Scarico di acque reflue – disciplina sanzionatoria Cass. Pen. 46904/16

Con la legge n. 36/2010, concernente la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, il legislatore ha ridimensionato l’ambito applicativo delle  sanzioni penali e la conseguenza della modifica dell’art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 è che si configura un reato soltanto qualora il superamento dei limiti tabellari sia riferito alle sostanze di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5, parte III. L’art. 452 bis c.p. incrimina chiunque determini «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» di acqua, aria, suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità.

di Avv. Rosa Bertuzzi

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SENTENZA

  1. Con ordinanza in data 15/01/2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno rigettò l’istanza di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo proposta, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in relazione a due depuratori del Comune di (omissis), uno sito in località (omissis), l’altro ubicato in località (omissis). Tali beni, secondo quanto ritenuto dal richiedente, dovevano ritenersi pertinenti alla consumazione di taluni reati ambientali, ipotizzati a carico di alcuni amministratori locali e, precisamente, di: R.G. e L.G., entrambi in qualità di sindaco pro tempore del comune di (omissis), il primo sino al (omissis) e, l’altro, sino al (omissis); C.P. e N.N., entrambi in qualità di “responsabile del settore tecnico” del comune di (omissis), il primo sino al (omissis) e, l’altro, sino al (omissis) ad oggi; LE.Ma.Rosa r. e S.E., rispettivamente in qualità di legale “rappresentante” e di “responsabile tecnico” della Neotes S.r.l., con sede legale in (omissis), società a cui era stata affidata la gestione tecnica dei depuratori sino al (omissis). Nel dettaglio, le fattispecie contestate erano quelle previste dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6, , perchè in concorso fra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con più condotte reiterate nel tempo, gli indagati sopra indicati, agendo quali titolari e/o responsabili dello scarico di acque reflue urbane e del funzionamento dei depuratori del comune di (omissis), senza trattare adeguatamente le acque che fuoriuscivano da detti impianti e che venivano dapprima sversate sul suolo e poi immesse anche in corsi d’acqua superficiale (fiume (omissis)) per poi confluire nel mare, agivano in violazione di legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazione allo scarico (nn. 1/11-8/15 e 2/11-9/15). Ciò in quanto non veniva mantenuta la funzionalità dei depuratori, atteso che: l’impianto in loc. (omissis) era tenuto in funzione con grigliatura meccanica non funzionante ed in pessimo stato di conservazione; il dosaggio temporizzato di ipoclorito di sodio non era funzionante, nè era stato installato un misuratore di portata dei reflui in ingresso ed in uscita; ed atteso altresì che l’impianto di (omissis) era tenuto in funzione irregolarmente, in quanto: spesso risultava ricolmo di rifiuti, con vasca di clorazione con residui di fanghi, corpi solidi e schiuma in sospensione, e non essendo stato installato un misuratore di portata dei reflui in ingresso ed in uscita; non venivano resi agibili alle autorità i punti stabiliti per il controllo; nè venivano mantenuti i parametri delle sostanze inquinanti nei limiti di legge. In questo modo, risultavano venire immesse, dapprima sul suolo e poi in corsi d’acqua superficiali da cui confluivano in mare, le acque scaricate da detti impianti di depurazione, senza rispettare i parametri previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5, i parametri solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, nh4, escherichiacoli, sia nell’impianto di loc. (omissis) che in quello sito in località (omissis). Fatti accertati in (omissis) sino al (omissis) (capo G). Ai suddetti soggetti, sempre nelle rispettive qualità, furono altresì contestati: il reato previsto dall’art. 81 c.p. e art. 635 c.p., comma 2, n. 3, per avere, con condotte reiterate nel tempo, come descritte al capo G), mediante l’immissione delle acque contaminate chimicamente e biologicamente, provenienti dai predetti depuratori, danneggiato il suolo in località (omissis), e le acque del fiume (omissis) e del mare (capo H); il reato previsto dall’art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1- bis, per avere, con condotte reiterate nel tempo, come descritte al capo G), alterato beni pubblici protetti ex L. n. 42 del 2004, ovvero i corsi di acque recettori, mediante l’illecito sversamento, nonchè il suolo, rendendo le acque dei corsi d’acqua inidonee all’irrigazione e modificandone il colore (capo I); il reato previsto dagli artt. 81 e 674 c.p., per avere, con condotte reiterate nel tempo, come descritte al capo G), gettato in luogo pubblico cose idonee ad imbrattare o molestare persone, in particolare acque torbide e maleodoranti che venivano immesse sul suolo, nel fiume (omissis) e nelle acque del mare (capo L); il reato previsto dagli artt. 110 e 452-bis c.p., per avere, con condotte reiterate nel tempo, come descritte al capo G), cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e di porzioni estese o significative del suolo, in particolare alterando e deteriorando il (omissis), le acque del fiume (OMISSIS) e le acque del mare (capo M). Fatti accertati in (omissis) sino al (omissis), con condotta in atto.
  2. A seguito di appello proposto dal Pubblico ministero procedente, il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 3/03/2016, dispose il sequestro preventivo dei suddetti impianti di trattamento dei reflui i urbani del comune di (omissis), sia pure con riferimento soltanto ad alcuni dei reati contestati, e segnatamente quelli di cui all’art. 635 c.p. (capo H), D.Lgs. n. 52 del 2004, art. 181-bis (capo I) e art. 674 c.p. (capo L), escludendo invece la configurabilità del requisito del fumus e, quindi, rigettando l’appello quanto ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6, (capo G) e art. 452-bis c.p.(capo M).

Secondo il Tribunale del riesame, sulla base delle notizie di reato 2/123-5 del 11/12/2014 e 2/123 del 4/11/2015 dei CC NOE di Salerno e dalla nota ARPAC 73539/14 era possibile affermare che le acque reflue indicate nell’imputazione non fossero state depurate in maniera adeguata, senza che però potesse configurarsi il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, che per il combinato dei commi 6 e 5 dello stesso articolo, poteva realizzarsi solo ove si fosse in presenza di scarichi delle sostanze indicate nelle Tabelle 5 o 3/A dell’Allegato 5, tra cui non vi sarebbero state quelle indicate in contestazione al capo G), non assumendo rilevanza il fatto che lo scarico provenisse da un depuratore ricevente le acque provenienti da pubblica fognatura, destinate ad essere qualificate come scarichi di acque urbane, quantomeno in mancanza di concreti elementi per ritenere la prevalenza quantitativa dei reflui di provenienza industriale su quelli da insediamenti civili.

Secondo il Tribunale del riesame, doveva invece ritenersi sussistente la fattispecie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, avuto riguardo alla compromissione dei valori ambientali realizzata attraverso le immissioni dei reflui contaminati con solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, nh4, escherichiacoli, sversate in un bene tutelato ambientalmente ed idonee ad alterarne le caratteristiche naturali. Al contempo, il Tribunale salernitano rinvenne gli estremi del delitto di cui all’art. 635 c.p., comma 2, n. 3, essendosi in presenza dell’immissione, senza soluzione di continuità, di sostanze dannose in una risorsa idrica della collettività, considerate le gravi e negative ricadute economiche nello sfruttamento turistico-commerciale dei beni ambientali interessati dallo sversamento, con particolare riguardo alla balneabilità delle coste marine e fluviali e alla coltivazione ittica. Parimenti sussistente fu, altresì, ritenuta la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., la cui natura di reato di pericolo richiede una capacità lesiva del getto pericoloso di cose nei confronti delle persone che da esso vengono imbrattate, offese, molestate o turbate nella loro integrità fisica e, dunque, della salute pubblica. Ciò che, secondo il Tribunale, sarebbe derivato nel caso di specie dagli scarichi di cui si discute, anche in relazione alle patologie da essi potenzialmente derivanti; dovendo, del resto, i luoghi degli sversamenti ritenersi “pubblici o aperti al pubblico”. Il Tribunale, invece, escluse la sussistenza dell’ipotesi ex art. 452-bis c.p., avuto riguardo al richiamo letterale a espressioni quali “compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna”, con le quali il  legislatore avrebbe inteso sanzionare condotte inquinanti aventi aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ed estesi, in maniera tale da “probabilmente escludere che la fattispecie che ci occupa possa in esse ricomprendersi”. Inoltre, il ricorso all’aggettivo “misurabile” starebbe “quasi a significare che la punibilità possa configurarsi solo ove si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore”. Quanto, infine, alle esigenze cautelari il Tribunale ritenne che l’uso degli impianti di depurazione fosse pacificamente idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dalla commissione dei reati di cui al capo G).

3 Con atto depositato in data 24/03/2016, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Salerno ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in relazione alla reiezione della richiesta di sequestro preventivo relativamente ai capi G) ed M) dell’imputazione In particolare, secondo il ricorrente, l’ordinanza sarebbe affetta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) da inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge nonchè, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) da mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dello stesso provvedimento. Con riferimento al reato contestato al capo G), il Tribunale del riesame avrebbe affermato che esso possa “realizzarsi solo ove si sia in presenza di scarichi di sostanze indicate nella tabella 5 o 3/a dell’allegato 5”, laddove tra queste non vi sarebbero “quelle indicate in contestazione nel capo A” (rectius capo g). Tale affermazione non potrebbe, tuttavia, condividersi atteso che, nel caso in esame, sarebbe contestato anche lo scarico di acque direttamente sul suolo e che, in una tale ipotesi, le tabelle di riferimento sarebbero quelle indicate nella tabella 4 dell’allegato 5 e non quelle della tabella 5 e 3/a dell’allegato 5, indicate dal Tribunale del riesame, alle quali, invece, si farebbe riferimento solo nel caso di scarico diretto nelle acque superficiali. Pertanto, risultando superati i parametri previsti dalla tabella 4 relativamente ai solidi sospesi totali, bod5, cod, azoto ammoniacale, nh4, escherichiacoli, la condotta accertata integrerebbe la contestata violazione del D.Lgs. 152 del 2006, art. 137, comma 5. Quanto, poi al capo M), concernente il delitto previsto dall’art. 452-bis c.p., il ricorrente ritiene che la nuova fattispecie, stando al suo significato letterale, sanzioni le condotte “intermedie” che vanno a collocarsi fra le mere violazioni formali, – sanzionate dalle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 156 del 2006, ed il cd. “disastro ambientale” di cui all’art. 452- quater c.p., così realizzandosi un “sistema penale di tutela crescente”. In questa prospettiva, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 452-quater c.p. vengono sanzionate le condotte che arrecano un “danno irreversibile” ovvero una “alterazione all’ecosistema che può essere eliminato solo in maniera particolarmente onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali” ed in “assenza di offesa alla pubblica incolumità”, tali elementi non devono, invece, sussistere nel caso contemplato dall’art. 452-bis c.p., che dunque si caratterizza per la sua portata residuale. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 452-bis c.p., in specie attraverso l’utilizzazione della disgiuntiva “o”, evidenzierebbe che la nuova norma incriminatrice preveda, al suo interno, due diverse ipotesi di reato, una di pericolo ed una di danno, secondo quanto sarebbe confermato dal D.Lgs 152 del 2006, art. 300, contenente la disciplina di attuazione in Italia della direttiva 2004/35/CE. La prima condotta corrisponderebbe ai casi di “compromissione” del bene ambientale, nella quale rientrerebbero tutte le ipotesi di “esposizione a rischio di danno” all’ambiente, conformemente ai principi di provenienza comunitaria, riconosciuti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 di “precauzione” e “prevenzione”. La seconda, evocata dal concetto di “deterioramento”, sanzionerebbe invece le condotte di “danno”, da accertare in concreto. Nondimeno, anche la compromissione dovrebbe essere “misurabile” e “significativa”, sia pure nella sola prospettiva del danno potenziale conseguente ad una effettiva “esposizione a rischio di danno”. Così delineata la fattispecie astratta, il ricorrente ha posto in luce come lo stesso Tribunale del riesame, nel ritenere sussistenti le fattispecie di cui agli artt. 635 e 674 c.p. abbia ritenuto di configurare una situazione di inquinamento esteso, di danno per le matrici ambientali (suolo, fiume e mare), di pericolo per la salute umana. Una situazione, dunque, che avrebbe determinato un deterioramento o una compromissione estesi di un ecosistema (e, quindi, un danno ambientale dovuto ad deterioramento significativo e misurabile), in atto da oltre tre anni (dal 2012 sino ad oggi), insistente in maniera diretta e significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo ovvero sul potenziale ecologico delle acque interessate, contaminante il terreno e idoneo a creare un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

  1. Con memoria depositata il 2/07/2016 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Quanto al reato di cui al capo G), il Procuratore generale ha escluso che lo sversamento dei reflui sul suolo ed il superamento dei parametri previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 sia sufficiente a integrare il reato di cui all’art. 137, commi 5 e 6, T.U.A., atteso che, successivamente alla modifica del comma 5 ad opera della L. n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari configurerebbe reato solo ove riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. Principio che sarebbe applicabile anche nel caso di superamento dei valori-limite di emissione da parte del gestore di impianti di trattamento di acque  reflue  urbane,  stante  la  previsione  dell’art.  137,  comma  6, che rinvia al comma 5 per quanto riguarda la condotta e le sanzioni. Riguardo al reato di cui al capo M), il Procuratore generale, dopo avere proposto una approfondita ricostruzione della fattispecie di nuovo conio, ha rilevato come la motivazione offerta sul punto dal Tribunale del riesame sia meramente apparente e come la stessa eluda il confronto con la portata applicativa della nuova ipotesi di reato di cui all’art. 452-bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Preliminarmente va osservato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, nella subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione, secondo la chiara previsione dell’art. 325 c.p.p. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 45343 del 6/10/2011, P.M. in proc. Moccaldi e altro, Rv. 251616). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge non soltanto in caso di errores in iudicando o in procedendo, ma anche laddove ricorrano dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tanto da determinarne l’inidoneità a rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). E’ il caso, ad esempio, in cui il provvedimento impugnato non contenga l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione su un punto decisivo del giudizio ed il cui esame sia stato del tutto pretermesso. In tale evenienza, difatti, considerato l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto, sicchè, in definitiva, la motivazione mancante o meramente apparente finisce per integrare gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 125 c.p.p. (Sez. 5, n. 40731 in data 11/07/2006, Magrone e altro, Rv. 235758; più di recente v. Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011). Viceversa, non rientra pacificamente nell’ambito del vizio in questione il caso dell’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), non attivabile nel caso della cautela reale (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
  2. Non appare superfluo ricordare, sempre in premessa, che se anche in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede l’acquisizione di un quadro probatorio altrettanto solido di quello previsto per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare, ai fini dell’adozione della cautela reale, un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. E’, invece, necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di fumus, al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; ed è, inoltre, necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all’Accusa nonchè che siano valutati gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D’Orazio, Rv. 247103; Sez. 2, n. 2808/09 del 2/10/2008, Bedino, Rv. 242650). E a tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi quelle in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca del bene in sequestro.
  3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che il ricorso in parola – in punto violazione di legge – sia parzialmente fondato e che, pertanto, esso debba essere accolto per quanto di ragione. Nel caso in esame, innanzitutto, il provvedimento impugnato ha correttamente escluso, alla stregua di una condivisibile ricostruzione dell’ambito applicativo della fattispecie contestata, la configurabilità della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6. Infatti, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, originariamente sanzionava lo scarico di acque reflue industriali realizzato con superamento dei valori-limite fissati dalla Tabella 3/A, nel caso di scarico sul suolo, dalla Tabella 4 dell’Allegato 5, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, con riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5. Per il superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 3/A dell’Allegato 5 la sanzione era di maggiore entità. Anche a causa dei contrasti interpretativi, sorti con riferimento alla norma in questione dopo l’entrata in vigore dell’abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999, che sanzionava analoghe condotte, il legislatore, con L. 25 febbraio 2010,  n.  36  (recante  “Disciplina  sanzionatoria  dello  scarico  di  acque  reflue”),intervenne per ridimensionare, in modo significativo, l’applicazione delle sanzioni penali. Per effetto della conseguente modifica del citato art. 137, comma 5, effettuata dalla predetta L. n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra ora il reato soltanto nel caso in cui esso riguardi le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. E di tale modifica ha conseguentemente preso atto la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 12969 5/03/2015, D’Aloisio, non massimata; Sez. 3, n. 11884 del 21/2/2014, Palaia, Rv. 258704; Sez. 3, n. 19753 del 19/4/2011, Bergamini, Rv. 250338). Nel caso in esame, le sostanze relativamente alle quali risultano superati i limiti tabellari non rientrano tra quelle contemplate dalla menzionata tabella 5 dell’allegato 5 (si tratta, infatti, di “Bod5, Cod, azoto ammoniacale, Nh4, escherichiacoli”). Pertanto, la condotta contestata non costituisce reato ma rientra nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con sanzione amministrativa lo scarico con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell’Allegato 5.
  4. Diversamente è a dirsi con riferimento alla fattispecie contestata la M), rispetto alla quale deve, invece, ritenersi che il tribunale salernitano non abbia adeguatamente motivato le ragioni per le quali le condotte accertate non integrino al delitto di cui all’art. 452-bis c.p., introdotto con la L. 22 maggio 2015, n. 68, la quale ha disposto l’inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, della Parte Sesta-bis, relativa ai delitti contro l’ambiente. Sul punto basti ricordare che il comma 1 della nuova fattispecie incriminatrice, punisce con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 Euro, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; e che il comma 2 prevede una ipotesi aggravata, la quale ricorre “quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.
  5. Nell’atto di appello presentato dal Pubblico ministero, si era offerta una articolata ipotesi ricostruttiva della fattispecie incriminatrice, alla stregua della quale era stato osservato, in fatto, che da anni, pur in presenza di auto-analisi che evidenziavano il cattivo funzionamento dei depuratori e che le  acque inquinavano, si era proceduto allo sversamento di sostanze certamente pericolose per la salute delle persone, quali, ad esempio, l’escherichiacoli. Inoltre, sul piano della qualificazione giuridica si era sostenuto come tale situazione fosse riconducibile alla fattispecie di nuovo conio, sussistente, secondo la prospettazione del Pubblico ministero appellante, nei casi in cui l’agente abbia cagionato “abusivamente” (e in alternativa tra loro) due tipologie di eventi, uno di pericolo, la “compromissione”, l’altro di danno, il “deterioramento” di alcune matrici ambientali specificamente individuate (acqua, aria, porzioni estese di sottosuolo, bio-diversità anche agraria, flora e fauna selvatica) ovvero dell’ecosistema (definito dal ricorrente come “l’insieme di tutti gli esseri viventi che si trovano in un determinato ambiente fisico chimico, e le relazioni reciproche che intercorrono sia tra di essi che tra essi e l’ambiente circostante”). Il Tribunale del riesame, giudicando avverso il predetto gravame, ha testualmente affermato che il legislatore, con la fattispecie di nuovo conio, abbia “voluto sanzionare condotte inquinanti che assumessero aspetti quantitativi e qualitativi davvero rilevanti ed estesi in maniera tale da probabilmente escludere che la fattispecie che ci occupa possa esse ricomprendersi. Di certo il richiamo all’aggettivo “misurabile” inserisce un elemento di fatto della condotta non certo di agevole interpretazione, quasi a significare che la punibilità possa configurarsi solo avi si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore. Con la conseguenza tra l’altro, che sarebbe esclusa, per tale reato, la forma del tentativo; se per il perfezionamento della condotta è necessario che sia cristallizzato l’elemento della misurabilità della compromissione o del deterioramento, appare consequenziale, per la materializzazione del reato, procedere in facto a tale misurazione, con la conseguenza che una volta eseguita, il delitto potrebbe solo o consumarsi o restare in configurabile”. Come correttamente osservato dalla Procura generale, quella appena riportata si configura come una motivazione meramente apparente, che omette sia di ricostruire compiutamente la fattispecie ipotizzata, sia di analizzare le considerazioni sviluppate, sia in fatto che in diritto, dal Pubblico ministero in sede di appello e che, sostanzialmente, qualifica la situazione di fatto accertata, in maniera del tutto apodittica, come non connotata da “aspetti quantitativi e qualitativi davvero rilevanti ed estesi”. Ciò appare  tanto  più significativo ove si consideri, come correttamente posto in luce dal ricorrente, che gli stessi giudici salernitani, nell’affermare il fumus in relazione alle fattispecie previste dagli artt. 635 e 674 c.p., hanno contraddittoriamente riconosciuto l’esistenza di una situazione di inquinamento esteso, di danno per le matrici ambientali (suolo, fiume e mare) e di pericolo per la salute umana, rispetto alla quale gli stessi non hanno in alcun modo spiegato perchè essa non possa configurare un’ipotesi di deterioramento o di compromissione dell’intero ecosistema, o, comunque, un danno ambientale riconducibile ad un deterioramento significativo e misurabile, idoneo a determinare un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana. Ciò che, per le ragioni esposte in premessa, realizzando un omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata la mancata emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011). Consegue alle argomentazioni appena riportate, la necessità che il Tribunale del riesame esponga, con motivazione più articolata e puntuale, le ragioni per le quali abbia ritenuto di non ravvisare il fumus della nuova fattispecie delittuosa. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno.

di Avv. Rosa Bertuzzi

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