ALCOLICI: la legge 48/2017 conferma il decreto legge 14/2017

VINO

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Andiamo per ordine.

L’articolo 14 ter della legge 30/3/2001 n. 125 (G.U. 18/4/2001 n. 90) “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”  affermava, al comma 2:

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Il D.L.20.02.2017 n.14, all’art. 12 comma 2 modifica l’art. 14 ter, c. 2, della legge 30.3.2001 n. 125, aggiungendo un termine e modificando la tempistica della sospensione dell’attività, per cui il su riportato comma 2 è diventato, a partire dal 21 febbraio scorso:

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

Chi scrive ha già avuto modo di affermare (vedi riferimento) che, in effetti i due termini….vende o somministra… non sono sinonimi e quindi è diverso vendere e somministrare alcolici per quanto il Ministero dell’Interno con parere  18512 del 30 gennaio 2013 ne avesse comparato i termini, quanto meno ai fini delle relative leggi. Chi scrive concordava e concorda col ministero ma, in ambito di ricorsi ecc., gli avvocati avevano buon gioco anche in “barba” al parere ministeriale che, ovviamente, restava un parere, per cui la variazione legislativa ha risolto il problema con efficacia. Per quanto riguarda l’eventuale sospensione dell’attività si è inteso graduarla sicuramente anche in ragione dei fatti accertati.

La legge 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)  ha convertito, con modificazioni, Il decreto-legge 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017) “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”  ed è entrata in vigore il 22 aprile scorso senza alcuna modificazione sul punto in argomento.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
APRILE 2017alcolici

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