Tutor – Omologazione del prototipo
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20.04.2010
Tutor – Omologazione del prototipo
Nel richiamare la pregressa corrispondenza in materia, e per concludere definitivamente la questione, si comunica quanto segue. L’art. 142 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLgs n. 285/1982) deve essere letto in connessione con l’art. 45 c. 6, ove si fa riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992). Conseguentemente l’approvazione o l’omologazione sono equivalenti ai fini della commercializzazione e dell’impiego dei suddetti dispositivi. In particolare il sistema SICV della Società Autostrade per l’Italia è stato approvato con decreto
dirigenziale n. 3999/2004, e può funzionare sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto stradale di lunghezza nota. Ai sensi dell’art. 4 del DL . 121/2002, come convertito dalla L. n. 168/2002 e successive modifiche, esso può essere installato su tutte le autostrade e strade extraurbane, nonché su singoli tratti di strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, individuati da apposito decreto prefettizio. Il c. 3 del medesimo art. 4 chiarisce altresì che, se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice. Per quanto concerne il disposto di cui all’art. 3 c. 1 lett. a) della L. n. 160/2007, esso si riferisce ai dispositivi misuratori di velocità media; il controllo delle annotazioni cronologiche sui biglietti autostradali, di cui all’art. 142 C. 6 del Codice, è invece un’attività svolta direttamente dagli organi di polizia stradale e non impiega apparecchiature di sorta.
Per quanto concerne inoltre la riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h, rispetto alla velocità rilevata, sancita dall’art. 345 c. 2 del Regolamento, essa si riferisce esclusivamente all’impiego di specifici dispositivi misuratori, e non al controllo delle annotazioni cronologiche sui biglietti autostradali.
Per quest’ultima modalità di controllo sono infatti previste le diverse riduzioni, rispetto al valore calcolato in base alle annotazioni, di cui all’art. 345 c. 3.
Per quanto concerne infine il controllo dell’approvazione, si rammenta che i relativi decreti dirigenziali impongono di riportare su ogni dispositivo misuratore di velocità gli estremi del decreto stesso e il nome del fabbricante.
La verifica della conformità dell’apparecchiatura commercializzata dal produttore del dispositivo approvato può essere in ogni momento effettuata dagli organi di controllo attraverso la comparazione con il prototipo e la documentazione depositata.
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