Informazioni alla persona offesa. Legge 23/6/2017 n. 103
Con Legge n. 103/2007, in vigore dal 3 agosto 2017, sono state introdotte ulteriori disposizioni che estendono le facoltà della parte offesa che possono riassumersi come segue:
- in generale tempi più lunghi per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione – portato da 10 a 20 gg
- l’opposizione per i delitti commessi con violenza alla persona, furto in abitazione e furto con strappo – portato da 20 a 30 gg
- diritti informativi, decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela la persona offesa ha il diritto di chiedere al pubblico ministero informazioni relative allo stato del procedimento, senza che ciò arrechi pregiudizio del segreto investigativo.
A seguito di ciò alcune Procure hanno emanato alcune circolari talvolta comprensive di modulistica.