Chiarimenti su verbale di incidente stradale

 

 

   Intanto complimenti per il lavoro che avete realizzato! Vi ho incontrato per caso e voglio chiedervi alcune cosette dopo avervi esposto l’accaduto. Stavo recandomi al lavoro quando mi sono trovato innanzi una macchina che procedeva con andatura irregolare.

   Arrivati in prossimità di un incrocio questa macchina si ferma e si posizione come per svoltare a sinistra. Metto la freccia e sorpasso da destra. Sopravviene, dall’altro lato uno scooterone a velocità sostenuta si schianta con la macchina che, nello svoltare a sinistra, aveva invaso la corsia del motociclista. Questa macchina indietreggia con l’urto e si getta sulla mia proprio mentre stavo sorpassando. Il ragazzo della moto si fa male e lo portano all’ospedale. La ragazza alla guida dell’auto che ha investito me ed il motociclista scappa.

   Vengono i Vigili Urbani e rilevano che la macchina era stata rubata nella notte. Testimone dell’incidente un imbianchino che era sul ponte intento a lavorare sulla casa che si sporge sull’incrocio.

   Vengono raccolte le testimonianze e il motociclista dichiara che sono stato io a tamponare la macchina che poi si è schiantata contro di lui. L’imbianchino conferma la mia versione. I Vigili Urbani redigono un verbale in cui dichiarano che dalle testimonianze raccolte non è chiaro quale urto sia avvenuto prima. Non è finita, nella procedura di riconoscimento della persona che era alla guida dell’auto che si è schiantata con la moto e con me la P.M. ha espressamente scritto: l’imbianchino sul posto ricostruisce esattamente il sinistro e fornisce una descrizione accurata della donna. Ora io mi trovo ad avere grossi problemi con l’assicurazione che gioca sul fatto che possa, secondo il verbale dei vigili, essere stato io a causare l’incidente. Non basta la comunicazione della notizia di reato riportante le dichiarazioni del signore, ma vogliono che dal verbale si evinca chi sia stato a causare l’incidente.

   Come posso fare?, posso richiedere una revisione del verbale? Ma soprattutto la stessa PM può rivedere detto verbale di accertamento?  Francesco  B.

RISPOSTA

Nella tua esposizione dell’accaduto affermi che il sinistro è stato verbalizzato e sono state raccolte delle testimonianze sulle quali tu muovi alcune contestazioni. Pertanto, sarebbe più opportuno che tu chieda chiarimenti nel merito al Comando di Polizia stradale cui appartiene il personale che ha effettuato i rilievi del sinistro. Con il carteggio completo si possono dedurre con maggiore precisione le opportune valutazioni.

Noi possiamo fare solamente alcuni accenni sulla concorsualità di colpevolezza, da parte dei conducenti coinvolti nell’evento, nel verificarsi dello stesso. La Corte di Cassazione, all’atto dell’accertamento del grado di responsabilità, ha spesso valutato che il conducente coinvolto in sinistro, con pluralità di veicoli, non può invocare a sua esimente il fatto che non via sia stato da parte sua alcun comportamento contrario alle norme del Codice della Strada, ma nel frangente lo stesso deve fornire una prova liberatoria che possa dimostrare l’impossibilità da parte sua di poter previamente effettuare una qualsiasi manovra d’emergenza tendente ad evitare l’incidente.

Lo stesso Giudice di merito, in occasione dell’espressione del giudizio riguardo al grado delle responsabilità degli attori coinvolti nell’evento, forma i propri convincimenti, oltre a quanto emerso nel corso del dibattimento, anche in base agli eventuali rilevamenti effettuati e rapportati da quei soggetti cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale ( citati nell’art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 nr. 285 – Codice della Strada ).

   La tematica trova la sua fonte di diritto in quanto enunciato nell’art. 2054 – comma 2 – del Codice Civile  ” …. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli…… “. Ed è proprio applicando alla lettera quanto citato,  se non fornendo prove liberatorie ( ad es. rilievi tecnici foto-planimetrici circonstanziati, rapporti esaurienti, etc. ) che le Compagnie di Assicurazione interessate nel sinistro usano il metro di valutazione del 50% – concorsualità di colpevolezza.

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