Rifiuti di traversine al creosoto: scusabilità dell’ignoranza sulla legge penale

Atto della pubblica amministrazione che autorizza Rifiuti di traversine al creosoto: scusabilità dell’ignoranza sulla legge penale

Con l’entrata in vigore della direttiva del 09/04/2002 di modifica del codice CER delle traversine ferroviarie da non pericoloso a pericoloso, il recupero di tali rifiuti non può più essere ricondotto alle procedure semplificate, ma abbisogna di un’autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata. Richiama all’attenzione inoltre che il pertinente riferimento normativo per il riutilizzo delle traversine impregnate di creosoto è da individuarsi nel Decreto del Ministero della Salute 17.04.2003.

Rosa Bertuzzi

n. 49382-11 R.G.N.R.
n. 11884-12 R.G.G.I.P.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE GIP/GUP
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

il Giudice, dott. Vincenzo Tutinelli,
nel processo in epigrafe a carico di nato a – assente – dichiarato CONTUMACE in data 14.3.2013 – domicilio dichiarato in –
– Difeso di fiducia dall’avv. Katya RAMPAZZO del foro di Monza con studio in Monza
Via Italia n. 46; PRESENTE
– Sono altresì presenti l’Avv. Pozzoli e la dott.ssa Scattino dello studio
IMPUTATO
delitto p. e p. dall’art. 260 D.Lvo 3/04/2006 n. 152 perché, quale amministratore unico della srl Gruppo al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate mediante la srl Gruppo SIRONI con sede legale in Meda e sede operativa in Carimate cedeva, trasportava e comunque gestiva abusivamente ingenti quantitativi di traversine ferroviare, da considerarsi rifiuti speciali pericolosi in quanto impregnate di creosoto, parte delle quali (420 traversine) vendute alla società Euromare srl per il cantiere di edificazione del porto turistico Cala del Forte di Ventimiglia.
Con la recidiva specifica.
In Meda e Carimate nell’ottobre 2010
le persone offese:
MINISTERO della SALUTE nella persona del Ministro pro-tempore
MINISTERO dell’Ambiente nella persona del Ministro pro-tempore
REGIONE LOMBARDIA nella persona del Presidente della Giunta pro-tempore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Fatto e diritto
La vicenda oggetto del presente procedimento nasce in seguito ad una segnalazione della presenza di traversine ferroviarie stoccate presso il cantiere di un porto nei pressi di Ventimiglia. Le traversine ferroviarie dismesse, in ragione del loro contenuto medio di “creosoto”, vengono classificate come rifiuto pericoloso, identificato con Codice 170204 “legno contenente sostanze pericolose o da esse contaminato”. Il creosoto è un composto chimico derivato dalla distillazione del catrame di carbone, con cui le traversine venivano impregnate trattandosi di agente di conservazione del legno. La pericolosità del rifiuto discende anche dal fatto che il Benzopirene contenuto nel creosoto risulta essere sostanza cancerogena. Dalle indagini effettuate, è risultato che tali traversine, ordinariamente qualificata come rifiuti pericolosi, erano state vendute dalla società di cui l’odierno imputato è amministratore.
n. 49382-11 R.G.N.R.
n. 11884-12 R.G.G.I.P.
Gli accertamenti effettuati nel cantiere, per quanto contestati dalla difesa con riferimento alle modalità seguite, hanno permesso di accertare che la concentrazione di olio di creosoto delle traversine medesime era comunque inferiore alla soglia dei 250 gr/kg essendo stata rilevata una presenza variabile tra lo 0.15 % e il 6.05 %. . Una tale fattispecie determina una questione essenzialmente di carattere interpretativo. Infatti – da una parte – la difesa oppone che ”la conferma che l’unico limite di concentrazione dell’olio di creosoto previsto per le traversine ferroviarie trattate anteriormente alladata del 30 giugno 2003 (peraltro si evidenzia che le traversine che il Gruppo Sironi recupera sono state trattate addirittura prima del 31.12.2002), è stata data dalle massime autorità Ministeriali Infatti, sia il Ministero della Salute [nota 23.2.2011 prot 4831] che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (…) si sono pronunciati in tal senso. “ In particolare, la medesima difesa evidenzia la presenza di un documento rilevante – comunque – ai fini della valutazione dell’elemento psicologico. Riferisce infatti la difesa come “la Provincia di Como (…), in seguito a delle censure che erano state mosse in ordine alla conformità alla normativa dell’autorizzazione rilasciata al Gruppo Sironi, poneva al Ministero dell’Ambiente uno specifico quesito formulato nel seguente modo: “per il legno (caso delle traversine ferroviarie) trattato prima dell’entrata in vigore della direttiva (D.M. della Salute 17.04.2003) ed immesso sul mercato con le limitazioni d’uso (la traversina ferroviaria non può essere utilizzata all’interno degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione; per fabbricare giocattoli; nei campi da gioco; nei parchi cittadini ed in altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è il rischio frequente di contatto con la pelle; per la fabbricazione di mobili da giardino ecc. ecc) imposte al punto 3 (pag. 16 del D.M. 17/04/2004) devono valere comunque i limiti di concentrazione pari allo 0,005% di benzo (a) pirene e fenoli inferiore al 3% di massa, previsti in deroga di cui al punto i) del D.M. 17/04/2003, considerando in questo caso il trattamento come nuovo trattamento in situ? In alternativa il riutilizzo delle traversine ferroviarie trattate in impianti di gestione rifiuti autorizzati, è soggetto alle limitazioni d’uso previste dalla deroga di cui al succitato punto iii) del D.M. 17/04/2003, in quanto le traversine, pur subendo un trattamento, appartengono al contesto del materiale usato recuperato?” (doc. n. 9). La risposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (per il tramite del referente del Ministero incaricato, Dr. Ferrara) è stata che: “tali materiali – riferito ovviamente alle traversine ferroviari – impregnati anteriormente al 30.06.2003 e successivamente sottoposti a procedure di recupero, possono essere immessi sul mercato dell’usato con le sole limitazioni d’uso previste dal D.M. 17 aprile 2003. La direzione ministeriale conclude inoltre che il limite massimo ammissibile di concentrazione di creosoto ai fini del riutilizzo delle traversine debba essere fissato dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al recupero considerando la soglia indicata nel D.M. 05/02/1998 paria 250 gr/Kg. ” (cfr.doc. n. 8). A riscontro di tali circostanze, la difesa ha inoltre depositato nota Nota 18 Luglio 2011 Prot n° 33 della Provincia di Como indirizzata alla locale Procura della Repubblica del seguente testuale tenore : “Facendo seguito all’incontro tenutosi presso gli uffici della S.V. il 17 maggio u.s., riguardante la tematica della gestione delle traversine ferroviarie dismesse e l’autorizzazione provinciale n. 108/A/ECO del 12/11/2009 (allegato n°1) rilasciata alla ditta Gruppo Sironi Srl di Carimate, per opportuna conoscenza si informa che questa Provincia ha ulteriormente formulato un quesito al Ministero dellAmbiente con nota prot. n. 27362 del 09/06/2011 (allegata in copia n°2), al fine di riverificare le condizioni poste dall’attuale quadro normativo che regola la specifica materia. Su tale base sono stati presi contatti con il referente del Ministero incaricato della questione (Dott. Ferrara), il quale, nelle more di una risposta scritta, ha verbalmente riferito di concordare pienamente con i presupposti alla base del rilascio della sopra citata autorizzazione provinciale. In particolare ha confermato la corretta interpretazione provinciale sulla concentrazione di creosoto a valle del trattamento di recupero ed i riferimenti tecnici e normativi sui quali il disposto autorizzativo provinciale si fonda Sollecitato sull’esigenza di poter disporre di un interpretazione ufficiale scritta, il referente ministeriale ha segnalato l’esistenza agli atti di una precedente e formale interpretazione rilasciata dal Ministero dellAmbiente con nota prot. mc/2005/3651 in data 27/05/2005 (acquisita ed allegata in copia n°3) in risposta ad analogo quesito formulato con nota 8529/1090 AMB del 23/03/2005 dalla Provincia di Massa Carrara (allegato in copia n°4).
In sintesi, con tale nota il Ministero dell’Ambiente evidenzia che, a far data dall’entrata in vigore della direttiva del 09/04/2002 di modifica del codice CER delle traversine ferroviarie da non pericoloso a pericoloso, il recupero di tali rifiuti non può più essere ricondotto alle procedure semplificate, ma abbisogna di un’autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata. Richiama all’attenzione inoltre che il pertinente riferimento normativo per il riutilizzo delle traversine impregnate di creosoto è da individuarsi nel Decreto del Ministero della Salute 17.04.2003. Nel dare atto che il trattamento di recupero delle traversine ferroviarie impregnate di creosoto mediante scorticatura della parte esterna, non consente comunque l’eliminazione di tale sostanza, conferma che tali materiali impregnati anteriormente al 30/06/2003 e successivamente sottoposti a procedure di recupero, possono essere immessi sul mercato jdell’usato con le sole limitazioni d’uso previste dal D M. 17 aprile 2003. La direzione ministeriale conclude inoltre che il limite massimo ammissibile di concentrazione di creosoto ai fini del riutilizzo delle traversine debba essere fissato dall autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al recupero considerando la soglia indicata nel D M 05/02/1998 pari a 250 g/Kg Ciò premesso si rileva che i contenuti dell’autorizzazione provinciale rilasciata alla ditta Gruppo Sironi Srl sono conformi, sia con le valutazioni formulate dal Ministero dell’Ambiente, sopra esposte e comunque riscontrabili nella nota in risposta alla Provincia di Massa Carrara, che con i chiarimenti espressi dal Ministero della Salute (come da parere acquisito da questa Provincia e già trasmesso alla S.V.).
In ogni caso si informa che questa Provincia, nell’ambito istruttorio del rilascio di una modifica sostanziale dell’autorizzazione alla ditta Gruppo Sironi Srl (P.D n°40/A/ECO del 13/07/2011 allegato in copia n°5), ha comunque provveduto ad inserire nel disposto autorizzativo ulteriori prescrizioni finalizzate a consentire il pieno monitoraggio, da parte degli organi di controllo, sia della provenienza delle traversine ferroviarie da sottoporre alle operazioni di recupero che degli utilizzatori finali del materiale così trattato.”
D’altra parte, vi è da considerare che la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia per la verità emanata in sede cautelare reale, in tempo piuttosto risalente e comunque precedent al ha ritenuto che non sarebbe comunque configurabile l’ipotesi del riutilizzo delle traversine impregnate di olio di creosoto – mancando la fondamentale condizione dell’assenza di pregiudizio per l’ambiente (art. 14 ult. parte lett. a) D.L. 138/02, convertito in l. 178/02), dovendosi intendere per assenza di pregiudizio per l’ambiente “l’astratta improspettabilità di un pericolo di pregiudizio anche modesto. In concreto tale rischio potenziale è ravvisabile ed è evidente perché il legname in questione è impregnato di sostanza dichiarata cancerogena (l’olio di creosoto, appunto) e classificata come rifiuto pericoloso non riutilizzabile sulla base dei più recenti aggiornamenti del catalogo europeo dei rifiuti”. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha puntualizzato (sulla base di costante orientamento) che il rifiuto diventa tale nel momento in cui il produttore se ne disfa e non può tornare ad essere sottoprodotto o materiale residuale di consumo ai sensi della successiva lett. e) solo perché taluno (come anche nel caso in esame è avvenuto) gli attribuisca valore di mercato e sta disposto ad acquistarlo. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23988 del 14/04/2004 – dep. 26/05/2004 – Rv. 228688) Così posta la questione, deve rilevarsi che – sotto l’aspetto materiale – la natura cancerogena del legno di cui sono composte le traversine ferroviarie dismesse e rivendute dall’imputato impone di dover considerare tali traversine come rifiuto pericoloso e non permette il riutilizzo di tale materiale. La natura cancerogena del benzopirene contenuto nel porta a escludere – coma già affermato dalla S.C. – la possibilità di recupero senza
rischio per la salute come richiesto dall’abrogato D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 come richiamato art. 14 D.L. 8-7-2002 n. 138. Per altro verso, nonostante il diverso orientamento espresso dalla Autorità Amministrative, deve rilevarsi come la perdurante valenza della precedente normativa secondari a appare minata dalla successiva entrata in vigore del D Lgs 2006/152 che propone principi e profili attuativi che appaiono incompatibili con la precedente normativa secondaria e interpretazione amministrativa. Si veda ad oggi l’art. 177, nella formulazione in vigore dal dicembre 2010 – data successiva alla rivendita delle traversine de quibus (Campo di applicazione e finalità(…) I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora).
Deve però rilevarsi come proprio l’importante concentrazione di autorizzazioni e deliberazioni della autorità amministrativa, nel caso di specie e con specifico riferimento alla SIRONI srl, integra fattispecie tale da escludere la sussistenza dell’elemento psicologico. Sotto questo aspetto, infatti, occorre richiamarsi ai principi espressi dalla sent. 364/88 della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo 5 cp . n particolare, appare potersi riproporre in questa le considerazioni con cui la Corte ritenuta scusante solo l’ignoranza della legge penale inevitabilerileva la necessità “ alla luce del fondamento costituzionale della scusa dell’inevitabile ignoranza della legge penale” di “far riferimento a criteri oggettivi c.d. <puri> e <misti> e dall’altro canto (…) di recuperare la spersonalizzazione, causata dall’uso preponderante di tali criteri, con l’esame delle particolari situazioni in cui eventualmente versi il singolo soggetto agente” e conclude la necessità di richiamarsi ai “ai criteri generali che, in tema di responsabilità a titolo di colpa e di buona fede nelle contravvenzioni, la stessa giurisprudenza é andata via via adottando” Proprio il richiamo alla giurisprudenza in materia di buona fede nelle contravvenzioni e la considerazione delle massime formatesi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale introduce elementi. Se molteplici pronunce si incentrano sulla necessità di acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell’attività svolta, in modo da adempiere a quell’onere informativo che potrebbe rendere scusabile l’errore sulla legge penale (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 35813 del 21/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007 ) Rv. 237767) ; se si afferma che il mero errore di interpretazione diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta (Sez. 3, Sentenza n. 4951 del 17/12/1999 Ud. (dep. 21/04/2000 ) Rv. 216561); se si ritiene scusabile l’errore in conseguenza di un atto qualificato irregolare della P.A. sub specie di rilascio di irrituale autorizzazione provvisoria (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1835 del 18/12/1997 Ud. (dep. 13/02/1998 ) Rv. 210368), deve concludersi nel caso di specie per la scusabilità dell’errore da parte dell’imputato. Come evidenziato dalle allegazioni difensive sopra richiamate, nel caso di specie infatti l’imputato è stato destinatario – diretto e indiretto – di una pluralità di statuizioni che uniformemente hanno ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla legittimità dell’attività svolta. In ragione di quanto sopra s’impone – sin dalla celebrazione dell’udienza preliminare – una sentenza liberatoria come da dispositivo.

visto l’art. 425 cpp
dichiara

non doversi procedere a carico dell’imputato perché il fatto non costituisce reato;
Così deciso in Milano il 6/11/2013

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