Non teneva allacciato il casco

 

Mi è arrivata una contravvenzione per guida “senza indossare il casco protettivo (o con casco protettivo non correttamente allacciato)”. La violazione non mi era stata contestata immediatamente perché effettuata da “funzionario o agente in abiti civili impossibilitato a fermare il veicolo”. Posso ricorrere al Giudice di Pace? Non rientra in uno dei casi previsti dall’art. 201 co. I bis del C.d.S. e comunque non è specificato di che infrazione si tratti: se senza casco o col casco non allacciato. Vi prego, non fatemi pagare e non mi levate punti dalla patente! Giacomo. 

RISPOSTA

Torniamo per l’ennesima volta sul fatto che l’art. 200 – comma 1 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. D’altronde la stessa giurisprudenza, pronunciatasi nel merito ha stabilito che l’omessa contestazione della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione sanzionatorio e non invalida gli atti relativi ( Cass. civ., sez. I, 12.07.1996, n. 6338). L’inciso “quando è possibile“ lascia ampio margine nell’accertamento delle violazioni, e ciò è comprensibilissimo anche perché sarebbe umanamente impossibile fermare per la contestazione immediata tutti i trasgressori nel momento stesso che commettono una qualsivoglia infrazione. L’art. 201/bis, da te citato, è stato introdotto dal D.L. n. 151 del 27.06.2003, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 214 del 01.08.2003. Esso conferma quanto detto al comma 1 dello stesso articolo, e poi specifica i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria.

Potrebbero interessarti anche...