Sentenza della Corte Costituzionale – GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI

Importante pronuncia della Corte Costituzionale sull’art. 187 del Codice della Strada dopo le modifiche apportate della legge nr. 177/2024.

Analizziamo la Sentenza di Corte Costituzionale n. 10/2026

Le censure sollevate dai giudici

I giudici che hanno sollevato la questione ritengono che l’attuale formulazione dell’art. 187 del Codice della strada, che punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, violi diversi principi costituzionali. In particolare, secondo i rimettenti:

  • la norma sarebbe irragionevole e sproporzionata, perché presume la pericolosità della guida senza considerare il tempo trascorso dall’assunzione, il tipo o la quantità di sostanza e l’effettiva alterazione del conducente;
  • violerebbe il principio di offensività, punendo anche condotte che non mettono realmente in pericolo la sicurezza stradale;
  • sarebbe indeterminata, perché non chiarisce quando la guida diventa penalmente rilevante;
  • comprometterebbe la finalità rieducativa della pena, punendo anche fatti inoffensivi;
  • determinerebbe disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie simili (come la guida in stato di ebbrezza o senza patente).

La risposta della Corte costituzionale

La Corte ritiene che tutte queste censure non siano fondate, purché la norma venga interpretata correttamente.

Secondo la Corte:

  • non è corretto interpretare la legge nel senso che qualsiasi guida successiva all’assunzione di droghe sia automaticamente reato;
  • una simile interpretazione sarebbe effettivamente incompatibile con i principi costituzionali;
  • tuttavia, è possibile e doveroso dare alla norma una interpretazione restrittiva e conforme alla Costituzione.

In base a questa interpretazione:

  • tale lettura è coerente con la finalità della norma (tutelare la sicurezza stradale) e con il testo legislativo.
  • la guida è penalmente rilevante solo se avviene entro un tempo tale da far presumere che la sostanza produca ancora effetti sull’organismo;
  • non serve dimostrare uno stato di alterazione concreto, ma occorre che la sostanza sia ancora potenzialmente idonea a incidere sulla capacità di guida;

Conclusioni

La nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada non è incostituzionale, a condizione che venga interpretata nel senso che sia punibile solo la guida che comporta un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Questo è quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2026.

La Corte ha chiarito che la norma, modificata nel 2024 eliminando il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”, non consente di punire automaticamente chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti in un momento qualsiasi precedente alla guida. Una simile lettura sarebbe irragionevole e sproporzionata, perché colpirebbe anche condotte non pericolose.

Per evitare questi effetti, la Corte impone una interpretazione restrittiva della disposizione, coerente con i principi di proporzionalità e offensività e con la finalità di tutela della sicurezza stradale. In base a tale interpretazione:

  • non è più necessario dimostrare che il conducente fosse effettivamente in stato di alterazione al momento della guida;
  • è però indispensabile accertare che, in un momento temporalmente vicino alla guida, nel suo organismo fossero presenti sostanze stupefacenti ancora idonee a incidere sulle capacità di guida, secondo le conoscenze scientifiche.

Questa conclusione è già posta in essere a seguito della direttiva congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute del 19 aprile 2025, che chiarisce il significato dell’espressione “dopo aver assunto”.
La direttiva spiega che la punibilità non si basa sulla semplice assunzione passata, ma su uno stretto collegamento temporale tra assunzione e guida, che si traduce in una perdurante influenza della sostanza sull’organismo.

Di conseguenza:

  • l’accertamento del reato richiede analisi tossicologiche capaci di collocare l’assunzione in un periodo prossimo alla guida;
  • sono rilevanti solo le analisi su sangue o fluido del cavo orale, perché consentono di individuare sostanze ancora attive;
  • la positività delle urine non dimostra una alterazione in atto, ma può rilevare solo ai fini amministrativi, come la verifica dell’idoneità alla guida.

In conclusione, non basta provare una assunzione pregressa: la responsabilità penale sussiste solo quando la presenza di sostanze ancora attive nell’organismo renda la guida potenzialmente pericolosa per la sicurezza stradale.

a cura di Rosaria BUSCIA

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