Parcheggio privato in area ad uso pubblico: sanzionato
Nel parcheggio condominiale a strisce gialle con la scritta orizzontale PP ed isolato dalla strada tramite marciapiede con scalino, ho lasciato parcheggiato lo scooter con l’assicurazione sospesa. Sabato i vigili urbani me lo hanno sequestrato e mi hanno fatto una multa per assenza di copertura assicurativa.
Potevano farlo, e visto che abito nello stabile dove lo scooter era parcheggiato, non potevano citofonare ed invitarmi a scendere che avrei evitato almeno le spese di custodia e di trasporto, mettendolo all’interno del condominio?Vi ringrazio per l’attenzione, Carmine
La questione rilevante nel quesito riguarda il concetto di strada e se, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una strada ad uso pubblico ovvero ad una strada ad esclusivo uso privato.
Ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della strada si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Questa definizione può essere integrata, ai soli fini dell’ambito di validità dell’assicurazione obbligatoria, dalla disposizione del DPR 24.11.1970, n. 973, art. 2, (regolamento di esecuzione della legge sull’assicurazione obbligatoria) che afferma: «… ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico».
Pertanto per considerare ai sensi del Codice della strada una certa area «strada», sono sempre necessari congiuntamente i due sottoelencati requisiti:
- area ad uso pubblico:ovvero l’area che può essere usata direttamente e in modo lecito da tutta la collettività anche in via temporanea. Sono considerate strade anche le aree private destinate all’uso pubblico . Non sono invece strade quelle aree destinate all’uso esclusivamente privato o usate da una ristretta collettività di persone;
- area aperta alla circolazione di pedoni,animali e veicoli: deve essere un’area non solo aperta alla circolazione pubblica, ma destinata specificamente al transito di pedoni, animali e veicoli.
Per definire un’area come strada non si deve far riferimento alla proprietà della strada, quanto, piuttosto, alla sua destinazione (Cass. civ., sez. III, 17.4.1996, n. 3633). Per destinazione si deve intendere quella che il proprietario ha inteso dare all’area di sua proprietà con un atto di volontà esplicito ovvero con un comportamento tacito. Perciò, se in un’area privata si svolge, di fatto e per tolleranza del proprietario, un passaggio di un numero elevato di veicoli e di persone, quest’area è definita strada ai fini dell’applicabilità delle norme del Codice della strada.
Per l’accertamento dell’uso pubblico di una strada privata, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche (tale classificazione ha solo efficacia presuntiva e dichiarativa ma non costitutiva), bensì le condizioni effettive che dimostrano la sussistenza dei seguenti requisiti:
- passaggio liberamente esercitato (iure servitutis publicae)da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale,
- concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze viarie di interesse generale,
- un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile). V. Consiglio di Stato, sez. V, 1.12.2003, n. 8057; Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2000, n. 5692; id., sez. IV, 2.3.2001, n. 1155).
Per cui, nel caso di specie, a nulla vale l’indicazione sulla sede stradale, quando l’area di sosta risulta aperta ed utilizzabile da chiunque: in tale caso sono applicabili le norme del codice della strada. Per cui i veicoli devono essere anche coperti da prescritta assicurazione obbligatoria (articolo 193, codice della strada).
Perché non le hanno citofonato? Semplicemente perché non è previsto dalla disposizione dell’articolo 193, codice della strada e soprattutto dall’articolo 213, che stabilisce, in sintesi, che nel caso di sequestro amministrativo di ciclomotore, questo deve essere obbligatoriamente affidato in custodia, per i primi 30 giorni, a custode convenzionato; successivamente il proprietario potrà chiedere il cambio di custodia.
Dott. Marco Massavelli
Vice Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
Marzo 2017