Strade cittadine sommerse dalla pioggia: danni a carico del Comune – Trib. Civ. 596/15

danni
flooded house in Moravian city

Il Tribunale Civile di Nuoro ha condannato il Comune di Ottana al risarcimento del danni provocati a seguito dell’allagamento delle strade per la pioggia caduta. Il Comune è stato infatti ritenuto colpevole dei danni a seguito dell’accertamento della mancata o comunque non efficiente manutenzione delle caditoie lungo strade prive di cunette così da non creare un efficace sistema di raccolta delle acque piovane.

Tribunale di Nuoro – Sezione civile – Sentenza 15 ottobre 2015 n. 596

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NUORO

SEZIONE CIVILE

Nella persona del giudice Dott.ssa M. Adelaide Satta, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 760 nel ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2009, in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 15.10.2015, e vertente

Tra

Ef. S.a.s. già Pi. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. De.Gi., elettivamente domiciliata in Nuoro alla Via (…) presso lo studio dell’avv. Gi.Sa., rappresentata e difesa dall’avv. Gr.Fl. giusta procura rilasciata a margine dell’atto di citazione

Attrice

Contro

COMUNE DI OTTANA, in persona del Sindaco p.t. Pe.Ze., elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via (…), presso lo studio dell’avv. Ma.Me. che lo rappresenta e difende su delibera della G.M. n. 100 dell’8.9.2009, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attrice, premesso di essere proprietaria dell’area artigianale sita in Ottana, Zona Artigianale, Loc. Preda e S’Oru, adibita a rivendita di materiali edili, esponeva che in occasione delle abbondanti precipitazioni meteoriche in data 28 agosto 2005 si era verificato un notevole accumulo d’acqua proveniente dalla via pubblica causando il cedimento delle fondazioni ed il conseguente crollo del muro di cinta della sua proprietà, dell’altezza di m. 4,60 per una lunghezza di circa 30 metri, oltre al danneggiamento di una decina di bancali di materiali edili; che l’accumulo dell’acqua era stato determinato da una errata realizzazione nonché insufficiente manutenzione del sistema di raccolta predisposto dal Comune e dalla inadeguatezza e mancanza di manutenzione delle tubature e pozzetti predisposti dal convenuto; che vani erano stati i solleciti per ottenere il risarcimento del danno quantificato in Euro 28.488,00.
Costituitosi il Comune di Ottana ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, contestato la domanda chiedendone il rigetto per infondatezza. La causa istruita con la produzione di documenti e c.t.u., viene all’udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. La domanda dell’attrice deve essere accolta nei limiti della motivazione. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione sollevata dal convenuto di difetto di legittimazione passiva in quanto, all’esito dell’istruttoria espletata in causa, non vi è dubbio della sussistenza della responsabilità, seppure non via esclusiva, della Pubblica Amministrazione convenuta consistente nella inadeguata realizzazione delle opere di smaltimento delle acque piovane nell’area che qui interessa. L’accertamento tecnico preventivo svolto in corso di causa dal CTU Ing. Ma.Ev. (con ampia relazione, tecnicamente e logicamente motivata, che non appare inficiata dalle osservazioni del CTP di parte), ha appurato che la causa del mancato smaltimento delle acque meteoriche ricadute nel lotto n. 6 della società Ef. S.a.s. è da addebitarsi “all’aumento incontrollato delle portate di acqua piovana in circolazione nei condotti interrati nel cortile della società Ef. Sas e nei condotti di allaccio alla rete di raccolta della acque piovane facente parte delle opere di urbanizzazione primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Ottana, entrambi sottodimensionati”. In occasione delle operazioni peritali il CTU ha riscontrato un mediocre stato di manutenzione del sistema di raccolta delle acque piovane nell’area del P.I.P. di Ottana, dato che nelle caditoie stradali e ai margini della carreggiata stradale – priva di cunetta stradale – erano presenti piante infestanti e accumuli di sedimenti pietrosi e sabbiosi generatesi da una scarsa efficienza dei servizi di pulizia che provoca l’occlusione delle luci di efflusso con drastica diminuzione dell’efficienza idraulica della rete. Come ha precisato il CTU questo stato delle cose non doveva differire di molto all’epoca del sinistro e pertanto lo stato delle tubazioni e dei pozzetti predisposti dal Comune di Ottana ha concorso, in misura non esclusiva, al determinarsi dei danni verificatisi nel lotto della Ditta Ef. Sas. Riguardo lo stato delle opere idrauliche esistenti all’interno del Lotto della ditta Ef. e di quelle che verosimilmente potevano esservi alla data del sinistro, l’Ausiliario, tenuto conto di quanto descritto dai consulenti di parte e attraverso le produzioni documentali, ha ritenuto che il sistema di smaltimento delle acque bianche all’interno della proprietà attrice era del tutto insufficiente e inadeguato anche in occasione di sporadici eventi di portata non eccezionale, quale fu quello causa del sinistro di cui trattasi. Inoltre la mancata efficienza del sistema interno è addebitabile oltre che agli accumuli di pietrisco o sabbiolina e detriti laterizi presenti all’interno del piazzale di proprietà Ef. (finiti all’interno della rete idrica di smaltimento delle acque precipitanti nel lotto dell’attrice determinando una minore efficienza idraulica per intasamento in uno o più punti), anche all’aumento incontrollato delle portate d’acqua presentì nel piazzale determinato dall’acqua proveniente dall’ingresso carraio (non recepita dal sistema di drenaggio predisposto dalla pubblica amministrazione), nonché alla presenza dei bancali di materiale edile depositati nel piazzale stesso(determinante un ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane) e la sezione del tubo interrato (insufficiente ad accogliere portate di piena) predisposto dalla ditta Ef. per l’allaccio alla rete di drenaggio
pubblica. Da quanto precede è ravvisabile dunque il concorso del fatto colposo della danneggiata Ef. Sas, ai sensi dell’art. 1227 c.c. applicabile, nel caso di specie, di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. La CTU svoltasi ha consentito di appurare che l’evento dell’agosto 2005 non fu eccezionale e pertanto non potrà essere invocato, come richiesto dal Comune convenuto, il caso fortuito che a norma dell’art. 2051 c.c. esonera da responsabilità da cose in custodia e che deve essere provato dai detentori della cosa in custodia, mentre l’attrice ha assolto all’onere probatorio incombente circa la sussistenza del nesso causale (Cass. Sez. III, n. 21508/2011; Cass. Sez. III, n. 15389/2011; Cass. Sez. III, n. 23562/2011). Il CTU ha valutato i danni patrimoniali subiti dall’attrice in conseguenza del crollo della muratura in complessivi Euro 9.200,00, Iva esclusa (di cui Euro 8600,00 per danni materiali e diretti opere edili, Euro 600,00 per danni materiali ai beni in deposito) alle quali vanno aggiunte le spese tecniche per Euro 750,00 (v. Ctu, pag. 13). In considerazione del concorso del fatto colposo della danneggiata a cagionare il danno, il risarcimento in favore dell’attrice viene diminuito nella misura del 30% ai sensi dell’art. 1227, 1 co., c.c. Pertanto il Comune di Ottana viene condannato al pagamento, in favore di Ef. S.a.s., della complessiva somma di Euro 6.965,00 (al netto di Iva), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo. Bisogna peraltro tenere presente che non è ammissibile un cumulo integrale di rivalutazione ed interessi, che condurrebbe all’effetto perverso della duplice liquidazione dello stesso danno (Cass. SS.UU. 22.04.1994 – 17.02.1995, n. 1712), per cui gli interessi saranno calcolati sulla somma originariamente dovuta così come quantificata nella c.t.u. e quindi su quella via via rivalutata, anno per anno secondo l’indice ISTAT fino alla data di pubblicazione della sentenza e con i soli interessi legali da tale data fino al saldo. Le spese di lite – tenuto conto della somma richiesta in atto di citazione per il risarcimento del danno, della modesta istruttoria espletata nel corso del processo ed in particolare dell’esito della CTU, dell’esito negativo del tentativo di conciliazione espletato dal ctu e della proposta transattiva formulata più volte dal convenuto in corso di causa non accolta dall’attrice – compensate per il 50% vengono liquidate come da dispositivo nel restante 50% e poste a carico del Comune convenuto, oltre le spese di c.t.u. nella stessa misura.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune convenuto; 2) condanna il Comune di Ottana, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Ef. S.a.s., a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di Euro 6.965,00 (al netto di Iva), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, calcolati come da parte motiva;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che compensate per la metà liquida il restante 50% in complessivi Euro 2400,00 per compenso professionale, oltre Euro 186,58 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre le spese di Ctu in atti liquidate, sempre nella misura della metà. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza alle ore 14,20 in assenza delle parti, ed allegazione al verbale. Così deciso in Nuoro il 15 ottobre 2015. Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.

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