sulla busta notificano le poste distanti 700 km dal comune dove è stata rilevata l’infrazione

Colgo innanzitutto l’occasione per ringraziarVi del servizio che offrite, indispensabile per districarsi fra le mille ingiustizie quotidiane.
Venngo al dunque, ho ricevuto un verbale per superamento del limite di velocità (violazione art. 142/8) , con la conseguente multa di 160€ e decurtazione di 5 punti. L’infrazione è stata accertata presso il comune di Minturno (Latina), variante ss 7 Appia. Dal verbale ho notato sostanzialmente 2 irregolarità:
1- non viene menzionato l’esistenza del cartello di preavviso (e conseguentemente neanche l’eventuale distanza dall’autovelox); Sinceramente non sò se sul posto il segnale di preavviso ci sia o meno e abitando a molti km distanti dal luogo in questione non ho la possibilità di ritornarvi per accertarmene. Il fatto che non sia verbalizzato vuol dire che non vi era, giusto?
2- Il secondo quesito riguarda l’ufficio postale presso dal quale il verbale è partito; infatti risulta che l’ufficiale incaricato abbia consegnato la raccomandata ad un ufficio postale di Trento (più di 500 km distante dal comune ove è stata commessa l’infrazione).
Apparte che è impossibile che il vigile si rechi a trento per notificare le multe, quindi sicuramente le affida a qualche agenzia privata; questo non significa che si è usciti al di fuori della competenza territoriali?
Sarei molto grato se mi fosse dato una mano a risolvere la questione e se esistono leggi che regolano di preciso le questioni che ho espresso

RISPOSTA

Il comma 6-bis dell’articolo 142 del codice della strada stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Tuttavia, tale disposizione, così come quelle contenute nel decreto interministeriale del 15 agosto 2007, pur stabilendo la presenza e la visibilità della segnalazione, non pretendono affatto che tale circostanza
sia evidenziata nel verbale di accertamento di eventuali violazioni. Il trasgressore, del resto, potrà comunque richiedere alla pubblica amministrazione, come ad esempio ipotizzato nel quesito proposto,cl’attestazione della corretta apposizione della segnaletica e la distanza della medesima dal punto di accertamento. Per quanto riguarda la notificazione del verbale, si rappresenta come
eventuali limitazioni territoriali della competenza degli organi di polizia stradale (come, ad esempio, il territorio comunale per la Polizia Municipale ed il territorio provinciale per la Polizia Provinciale) si riferiscono all’accertamento delle violazioni (così come alle altre funzioni di cui
all’articolo 11 del codice della strada) ma non, naturalmente, alle procedure di notificazione, le quali possono essere legittimamente affidate anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione interessata.

Luca Tassoni giugno 2009

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