Evasione scolastica alla scuola superiore non è reato – Cassazione Penale n.1363 15.01.16

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 novembre 2015 – 15
gennaio 2016, n. 1363
Presidente Franco – Relatore Di Stasi
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3.4.2014 il Giudice dì Pace di Torre Annunziata dichiarava gli odierni ricorrenti, N.M. e A.A., responsabili del reato di cui all’art. 731 cod. pen. e li condannava alla pena di euro 30,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione N.M. e A.A., tramite il proprio difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 731 cod. pen..
I ricorrenti deducono che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, faceva erronea applicazione dell’art. 731 cod. pen., riferibile alla sola condotta omissiva di far impartire l’istruzione elementare, in quanto riteneva la penale responsabilità degli imputati senza considerare che la figlia minore dei coniugi N. frequentava, invece, istituto di istruzione secondaria superiore.
2. Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni di legge.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato.
2. L’articolo 731 cod. pen. si limita a sanzionare l’inosservanza dell’ obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento della emanazione dei codice penale, di impartire ai minori l’istruzione elementare.
Il diritto di fruizione della scolarità è stato ampliato dall’art. 34 Cost., e fissato in anni otto.
In attuazione di questo principio programmatico, l’obbligo in esame, ed il relativo dovere di osservarlo, è stato esteso sino al termine della scuola media (o, comunque, sino al quindicesimo anno di età) dall’art 8 della legge n. 1859 del 1962.
La suddetta norma ha integrato il precetto originario dell’art. 731 c.p., esplicitando che la pena ivi prevista punisce anche l’inosservanza dello obbligo dì istruzione postelementare.
Successivamente, la L. n. 9 del 1999 ha elevato la soglia della scolarizzazione da otto a dieci anni senza provvedere ad istituire una sanzione per la violazione del precetto.
Successivamente la L. n. 53 del 2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) ha ulteriormente esteso
l’obbligo scolastico oltre la scuola media; la, citata legge, art. 2, lett. c), recita che “la fruizione della offerta dì istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato”.
L’intento non ha avuto una pratica attuazione in quanto nessuna normativa ha introdotto una sanzione penale per l’inadempienza dello obbligo scolastico oltre la scuola media secondaria di primo grado; ne’ una tale estensione può essere fatta dallo interprete perché si tradurrebbe in una inammissibile interpretazione analogica in ma/am partem (cfr. Sez. 3, n 22037, Rv. 247630; Sez. 3, 35396/2008).
L’articolo 731 cod. pen., quindi, punisce sia l’inosservanza dell’obbligo scolastico elementare che quello medio inferiore ma non perché si tratti di una norma in bianco, ma perché il legislatore con la L. n. 1859 del 1962, art. 8 è intervenuto modificando il precetto di cui all’art. 731 c.p. ed estendendo la sanzione anche all’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore (Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008, Rv. 241682).
Poiché risulta che la minore ha omesso di frequentare la scuola media superiore, si deve concludere che il fatto per cui è processo non sussiste.
3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste

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