Il tentativo di conciliazione

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274  – Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 –  il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti effettuando un tentativo di accomodamento.

Alla luce di quanto prescritto il giudice di pace promuove, quando si tratta di reati perseguibili a querela di parte, il tentativo di conciliazione  tanto che l’art. 29 del D.lgs. 274/2000 prevede che il giudice possa rinviare l’udienza, per un periodo non superiore a due mesi, al fine di favorirlo.

Se la conciliazione riesce, viene redatto il processo verbale che attesta la remissione di querela e la relativa accettazione. Per quanto attiene le spese, se non diversamente concordato, sono a carico del querelato.

In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere.

Qualora invece la conciliazione  ha esito negativo, si dichiara l’apertura del dibattimento prima del quale l’imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione.

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