Accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s.

La modalità di accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica può prescindere da un riscontro sistematico del tasso alcolemico espresso in g/l.
L’organo di polizia stradale può avvalersi della diretta verifica e descrizione degli elementi da cui esso può essere desunto.
Infatti l’accertamento mediante etilometro di cui al comma 4 e quello ad opera delle strutture sanitarie di cui al comma 5 dell’art. 186 cds costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Le Sezioni unite n. 1299 del 05.02.1996 hanno risolto il contrasto che si era verificato all’interno della quarta sezione dopo che due successive sentenze ( n. 9240/1993 e n. 6963/1994) avevano ritenuto che l’accertamento dello stato di ebbrezza non potesse prescindere dall’uso degli strumenti e procedure individuate con il D.M. 10.08.1988 attuativo della L. 11/1988 e, quindi, attraverso due determinazioni concordanti dell’etilometro effettuate con intervalli di 5 m., mentre nella fattispecie al vaglio degli Ermellini, lo stato di ebbrezza era stato ritenuto sulla sola base della testimonianza del verbalizzante (alito vinoso, deambulazione difficoltosa etc.).
Le Sezioni unite hanno invece ritenuto che l’art. 379 reg. cds circa le modalità di accertamento non può derogare al libero convincimento del giudice non astretto da prove legali, e che è abilitato a ritenere raggiunta la prova dello stato di ebbrezza attraverso qualsiasi mezzo. Inoltre la norma regolamentare non ha come destinatario il giudice ma l’agente o upg che interviene sul posto che ha facoltà e non il dovere, sempre che abbia i mezzi necessari, di fare l’accertamento non invasivo della integrità fisica del soggetto.
La norma quindi non ha dubbi di costituzionalità in rapporto agli articoli 13 e 32 C. in quanto con essa non si attua un trattamento sanitario ma un controllo sulla persona ex art. 354 c.p.p.
Ulteriore conferma della non necessità dell’accertamento solo con etilometro viene dall’art. 379 reg. cds che impone ai verbalizzanti di descrivere i sintomi della esistenza dello stato di ebbrezza a corredo della c.n.r.
Dopo l’intervento delle Sezioni unite gli Ermellini non hanno più posto in discussione l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza.
Questa modalità è stata invece posta all’attenzione della Corte Costituzionale per la illegittimità dell’art. 186 c. 4 nella parte in cui prevede la facoltà e non l’obbligo degli operanti di procedere ad accertamenti mediante etilometro.
Per i giudice remittenti, rimettere all’insindacabile scelta dell’organo di polizia l’adozione dell’uno o dell’altro criterio avrebbe violato il principio di tassatività e di certezza della fattispecie penale.
La questione è stata ritenuta più volte inammissibile ( Ordinanze n. 194/1996 – 149/1998 – 107/2000), ha ritenuto la Corte che voler ancorare il dubbio di costituzionalità esclusivamente al modo di accertamento dello stato di ebbrezza costituisce il frutto di una deviazione prospettica insita nel non considerare che le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso di etilometro inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Non può infatti scambiarsi l’ambito di discrezionalità relativa alle tecniche di accertamento del fatto reato che attiene al mero piano probatorio, con l’asserita mancanza di oggettiva certezza e tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale.

ACCERTAMENTO SINTOMATICO DOPO LA NUOVA DISCIPLINA DEL 186 CDS

La nuova disciplina sanzionatoria dell’art. 186 cds con l’introduzione di distinte fattispecie di illecito amministrativo e di reato, variamente configurate a secondo del tasso alcol emico accertato, ha indotto a dubitare che lo stato di ebbrezza possa ancora essere accertato tramite la verifica e descrizione dei suoi indici sintomatici.
Autorevole dottrina (Canestrini/Guarini) ha sostenuto che a seguito della introduzione di sanzioni graduate in funzione del tasso alcolemico , l’accertamento con etilometro non sarebbe più un onere che opera sul mero piano della prova ma un vero e proprio elemento costitutivo del reato. Per cui lo stato di ebbrezza deve essere obbligatoriamente accertato con etilometro o analisi del sangue e, in difetto, si dovrebbe assolvere l’imputato per carenza di prova sull’elemento oggettivo del reato.
Con la predetta modifica il legislatore avrebbe esteso al reato di guida in stato di ebbrezza lo stesso rigore probatorio richiesto per il 187 cds ( Trib di S.M. Capua a Vetere 15.5.2008).
Altra ragione di contrasto in dottrina e in giurisprudenza attiene alla individuazione, in assenza di un tasso alcol emico accertato, della sanzione applicabile.
La Cassazione è costante nel ritenere ammissibile l’accertamento sintomatico anche dopo l’introduzione delle tre fasce sanzionatorie.
Per il principio del libero convincimento il giudice può desumere lo stato di ebbrezza da qualsiasi elemento, in secondo luogo l’art. 379 reg impone sempre agli agenti operanti la descrizione dei sintomi.
L’orientamento dominante vuole che la possibilità per il giudice di avvalersi delle sole circostanze sintomatiche sia circoscritta alla fattispecie meno grave di cui all’art. 182 c. 2 lett. a).
Laddove venga provato oltre ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia superiore su basi sintomatiche così eclatanti da consentire l’accertamento della ricorrenza addirittura di una manifesta ubriachezza riconducibile al superamento della soglia di 1,5 g/l, il favor rei applicabile sarà comunque riconducibile al reato previsto dall’art. 186 c. 2 lett. B).
( fonte L. Benini – A. Di Biase – La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti)
Alla luce di quanto sopra esposto e fino alla emanazione di apposita circolare o di giurisprudenza di legittimità, ritengo di non condividere quanti procedono direttamente a verbalizzare e contestare la violazione dell’art. 186 c. 2 lett. A) accertato su base sintomatica, anziché fare una c.n.r. allegando una dettagliata relazione sui sintomi per permettere all’A.G. di verificare o meno la sussistenza del reato.
Partendo dal presupposto che l’art. 186 non vieta di guidare dopo aver assunto alcool bensì vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza alla assunzione di alcool, nel giudizio civile davanti al G.d.P. la prova legale di aver superato la soglia di 0,5 g/l costituita dalla risultanza dell’etilometro, rappresenta un elemento della fattispecie la cui mancanza induce il giudice ad accogliere il ricorso ai sensi del comma 11 dell’art. 6 D.lgs n. 150/2011 per mancanza di prove sufficienti per la responsabilità dell’opponente.

Dott. Sauro Brugnoni

Ufficiale di Polizia Locale

 

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