Obesi e cinture di sicurezza

 

Sono a conoscenza che in presenza di una patologia il medico, se ritiene giusto,  può esonerare la persona ad indossare la cintura di sicurezza. Domanda: chi superare i 100 kg  peso corporeo può essere esonerato dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza? Grazie Franco  

RISPOSTA

    L’art. 172 – comma 3 – lettera f – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) recita : “” sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza le persone che risultino, sulla base di certificazione sanitaria rilasciata dall’Unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’art. 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’art. 12””.

   In base a tale dettato, solamente l’autorità sanitaria può certificare se il richiedente, per la durata di validità da indicare e per le controindicazioni da specificare, può essere esentato dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. L’altezza di una persona – minima o eccessiva – ed il peso corporeo possono, in casi limite, essere considerati patologie particolari.

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