Il prelievo ematico coattivo e sua fattibilità in concreto

LA PERIZIA CHE RICHIEDE ATTI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTA’ PERSONALE

Il prelievo ematico coattivo ex artt. 224 bis /359 bis c.p.p. e sua fattibilità in concreto

La perizia, quale mezzo di prova, è finalizzata ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.).

Nel corso delle indagini preliminari è disposta a richiesta del P.M. o dell’indagato nella forma dell’incidente probatorio.

Il giudice che l’ammette sceglie il perito ai sensi dell’art. 221 c.p.p.

Cosa succede se la perizia ( come il prelievo ematico) deve svolgersi sulla persona e questa non collabora?

L’unica via percorribile è quella della esecuzione coattiva dell’attività peritale.

Qui però occorre confrontarsi con la inviolabilità della libertà personale sancita dall’art. 13 C. che ammette deroghe solo per atto motivato dell’A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di giurisdizione e riserva di legge).

L’art. 224 bis c.p.p. (richiamato dal nuovo art. 359 bis), rubricato “Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale”, è stato introdotto nel codice di rito con la legge n. 95/2009.

Ciò si è reso necessario in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/1996, con la quale è stata dichiarata la illegittimità del suddetto articolo 224, nella parte in cui non prevedeva i modi e i casi con i quali il giudice poteva ordinare la disposizione coattiva dell’indagato ad essere sottoposto alle attività peritali idonee ad incidere sulla sua libertà personale.

Occorreva quindi rispettare le riserve di legge e di giurisdizione imposte dall’art. 13C., senza però violare la dignità della persona o porne in pericolo la vita.

Quindi nulla quaestio nel caso in cui la persona sottoposta alla perizia sia consenziente, fermo restando il limite imposto dall’art. 5 c.c. secondo il quale l’individuo non può consentire atti che comportino un diminuzione permanente della integrità fisica o psichica e che ledano la propria dignità.

IPOTESI OPERATIVA

La pattuglia è intervenuta per effettuare i rilievi di rito in seguito ad un investimento di pedone con esito mortale.

Vi è il fondato sospetto che il conducente sia in stato di ebbrezza alcolica per cui occorre accertare la nuova circostanza aggravante speciale ad effetto speciale prevista dall’art. 589 bis c.p. ossia se il conducente  abbia un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ( la differenza è sostanziale in termini di pena) ma questi rifiuta di sottoporsi alla prova con etilometro.

Ci sono quindi le condizioni per l’applicazione delle modalità operative descritte negli articoli 359 bis e 224 bis c.p.p., con quali risultati in concreto?

1° problema –  In seguito al rifiuto di sottoporsi alla prova con etilometro magari fingendo anche di soffiare per prendere tempo, emerge il fondato motivo che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, (l’alcol viene assorbito nel frattempo), per cui occorre recarsi presso l’ospedale per effettuare il prelievo  coattivo del sangue.

Quindi occorre ricontattare il P.M. di turno (già contattato precedentemente per la rimozione della salma) affinché disponga l’accompagnamento coattivo anticipando possibilmente anche l’esecuzione coattiva delle operazioni nel caso in cui perduri il rifiuto.

Il conducente, senza opporre resistenza, ottempera all’ordine ma giunto presso l’ospedale incrocia le braccia impedendo di fatto il prelievo.

2° problema – occorre di nuovo contattare il p.m., affinché disponga dettagliatamente le operazioni da compiersi con l’uso della forza.

Sì badi bene le operazioni da farsi devono essere descritte nel dettaglio per rispettare: a) la riserva di legge e di giurisdizione ex art. 13 C; b) per superare la censura di indeterminatezza, mossa dalla C.C. a suo tempo, in ossequio al principio di tassatività imposto in materia.

L’art. 359 bis c.p.p. richiama espressamente l’art. 224 bis sul tipo di operazioni che devono essere eseguite; esse sono: “… l’esecuzione coattiva concerne gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale…” , e il prelievo ematico?

Quale P.M. si fiderà dell’esecuzione forzata del prelievo con disposizioni solo verbali senza una dettagliata ordinanza scritta? (intanto il tempo trascorre..)

Le operazioni peritali da eseguirsi coattivamente devono garantire l’integrità fisica della persona, senza provocare sofferenza e nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

Come detto sopra, la norma non indica in maniera tassativa le modalità esecutive da compiersi per eseguire coattivamente il prelievo.

Tale lacuna è compensata dalla scelta operata dalla norma di riservare al giudice caso per caso di specificarle.

Inoltre, tali modalità, a pena di nullità, possono essere immediatamente eccepite dal difensore presente sul posto.

Chi si assumerà in concreto di effettuare un prelievo ematico con la forza magari di un soggetto che manifesta criticità di salute?

Non a caso la Procura di Trento ritiene che il prelievo ematico non può essere imposto coattivamente “ neppure attraverso lo strumentario di cui al combinato disposto degli articoli 359 bis e 224 bis c.p.p…”  (cfr. circolare n. 5/2016).

Siccome la sussistenza dell’aggravante in premessa presuppone il superamento della soglia alcolemica di 1,5 g/l, essa non potrà essere contestata sulla base di un accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza.

La vittima e la sua famiglia sembrano restare cinicamente indietro rispetto tale disamina, ma gli operatori devono essere garantiti mettendoli in condizioni di non commettere possibili abusi solo perché cercano con dedizione di adempiere il loro dovere, a causa di una legislazione sicuramente carente.

Dott. Sauro Brugnoni

Ufficiale di Polizia Locale

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