Home restaurant: il parere del Ministero dell’Interno

Mentre la proposta di legge sull’ Home Restaurant, per il quale chi scrive ha già analizzato le problematiche su questo sito, segue il suo iter in Parlamento, il Ministero dell’Interno dice la sua in proposito, su invito del Ministero dello Sviluppo Economico, e non si sofferma solo a dire che  condivide quanto pensa e scrive quel Ministero ma entra ancora più nel merito specialmente per quanto riguarda la sua peculiare attività.

Vediamo questo parere.

1 – Il Ministero precisa che se non effettuato in modo “occasionale ed episodico” questa attività non può non essere qualificata come un normale servizio di somministrazione alimenti e bevande. Con questo inizio appare subito chiaro, ancora prima di leggere il seguito, cosa prevede il Ministero dell’Interno per gestire un home restaurant  che, evidentemente, non potrà essere occasionale o sporadico se da questa attività debba uscire una qualche forma di sostentamento parziale o totale per i gestori.

2 – Per poter effettuare i debiti controlli da parte degli organi di polizia o di altri organi competenti in materia è chiaro, precisa il Ministero, che il gestore dovrà rilasciare una “specifica” autorizzazione per far accedere gli organi prima indicati stante il fatto che l’attività si svolge all’interno di un’abitazione privata. Qui è chiaro che il Ministero pensa…a se stesso….nel senso che il controllo di chi c’è e cosa fa in quell’ambito è un compito suo  e quindi posto il problema lo risolve a …suo favore. Per carità pare giusta questa soluzione perché il controllo è nell’interesse di tutti, per primo del gestore.  Precisa ancora che debba essere posta all’ingresso,  o sulla strada, l’indicazione dell’attività e sottolinea, addirittura che vi sia un citofono al quale risponda l’interessato o un suo incaricato, precisazione che appare pleonastica ed anche eccessiva. E’ chiaro che se suonano il campanello di un’abitazione privata risponderà chi vi abita o chi per lui e non certo una persona che vi si trova per caso in quel momento.

3 – Sul fatto della sorvegliabilità il Ministero è, invece, possibilista ad una apertura e quindi sottolinea ampiamente e chiaramente che l’attività ha una forma diversa da quella degli esercizi di somministrazione e quindi non può essere soggetta ai criteri di sorvegliabilità previsti, anche perché negli home restaurant non può entrare indiscriminatamente qualsiasi persona a differenza dei pubblici esercizi dove non è possibile respingere un cliente.

4 – Sul tema della salute e dell’igiene il Ministero non entra nel merito.

In conclusione, mentre all’inizio il Ministero dell’Interno configura un home restaurant simile ad un normale pubblico esercizio e, quindi, ci si aspetta, quanto meno una certa rigidezza,  nella parte successiva apre, come dire, un’ampia finestra, chiedendo solo che il luogo sia individuabile come tale e che sia concesso l’accesso per i controlli del caso.

Dr. Franco Simoncini

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