Firma dell’installatore per il kit fai da te

 

Buongiorno . Intanto mi complimento per il sito e il servizio da voi creato e fornito . Passo subito alla domanda in questione . Premetto che ho gia visto la risposta ad una domanda simile . Vorrei porre comunque la mia domanda , vorrei applicare sulla mia auto una pellicola per oscurare i vetri della mia auto , so che non è possibile applicarle sui vetri anteriori laterali (anche se se ne vedono in circolazione) e sul vetro anteriore , infatti vorrei applicarle esclusivamente sui vetri posteriori laterali e sul lunotto posteriore . Cerco di documentarmi in più modi possibili ho letto anche una circolare ministeriale e varie normative a riguardo ma non mi è molto chiaro il regolamento . Sostanzialmente la cosa che mi lascia più nel dubbio è il fattore installatore , spiego meglio : l’idea di applicare tale pellicola è venuta vedendo dei rotoli di pellicola prodotti da una nota socetà ( lampa) a prezzo abbordabile (circa 10 ?) , all’interno dei rotoli vi è un certificato di omologazione che a primo impatto pensavo potesse essere sufficiente per essere in regola con la legge , ma come ribadisco da un’attento controllo , vedo che è necessaria una firma da un’installatore . Questi kit sono fatti appositamente per il fai-da-te quindi non è possibile avere nessuna firma . Applicando questo prodotto posso stare tranquillo o rischio un verbale e la confisca del libretto con relativo controllo straordinario alla motorizzazione ? Scusate se mi sono dilungato ma vorrei fare chiarezza dato che purtroppo molte volte le leggi non sono chiare e ognuno applica le normative a propio piacimento mettendo poi nei guai i poveri cittadini . Grazie per la pazienza e per la risposta.

RISPOSTA

Con la Circolare n.1680/M360 dell’8 maggio 2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha allineato la normativa italiana a quelle degli altri Paesi europei in materia di oscuramento dei vetri auto mediante l’applicazione di pellicole. Le nuove regole,entrate in vigore l’8 luglio 2002, stabiliscon tra l’altro che: – L’oscuramento è consentito solo sui vetri posteriori e sul lunotto posteriore. – L’oscuramento deve consentire una visibilità perfetta dall’interno, mentre deve assicurare la protezione pressocché totale di sguardi indiscreti dall’esterno, nonché una perfetta protezione da raggi solari, da incursioni ed escursioni termiche. – In caso di incidente, la pellicola oscurante eviterà ai vetri posteriori frantumati la possibile esplosione in molteplici, minuscoli frammenti. – Le pellicole oscuranti applicate debbono avere il marchio identificativo del costruttore e debbono essere omologate e certificate per il tipo di vetro sul quale andranno applicate OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati. E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada. Quindi riassumendo le pellicole sono applicabili sul lunotto posteriore e sui vetri laterali posteriori, rispettando i seguenti obblighi: -Presenza dello specchio retrovisore post. Destro; -Presenza del marchio del costruttore; -Certificato di Omologazione per il tipo di vetro.

 Ezio Bassani

 

 

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