Tempi della durata del giallo ai semafori Circolare Min Trasporti

Ministero dei Trasporti, nota del 16 luglio 2007, n. 67906

Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette quanto segue.

L’art. 41 c. 10 del nuovo Codice della Strada (DLgs n. 285/1992) non indica una durata minima del periodo d’accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.
Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d’arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.
In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001,'”Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, al paragrafo 6.7.4 “Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane. Ciò non esclude che in fase di progettazione dell’impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell’intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto, del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.

Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell’Interno a! quale spetta, a norma dell’art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi di polizia
stradale da chiunque effettuati.

Per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’ari. 201 c. 1-bis lett. b) e c. 1-ter. 2° periodo, del Codice.

Per quanto riguarda l’apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora della infrazione, ed è indicato l’orario dì inizio della fase di rosso, come prescritto dal Decreto Dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15.12,2005.

Dall’esame dei fotogrammi, che ritraggono l’autovettura prima e dopo del superamento della striscia d’arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.

Le verifiche ed eventuali tarature previste dal decreto di approvazione devono essere eseguite con cadenza almeno annuale dopo la prima installazione, e pertanto, all’atto della infrazione, non risultava ancora trascorso il prescritto periodo.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.