Prelievo ematico valido anche senza consenso in caso di ricovero Cassazione penale n. 98/2017

consenso

I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.

Penale Ord. Sez. 7 Num. 98 Anno 2017
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
Data Udienza: 17/02/2016

Fatto e diritto

Avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, emessa a conferma della sentenza di primo grado di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, S.C. ha proposto personalmente ricorso per Cassazione deducendo violazione della legge penale con riguardo alla inutilizzabilità dei risultati dell’accertamento ematico effettuato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro su richiesta della Polizia giudiziaria quanto all’accertamento del tasso alcol emico stante l’assenza di un suo consenso al prelievo ematico.

Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo costante indirizzo di questa Corte, i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie la S.C. ha, tuttavia, chiarito che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario). Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 Ud. (dep. 07/03/2013 ) Rv. 254933 “La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni Sez. 4, Sentenza 17. 1522 del 10/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014 ) Rv. 258490.

Questa Corte ha chiarito che non occorre un preventivo consenso ma, al più, l’interessato può opporre un espresso rifiuto al prelievo di liquidi biologici, rifiuto che nel caso in esame non vi è stato.

Da ciò discende la piena utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico Correttamente quindi i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’utilizzabilità degli accertamenti eseguiti dalla struttura sanitaria su richiesta della PG. alla sospensione condizionale della pena

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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