Il Sindaco e non il Dirigente dispone la rimozione dei rifiuti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4230 del 6 settembre 2017 ha riconosciuto nel Sindaco il potere di Ordinanza di rimozione dei rifiuti e non anche al Dirigente Responsabile della Polizia Locale così come avvenuto per i rifiuti non rimossi da ANAS, e quindi in forza di questa sanzionata dal Corpo Forestale dello Stato.
Infatti dopo un primo giudizio del TAR, ANAS ricorreva al Consiglio di Stato che “ritiene che la volontà del legislatore vada ricostruita nel senso di affermare la competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), anche successivamente all’entrata in vigore del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e fino all’entrata in vigore del il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), che ha ribadito tale competenza”.
Di seguito la sentenza.
Rosaria Buscia
settembre 2017
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