostituito dall’attestato del medico, trasmesso per via informatica.
Tale attestato è ora, a sua volta, sostituito dal modello IV.4 introdotto dallo schema di decreto in esame e per la sua trasmissione sarà utilizzata una procedura informatizzata già in uso. Per effetto della nuova norma, quindi, si introduce un nuovo ed unico modello di certificazione medica dematerializzato ai fini del rilascio della patente di guida.
Nella nuova attestazione non saranno più indicati alcuni dati sensibili attualmente previsti dalle certificazioni mediche previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada quali: statura, peso, acuità visiva, acuità uditiva, tempi di reazione, eventuali minorazioni invalidanti ma solo i dati anagrafici del soggetto sottoposto ad accertamento, il giudizio di idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida, la prescrizione di eventuali adattamenti, protesi o ortesi o le limitazioni alla guida in funzione dell’invalidità del conducente, riportati con i codici comunitari armonizzati previsti dall’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
La trasmissione informatizzata del solo giudizio di idoneità alla guida consente, come già avviene per le procedure di rinnovo di validità della patente, la conoscenza ed il trattamento di tali dati esclusivamente all’accertatore ed ai dipendenti degli uffici della motorizzazione civile preposti all’elaborazione delle patenti di guida.
3. Osservazioni sui singoli articoli.
Tanto premesso, la Sezione, espresso apprezzamento per l’attività di progressiva informatizzazione dei procedimenti in questione che si pone in coerenza con le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, non può esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.
Le valutazioni tecniche dei medici e delle commissioni mediche locali per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida, per consolidata giurisprudenza, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Le valutazioni si fondano su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, non possono essere sindacati nel merito. Il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per le ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici degli atti impugnati.
Alla stregua di queste considerazioni, si suggerisce all’Amministrazione, a fronte della semplificazione del contenuto della attestazione rilasciata dai medici monocratici o dalle commissioni mediche locali, oggetto della trasmissione in via telematica, di prevedere comunque la consegna all’interessato, all’esito della visita medica, di una attestazione motivata onde consentirgli la eventuale tutela dei suoi interessi.
Inoltre, l’articolo 119, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 prevede che i provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dagli uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalla quale emerga una diversa valutazione. Qualora la certificazione medica rilasciata da tali organi, destinata ad essere prodotta agli uffici della motorizzazione civile, abbia il medesimo contenuto del modello IV.4 allegato allo schema di decreto, si suggerisce, allo stesso modo di quanto prima indicato, di prevedere comunque la consegna all’interessato di una attestazione motivata onde consentirgli la eventuale tutela dei suoi interessi.
Quanto alle osservazioni recate nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, si rileva che la prima (punto 2.1 del parere) è stata recepita nel testo dello schema di regolamento.
In relazione alla seconda (punto 2.2 del parere) si suggerisce di modificare la relazione illustrativa là dove prevede che “Nella nuova attestazione non saranno più indicati i dati sensibili relativi alle condizioni psicofisiche del conducente, ma esclusivamente i dati anagrafici dello stesso e se viene giudicato idoneo al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida”. Ciò in conformità al contenuto dello schema di regolamento, come del resto previsto nel quarto capoverso della medesima relazione.
Si suggerisce, inoltre, di rendere esplicito il seguito da dare alla terza osservazione (punto 2.3 del parere) là dove si evidenzia che le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento devono essere previste dal titolare per ogni trattamento di dati personali, anche se riguarda dati personali diversi da quelli sanitari.
Infine, l’articolo 3 (“Entrata in vigore”) prevede che il decreto entra in vigore il 1° giugno 2019. Al riguardo appare opportuno rilevare che l’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d Preleggi) – rubricato “Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti” – stabilisce che “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”. La disposizione trova il proprio fondamento costituzionale nell’articolo 73, terzo comma, della Costituzione. Dei suoi princìpi sono, altresì, espressione l’articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (con riguardo ai testi legislativi) e gli articoli 5 e seguenti, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (con riguardo alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi). L’articolo 3 va, pertanto, modificato nel senso di prevedere che le disposizioni del decreto si applicano dal 1° giugno 2019 e, conseguentemente, deve essere modificata la rubrica del medesimo articolo 3.
Si suggerisce, in conclusione, all’Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dello schema, di operare una verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) (ad esempio: l’uso del verbo servile va evitato) anche per l’eliminazione di refusi (ad esempio: nella rubrica dell’articolo 1 le parole “decreto del Presidente della Repubblica” devono essere separate dalla successiva data).
P.Q.M.
nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Aurelio Speziale | Claudio Zucchelli | |
IL SEGRETARIO