Oltraggio a Pubblico Ufficiale art. 341 bis Codice Penale

Dopo 10 anni dall’abrogazione dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel 2009, con la legge 94 del 15/07/09 (pacchetto sicurezza)esso è stato reintrodotto con l’art.341 bis c.p. che recita:

 “Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se la verità del fatto è provato o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è possibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti sia nei confronti  dell’ente di appartenenza della medesima  il reato è estinto.”

Nelle more  della reintroduzione del reato del quale trattiamo, il pubblico ufficiale che subiva comportamenti che potevano concretizzare  il reato di oltraggio, doveva procedere con la querela per il reato p.p. dall’art.594c.p.(ingiuria), aggravata ai sensi art.61, punto 10 c.p., in quanto fatti commessi contro un pubblico ufficiale nell’atto o causa dell’esercizio delle sue funzioni. Di fatto era diventato un fatto ‘’personale’’.

ANALISI DEL REATO:

leggi tutto cliccando qui dopo esserti iscritto

Potrebbero interessarti anche...