Masturbarsi in pubblico non è più reato ma la sanzione si paga a prescindere dal ricorso

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 36867/16 depositata il 06.09.16 applica le recenti modifiche al codice penale che hanno visto depenalizzare il reato di atti osceni in luogo pubblico.

La sentenza, che ha accertato che un uomo usava masturbarsi nei pressi della cittadella universitaria al passaggio delle studentesse, annulla senza rinvio la sentenza che lo vedeva condannato  a tre mesi di reclusione convertiti in 3420,00 euro in quanto è intervenuta l’abolitio criminis per effetto del Dlgs del 15.1.16 n.8, in quanto è ora soggetto ad una sanzione amministrativa da 5000,00 a 30000,00 euro.

Se qualcuno pensa che la sanzione penale era migliore alla sanzione amministrativa si sbaglia: i vecchi processi penali spesso non ottenevano i risultati sperati perchè tra una cosa e l’altra nessuno pagava il prezzo delle proprie colpe, ora è vero che la fedina penale rimane intonsa e che alla sanzione amministrativa possono fare ricorso, ma è altresì vero che la sanzione deve essere intanto anticipata e l’importo, già nel minimo è più alta a quanto la sentenza penale aveva previsto.

Inoltre, la depenalizzazione di reati cd minori non ha fatto venire meno gli altri aspetti che possono essere presenti in ciascuna situazione e che possono ricondurre ad altre fattispecie di reato previsti e puniti con pene di sicuro maggiori.

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