Targa prova e trasporto di persone
targa prova
Il Ministero dell’Interno, con la circolare dell’ 8 agosto 2025, relativamente alle novità introdotte dalla legge 18 luglio 2025, n. 1051 sottolinea che l’autorizzazione per la targa prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso.
Sempre il Ministero dell’Interno, con circolare del 3 marzo 2026, riporta la modifica apportata dal Decreto del 19/2/26 n.19 che introduce una eccezione al numero di passeggeri che si possono trasportatare durante la circolazione di un veicolo con targa prova. La novità è dovuta alla necessità della presenza a bordo del veicolo testato anche di un tecnico qualificato e questo sarà previsto per quelle autorizzazioni, di tali targhe, concesse alle aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.
Si ricorda che le violazioni relative alla targa prova sono sanzionate dall’art. 98 del Codice della Strada.
di seguito si possono scaricare le due circolari in questione



