Tempo del giallo e velocità del veicolo Cass. Civile n. 27348 del 23.12.14

Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 23 dicembre 2014, n. 27348
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 13724/2009 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE SANT’ANGELO LODIGIANO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2009 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 04/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) con ricorso al Giudice di Pace proponeva opposizioni avverso quattro verbali di contestazione di
infrazioni al C.d.S., tutte per avere proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa; le violazioni
erano state rilevate (secondo quanto riferito in ricorso), in ore notturne, il (OMISSIS) e il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS), da apparecchiatura elettronica a posto fisso denominata T-Red.
Il Giudice di Pace con sentenza del 30/3/2007 quanto a 3 verbali dichiarava l’inammissibilità del ricorso per
tardività; rigettava nel merito il ricorso avverso il quarto verbale.
La sentenza, su appello della (OMISSIS), era parzialmente riformata dal Tribunale di Lodi con sentenza del
4/3/2009 che escludeva la tardività del ricorso con riferimento ai tre verbali e tuttavia lo rigettava nel merito; con
riferimento al quarto verbale confermava il rigetto del ricorso nel merito.
Il giudice di appello rilevava:
che l’appellante aveva dedotto con l’appello l’illegittimità dell’accertamento in quanto effettuato con
apparecchiatura della quale non era provata la regolarità e la taratura;
– che invece lo strumento era stato regolarmente omologato, era stato installato e controllato nel suo regolare
funzionamento poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione, era risultato conforme al prototipo
campione;
che non era prevista una taratura dell’apparecchiatura in quanto non era uno strumento di misurazione;
– che in considerazione degli elementi documentali acquisiti risultavano generiche le contestazioni sulla non
regolarità o non conformità dell’apparecchiatura.
(OMISSIS) ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
Il comune di Sant’Angelo Lodigiano ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata
(che la ricorrente assume essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire
l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall’articolo 41 C.d.S., comma 10; la
stessa ricorrente segnala una circolare ministeriale che indica come consentita una durata variabile dai 3 ai 5
secondi.
2. La censura sulla durata della luce semaforica gialla non risulta sottoposta al giudice di appello con l’atto di
appello, ma solo con la comparsa conclusionale pur coinvolgendo questione che richiedeva accertamenti di merito
(al riguardo il Comune controricorrente osserva che la durata variava tra i 4,156 secondi e i 4,196 secondi). Va
comunque rilevata la mancanza di decisività del fatto che si assume essere controverso in quanto la ricorrente e’
stata contravvenzionata per attraversamento con luce semaforica rossa e non adduce elementi dai quali desumere
(anche presuntivamente) che non poteva tempestivamente arrestarsi in condizioni di sicurezza, posto che
l’articolo 41 comma 10 C.d.S. stabilisce che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono
oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto di cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi’ prossimi al momento
della luce gialla che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza.
Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non
può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce
semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata
di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519). Successivamente questa Corte
è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata
superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti
considerazioni:
– la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non
indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo
minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;
– tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata
risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.
Siccome la stessa ricorrente da atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il
Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono
addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruità, il fatto sul quale e’ denunciata
l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruità del tempo di accensione della luce gialla).
Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso
anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a pagare al Comune di Sant’Angelo Lodigiano le spese di questo
giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie
nella misura del 15% sul compenso, oltre accessori di legge.

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