Radio auto ad alto volume: è reato

Quante sono le persone che amano “attrezzare” la loro auto con potenti autoradio?!

Chi non ha mai “sentito” transitare nei propri pressi discoteche viaggianti?! Chi, in questi casi non si è chiesto come faccia il conducente dell’auto a sopravvivere ad un volume audio così alto tanto da percepirlo eccessivo lo è anche all’esterno!?

L’audio eccessivo in strada è regolamentato sia dal Codice della Strada che dal Codice Penale.

L’art. 155 c. 3 del Codice della Strada recita:” Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento. ” Il Regolamento a sua volta stabilisce “60 LAeq dB misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo” La sanzione prevista (anno 2016) è di 41 euro.

La previsione penale compresa nell’art. 659 invece, non prevede una misurazione del volume che stabilisca se il comportamento tenuto, ossia il disturbo di una pluralità di persone durante il riposo o le loro attività sia stato compiuto.( Leggi l’approfondimento relativo all’art. 659 C.P.)

E’ per questo articolo che il conducente del veicolo che circolava tenendo a “palla” il potente impianto stereo della sua auto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria che lo ha condannato a 300 euro di ammenda oltre le spese processuali. Il condannato è ricorso in Cassazione reclamando, tra l’altro, proprio la mancata misurazione tecnica dell’emissione sonora. I giudici di Cassazione, nel confermare la sentenza di merito condannando il ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro 1000, afferma che i testimoni escussi durante l’iter processuale, il sequestro del potente impianto acustico effettuato dalla Polizia Giudiziaria e la relazione di uno dei due agenti di P.G. fossero sufficienti per stabilire che l’imputato abbia posto in essere la condotta prevista e punita dall’art.659 del C.P.

Di seguito la sentenza.

 

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