Omessa comunicazione di inquinamento prodotto dagli autori Cass. pen. Sez. III, Sent. 04-12-2013, n. 48487

Con sentenza del 20 luglio 2012 il Tribunale di Verona ha condannato F.L. e G.L. ciascuno alla pena di Euro 2000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, perchè, rispettivamente quale legale rappresentante e procuratore speciale di una Srl, avendo cagionato l’inquinamento del suolo per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti derivanti dalla loro attività aziendale, omettevano la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242

Rosa Bertuzzi

(omissis)

1. Con sentenza del 20 luglio 2012 il Tribunale di Verona ha condannato F.L. e G.L. ciascuno alla pena di Euro 2000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, perchè, rispettivamente quale legale rappresentante e procuratore speciale di una Srl, avendo cagionato l’inquinamento del suolo per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti derivanti dalla loro attività aziendale, omettevano la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242.
2. Ha presentato appello – poi convertito in ricorso – il difensore chiedendo l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o comunque non ve ne sarebbe prova sufficiente, e in subordine impetrando la riduzione al minimo della pena.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo addotto dal difensore si fonda sul fatto che il reato per cui sono stati condannati gli imputati era stato loro contestato come capo b), laddove il capo a) ascriveva loro il reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, per avere per colpa abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti derivanti dalla propria attività aziendale sull’area dello scalo merci ferroviario data in gestione ad altra Srl. Infatti, durante lo smontaggio di un carrello elevatore sarebbe uscito accidentalmente olio che si spargeva sul suolo, e gli imputati non avrebbero provveduto al recupero del materiale assorbente ivi sparso. Osserva il ricorrente che, essendo dunque il reato di cui al capo b) correlato alla fattispecie di cui al capo a) – l’omessa comunicazione riguardava proprio l’inquinamento che sarebbe stato effettuato con la condotta di cui al capo a) – è illogico sul piano motivazionale che gli imputati siano stati condannati per il reato del capo b) soltanto, poichè del reato del capo a) sono stati assolti avendo il Tribunale ritenuto che l’inquinamento non fosse loro “psicologicamente attribuibile”. Invero, il Tribunale non offre una motivazione congrua sul punto, non illustrando in particolare per quale motivo, pur dovendosi ritenere assente l’elemento soggettivo del capo a) per avere gli imputati in buona fede confidato nella adeguata ripulitura che avrebbe effettuato la ditta che aveva in gestione l’area), sussistesse comunque quello del capo b). Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza non appare infondata. Ciò posto, deve darsi atto che il reato rimasto ascritto ai ricorrenti, cioè quello del capo b), risulta essere stato accertato il 12 novembre 2007; trattandosi di contravvenzione, in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., si applica il termine quinquennale di prescrizione per cui, non sussistendo sospensioni, il reato si è estinto il 12 novembre 2012. Non emergono, d’altronde, dagli atti elementi certi a favore della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2. Come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, poi, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, il giudice di legittimità è sempre obbligato alla immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale anche sulle nullità di rito assolute ed insanabili, essendo incompatibile il principio della immediata applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che altrimenti si dovrebbe disporre (S.U. 27 febbraio 2002-8 maggio 2002 n. 17179, Conti; S.U. 28 novembre 2001 – 11 gennaio 2002 n. 1021, Cremonese). Sempre per il suddetto principio di immediata applicabilità non rilevano neppure i vizi di motivazione (S.U. 21 ottobre 1992 – 22 febbraio 1993,n. 1653, Marino). Deve quindi dichiararsi, ogni ulteriore questione rimanendo assorbita, l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il residuo reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013

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