Mancata contestazione immediata a verbale redatto ai sensi art 142 comma 8°

Sono stato multato, tramite Autovelox Velomatic 512, per aver superato il limite di 50 Km/h, in centro abitato su strada statale. La multa non è stata contestata immediatamente perché la strada rientra nell’elenco delle strade senza tale obbligo. Il cartello stradale che riporta le indicazioni del modo in cui viene rilevata la velocità (velocità rilevata elettronicamente) non riporta alcuna indicazione circa il Decreto Prefettizio che ne evita la contestazione immediata. Tale circostanza – assenza di indicazione “senza obbligo di contestazione immediata” – può essere motivo di ricorso? Antonio.


Buongiorno, l’altra sera tornando a casa su una strada statale con limite 50 km orari ad un certo punto un agente di polizia mi ha puntato il telelaser. L’agente era da solo, o almeno così mi è sembrato, e non mi ha fermato. Sicuramente andavo a più di 50 km orari (penso 70 km orari). Devo aspettarmi la multa? Se sì come mai non mi hanno fermato subito? Grazie e buon lavoro, Enrica.


Salve! sono Giuseppe, il giorno 29-05-03, a seguito della rilevazione fatta con AUTOVELOX 104/C-2, eccedevo di 20 km/h il limite massimo di 80,violazione art.142 /8 del Codice della Strada. Tale verbale non mi veniva contestato subito e la spiegazione sul verbale notificato per posta è incompleta, infatti dice ” per (in corsivo, e dopo una striscia bianca) motivi di sicurezza della circolazione stradale, come del resto sancito dall’art.4 della legge1.8.2002,n168″. Vorrei sapere se ci sono gli estremi per fare ricorso. Grazie, Giuseppe.


Mi è stata contestata l’infrazione (prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 30 giugno 2003) relativa alla violazione prevista dall’art. 142 c.8 del C.d.S. per aver superato di km/h. 17 il limite massimo di velocità che in quel tratto è di km/h 70 (infrazione accertata tramite autovelox mod.104-c/2). Tale strumento consente di accertare attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi sul display luminoso tutti i dati per la contestazione immediata, lo stesso può essere posizionato a una distanza di circa 200 metri dal punto di rilevazione , consentendo così l’agente può intimare l’alt al veicolo del trasgressore senza che il conducente sia costretto ad effettuare brusche e pericolose manovre. -Nel verbale come causa della mancata contestazione immediata è stato scritto “a causa dello sviluppo successivo della pellicola fotografica” e – l’accertamento è stato effettuato in relazione al disposto dell’art. 4 del d.l. 20.6.2002 n.121 convertito in legge 01.08.2002 n.168. Domanda : “Secondo Voi è possibile un ricorso?“. Vi ringrazio per la Vostra cortesia, continuate così. Aldo

RISPOSTA

Se tu hai la voglia di leggere, nella nostra rubrica “Grandi Argomenti – Autovelox”, tutte le risposte date in merito al tuo specifico quesito, ti renderai conto che non esiste un obbligo tassativo da parte degli organi di accertamento di contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore.

Anzi, il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 (modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni) all’art. 4 – comma 1 – lettera f –, convertito in legge con la L. n. 214 del 01.08.2003, ribadisce che: “”la contestazione immediata non è necessaria in caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari…””

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