Approvazione tutor Ministero Infrastrutture e Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 3999 del 24.12.2005

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTA la richiesta in data 29 dicembre 2003, presentata dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 -Roma- tesa ad ottenere l’approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVE” (Sistema Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza nota ;
VISTO il voto n. 71, reso nell’adunanza del 28 aprile 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del sistema “SICVE” con le seguenti prescrizioni: la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia incaricato del controllo del traffico e dell’accertamento delle violazioni; il trattamento dei dati sensibili(immagini,numeri di targa,ecc.) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati ,quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione,devono essere prontamente cancellati; l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni,tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente,neppure aree di servizio o di parcheggio, che possono ridurre la significatività dell’accertamento; per evitare eventuali contenziosi è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni occasionali connesse alle condizioni ambientali(pioggia,nebbia e simili) che potrebbero non sussistere sull’intera estesa; gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media possono essere effettuati solo alternativamente e non congiuntamente, per evitare l’applicazione di più sanzioni per la medesima infrazione;
CONSIDERATO che questa Direzione Generale , con nota n.2477, in data 10 settembre 2004, ha chiesto al Consiglio Superiore dei lavori pubblici alcune puntualizzazioni per la migliore interpretazione di alcune delle prescrizioni contenute nel voto n. 71;
VISTO il voto n. 243/2004, reso nell’adunanza del 17 novembre 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito le precisazioni di seguito descritte.Per significatività dell’accertamento si intende un rendimento ottimale del sistema quale rapporto tra il numero dei veicoli dei quali viene utilmente controllata la velocità media ed il numero dei veicoli identificati in una delle due basi utilizzate per il rilevamento; rendimento che, inevitabilmente, diminuisce se fra le due basi esistono svincoli o aree di servizio o parcheggio, senza che ciò costituisca ostacolo per la utile applicazione del sistema, anche ai fini di una doverosa funzione preventiva per il miglioramento della sicurezza stradale. La valutazione del posizionamento del sistema di accertamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale,d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada, e dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori: intensità di traffico sul tronco stradale in esame; la percentuale dei veicoli statisticamente ipotizzabile, che,utilizzando gli svincoli e le aree di sosta presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; possibilità di disporre,sul tronco stradale,di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media. E’ stato inoltre precisato che è opportuno utilizzare il sistema per il rilevamento delle velocità medie anziché quelle istantanee, su tratte soggette a limiti di velocità costante per ottenere un buon rendimento del sistema; in caso contrario non sarebbe possibile individuare con precisione i presupposti della violazione di cui all’art.142 del codice della strada se non prendendo a riferimento la velocità più alta. Analoga valutazione è stata formulata in presenza di limiti di velocità differenziati per corsia, circostanza per la quale si ritiene più utile l’uso del sistema per accertamenti puntuali;

DECRETA

Art. 1 – E’ approvato il sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVE” (Sistema Informativo Controllo Velocità),sia per rilevamenti in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata, con le seguenti prescrizioni:
– la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia incaricato del controllo del traffico e dell’accertamento delle violazioni;
– il trattamento dei dati sensibili(immagini,numeri di targa. ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati;
– la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada,tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema,valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile,che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi,si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;
– per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell’intera estesa ;
– gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente,nella medesima tratta, per evitare l’applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione.
Art. 2. – Il sistema “SICVE” per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi di strada ove è consentito l’accertamento delle violazioni in modalità automatica.
Art. 3. – Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l’installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Società Autostrade per l’Italia S.p.A..
Art. 4. – I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Approvazione tutor

Potrebbero interessarti anche...