Deturpamento e imbrattamento di cose altrui – possibili soluzioni del condannato

La legge 18 aprile 2017, n. 48 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. (GU n.93 del 21-4-2017) ha disposto, con l’articolo 16 comma 1, l’aggiunta del comma 5 all’articolo 639 del codice penale, per cui il nuovo articolo 639 CP  (in grassetto il comma aggiunto) a partire dal 22 aprile scorso, recita:

Articolo 639

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili [o immobili] altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’art. 165 (1), primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

(1) Art. 165. Obblighi del condannato.

L’intento, pare ovvio, seguendo le linee generali e l’intento della normativa in argomento, è quello di eliminare le problematiche relative a danneggiamenti e imbrattamenti dei luoghi  attraverso varie possibilità, praticamente a scelta del condannato, prevedendo, a suo carico, l’obbligo:

  • al ripristino e alla ripulitura dei luoghi;
  • di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute;
  • la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

APRILE 2017

deturpamento

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