Riutilizzabilità di uno scarto di produzione – CASSAZIONE PENALE N°43944 del 18/10/16
COME IL SOTTOPRODOTTO PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO?
L’onere della prova della certa ed effettiva riutilizzabilità di uno scarto di produzione al fine di essere qualificato come sottoprodotto, spetta a colui che voglia utilizzarlo come tale (fattispecie in tema di fanghi derivanti dalla pulitura degli inerti a seguito di attività estrattiva).
Ritenuto in fatto
- Con sentenza emessa in data 22/05/2015 (dep. 5/06/2015), la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Lecce, sez. dist. Maglie, del 24/04/2012 che aveva condannato il B.A. alla pena di 4 mesi di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 192/256, co.1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare per avere, nella qualità descritta nel capo di imputazione, smaltito rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall’attività espletata dalla società da lui amministrata, costituiti da scarti della lavorazione della pietra leccese, fanghi prodotti nel contesto della stessa lavorazione oltre a materiale inerte, piastrelle, plastiche, vetro e alcuni sanitari da bagno, depositandoli in modo incontrollato in un’area estesa per 1600.00 mq. circa, in parte spianati realizzando un piazzale e in parte ammassati creando dei cumuli, nelle immediate vicinanze della sede di lavorazione, senza essere in possesso di autorizzazioni o iscrizioni per il deposito o il recupero del materiale depositato nella predetta area (fatto contestato come accertato in data 27/10/2010).
- Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 192 e 256, d.lgs. n. 152 del 2006.
In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe, anzitutto, errato nel qualificare come rifiuto il materiale rinvenuto degli agenti operanti nel fondo poi ricondotto al medesimo; in disparte la valutazione della ascrivibilità del fatto sul piano soggettivo ed in difetto di prova della condotta materiale del reato, secondo il ricorrente sarebbe inaccettabile la contraddizione rilevabile dal testo della sentenza, tra l’aver ritenuto che quel materiale provenisse sicuramente dall’attività nella società B.C. e l’averlo ritenuto rifiuto in quanto proveniva dall’attività estrattiva della società medesima, laddove invece non si trattava di rifiuto ma di materiale di cava, inerte ai fini ambientali; censurabile pertanto sarebbe la conclusione della Corte d’appello che avrebbe assiomaticamente ricondotto alla società del B. il materiale rinvenuto ma soprattutto l’aver errato nel ritenere che si trattasse di rifiuto; a tal proposito il ricorrente richiama, da un lato l’articolo 185 del Testo unico ambientale laddove esclude dalla disciplina dei rifiuti i materiali risultanti dallo sfruttamento delle cave e, dall’altro il decreto legislativo n. 117 del 2008 relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive; sostiene il ricorrente che non vi sarebbe dubbio che quei materiali, di tipo grezzo e primario costituiti da pietrisco e pezzame sforme in pietra leccese, in parte sparso sul terreno e in parte ancora in cumuli, provenisse proprio dall’attività estrattiva della pietra leccese svolta dalla società B. in vari siti autorizzati sul territorio; detti materiali non sarebbero classificabili come rifiuti e dunque il loro trattamento non potrebbe dar luogo a responsabilità penale; erronea in particolare sarebbe stata la soluzione della Corte d’appello nel ritenere che detto materiale dovesse essere classificato come rifiuto perché oggetto di lavorazione diversa da quella rientrante nel ciclo estrattivo, affermazione non corretta in quanto detto materiale altro non sarebbe che lo scarto del prodotto proveniente dall’attività di estrazione della cava; in ogni caso, sostiene il ricorrente, si tratterebbe comunque di sottoprodotti di cava ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia di sottoprodotti utilizzati direttamente dall’impresa produttrice o che li commercializzava senza la necessità di operare trasformazioni preliminari ed integrative, pertanto non qualificabili come rifiuto; infine, quanto al materiale di diversa natura rinvenuto nel sito in questione (costituito da piastrelle, plastica, vetro e sanitari), ai margini della strada vicinale costeggiante quel sito, sostiene il ricorrente che verosimilmente sarebbe stato abbandonato da estranei come purtroppo avviene nel territorio di riferimento; in ogni caso, sostiene il ricorrente, mancherebbe il requisito soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in quanto il cosiddetto deposito incontrollato non sarebbe stato attuato dal titolare dell’impresa che autoproduce quel rifiuto essendo indubbio che la società del ricorrente non produca detti materiali; da ultimo, si osserva, tali materiali erano stati accumulati ordinatamente, si trattava di un deposito appositamente individuato per accogliere anche la produzione estrattiva standard (blocchi di pietra da destinare ai tagli) e dunque intrinsecamente provvisorio ed, infine, l’area non era interclusa e l’accumulo era quantitativamente modesto e a sua volta provvisorio, donde la irrilevanza penale del fatto.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 74 cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, dapprima il tribunale e poi la Corte d’appello avrebbero ammesso la costituzione di parte civile della associazione Legambiente, comitato regionale Puglia con sede di Bari, condannando l’imputato al risarcimento della danno oltre alle spese di costituzione in favore della predetta parte civile in assenza di qualsiasi prova al riguardo; a tal proposito, circa i limiti di legittimazione di tale associazione ambientalista, il ricorrente richiama una decisione di questa stessa sezione (n. 633 del 2012), che ha ribadito come successivamente alla entrata in vigore della nuova parte VI del Testo unico ambientale la legittimazione esclusiva a richiedere il risarcimento del danno ambientale spetti solo ed esclusivamente allo Stato e non più agli enti locali e alle associazioni ambientaliste; detti ultimi soggetti sono invece legittimati a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità aquiliana sofferto a causa della condotta lesiva del bene giuridico ambiente; tali principi inciderebbero direttamente sulla fattispecie in esame, in quanto l’associazione ambientalista pugliese non aveva alcuna legittimazione e non poteva essere ammessa come parte civile a partecipare al processo perché, nel fare istanza, aveva allegato un danno generico e morale, legato alla tutela ambientale e spettante unicamente allo Stato, e quindi non un danno proprio e patrimoniale valutabile ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, non avendo allegato alcuna prova né di tale presunto ed inesistente danno né della propria attività istituzionale sul territorio, di spese ed iniziative a tutela dell’ambiente nella zona o di lesioni concrete al suo patrimonio materiale.
Considerato in diritto
- Il ricorso è infondato.
- Ed invero, per quanto concerne il primo motivo, lo stesso appare inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
E’ anzitutto, generico per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta criticamente con la puntuale motivazione della Corte d’appello che ha affrontato ex professo tutti i profili di doglianza oggetto dell’atto di appello (riconducibilità dell’area e di quanto ivi sversato al B.; natura giuridica di rifiuti dei materiali abbandonati; esclusione della natura di sottoprodotti dei materiali “inerti” ivi rinvenuti; non riferibilità al B. del materiale diverso da quello oggetto della produzione; non ricorrenza dell’ipotesi del c.d. deposito temporaneo), limitandosi il ricorrente a “replicare” le censure, trasferendole nel ricorso, senza apprezzabili elementi di novità rispetto alle doglianze mosse nell’atto di appello.
Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
La censura di cui al primo motivo è, come anticipato, altresì manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di doglianza evocati:
- a) anzitutto, quanto alla riferibilità al B. dei materiali e dei rifiuti rinvenuti nell’area adiacente a quella della società da lui amministrata, i giudici di merito hanno ben spiegato che tale area era nella disponibilità del B. che aveva sottoscritto con il proprietario un preliminare non ancora trasfusosi in definitivo, e che, inoltre, non era stata reperita documentazione idonea a provare ove avvenisse il regolare smaltimento di quanto promanante dal ciclo produttivo;
- b) quanto alla natura di rifiuto dei materiali abbandonati, correttamente la Corte d’appello mostra di fare buongoverno della giurisprudenza di questa Sezione, osservando come i fanghi derivanti dalla lavorazione degli inerti di cava e quelli derivati dalla lavorazione della pietra leccese erano stati depositati in modo incontrollato (sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è nel senso che l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave – art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, in quanto l’attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva: Sez. 3, n. 10711 del 28/01/2009 – dep. 11/03/2009, Pecetti, Rv. 243108, che ha peraltro specificato in motivazione che gli inerti, anche se provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all’ammasso, etc.; v. anche (Sez. 3, n. 26405 del 02/05/2013 – dep. 18/06/2013, Pomponio, Rv. 257141, secondo cui i fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all’interno del ciclo produttivo dell’estrazione e della connessa pulitura, mentre quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica; principio affermato in una fattispecie nella quale questa Corte ha escluso la deroga alla disciplina generale sui rifiuti per il caso di fanghi disidratati provenienti da un impianto di lavorazione di inerti di cava e depositati in modo incontrollato su area sottoposta a vincolo paesaggistico);
- c) quanto, ancora, all’esclusione della natura di sottoprodotto, correttamente la Corte d’appello osserva come il ricorrente non avesse chiarito se e in che misura i materiali potessero essere utilizzati, precisando anzi che gli accertamenti compiuti avevano escluso che quei fanghi potevano provenire dalla prima pulitura degli inerti a seguito dell’attività estrattiva, espressamente indicando i verbalizzanti che gli stessi derivavano dall’ulteriore lavorazione della pietra leccese (v. pag. 4 della sentenza ricorsa), difettando peraltro la prova – il cui onere incombeva sul ricorrente – di dimostrare la sussistenza di tutte e quattro le condizioni previste dall’art. 184bis d.lgs. n. 152 del 2006, per la qualificazione quali sottoprodotti, segnatamente l’effettività e la certezza del riutilizzo di detti materiali (v., nel senso che, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo: Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008 – dep. 07/11/2008, Castellano, Rv. 241504; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 – dep.17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336);
- d) quanto, poi, alla riconducibilità dei materiali diversi da quelli derivanti direttamente dalla produzione della società del B., correttamente la Corte d’appello osserva come la presenza di quel materiale non escludeva la responsabilità del ricorrente per l’abbandono di quei rifiuti prodotti dall’estrazione e dalla lavorazione della pietra e, che, inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, perché i rifiuti possano essere ritenuti propri è sufficienti che si tratti di cosa di cui l’originario detentore si disfi (v., in senso conforme, Sez. 3, n. 157 del 15/11/2000 – dep. 10/01/2001, Pacico I, Rv. 218537, secondo cui al fine di configurare i rifiuti come “propri” dell’imprenditore non è necessario che gli stessi siano materialmente prodotti quali elementi di scarto di lavorazioni dell’impresa, ovvero che derivino da una specifica attività di smaltimento, essendo sufficiente che si tratti di cose di cui l’originario detentore si disfi e che siano stati trattenuti dall’imprenditore in connessione con l’esercizio dell’attività produttiva di beni o servizi, con la prospettiva di disfarsene);
- e) quanto, infine, all’esclusione del deposito temporaneo, la Corte d’appello evidenzia come dall’attività di accertamento era emerso trattarsi di abbandono alla rinfusa, laddove ex lege è quantomeno necessario perché si possa qualificare un deposito temporaneo, che i materiali siano raggruppati per categorie omogenee (essendo infatti stato affermato che integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti l’attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un’area rientrante nella disponibilità dell’imputato: Sez. 3, n. 15593 del 24/03/2011 – dep. 19/04/2011, Sirolesi, Rv. 250150; v. anche Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010 – dep. 24/03/2010, Chirizzi, Rv. 246459), non rilevando la mera labiale affermazione del ricorrente che si trattasse di materiali riposti ordinatamente e per periodo transitori, in quanto confliggente con le risultanze processuali e tendente in quanto tale a sviluppare una censura in fatto, inammissibile in sede di legittimità.
- Analogamente privo di pregio è il secondo motivo, in relazione al quale la Corte d’appello respinge l’eccezione difensiva ritenendo esistente per la Onlus il pregiudizio rappresentato dal c.d. danno all’immagine ed alla reputazione arrecato all’attività da essa svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio; la Corte d’appello mostra di fare, con ciò, coerente e corretta applicazione della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (v., in senso difforme: Sez. 3, n. 41015 del 22/11/2010, Gravina, Rv. 248707), cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità perché maggiormente aderente alla ratio della normativa in tema di risarcimento del danno ambientale. Si è infatti affermato che le associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all’attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (Sez. 3, n. 34761 del 21/06/2011 – dep. 26/09/2011, Memmo e altri, Rv. 251283; in motivazione questa Corte ha precisato, infatti, che in tal caso potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall’ente per l’espletamento dell’attività di tutela; v., in senso conforme, Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012 – dep. 23/05/2012, Miotti, Rv. 252909).
Sul punto, si osserva, non appare calzante nel caso esaminato da questo Collegio, il richiamo operato alla decisione di questa Corte (secondo cui spetta esclusivamente allo Stato – e, in particolare, al Ministero dell’Ambiente – la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l’ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell’ambiente in sé considerato: Sez. 3, n. 633 del 29/11/2011 – dep. 12/01/2012, Stigliani, Rv. 251906), che aveva annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuto alla medesima associazione ambientale il risarcimento del danno morale identificato nell’interesse storicamente e geograficamente circostanziato assunto dal sodalizio quale scopo statutario, atteso che, diversamente da quel caso, in quello sottoposto all’attenzione di questa Corte il danno risarcibile è stato individuato nel danno all’immagine ed alla reputazione della medesima associazione ambientalista.
- Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Solo per completezza va aggiunto che il reato si prescriverà solo in data 2/11/2016, attesa la necessità di tener conto del periodo di sospensione dal 16/05/2014 al 22/05/2015 per adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza, con conseguente differimento del termine originario di prescrizione massima (maturato in data 27/10/2015) a quello indicato in precedenza.
[…] scarto
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Cav. Avv. Rosa Bertuzzi