Multa perchè circolava senza tenere allacciato il casco

 

Ho un amico che ha ricevuto una multa in quanto “circolava senza tenere allacciato il casco”, e si legge ancora “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato a regolamentare il traffico sull’attraversamento pedonale”.  La domanda è se non sia obbligatoria la contestazione immediata, vista l’importanza del particolare da contestare, e cosa preveda la giurisprudenza in tema.  Osservazioni in merito : come è possibile che non abbia potuto fermarlo stando a regolamentare il traffico?  Forse è scappato? Ma allora saremo di fronte ad altro caso. D’altronde se era così impegnato a regolamentare il traffico come ha potuto notare un casco non perfettamente allacciato (al massimo forse si sarebbe potuto accorgere di qualcuno che non lo indossava totalmente)  Grazie, Giancarlo.

RISPOSTA

Torniamo per l’ennesima volta sul fatto che l’art. 200 – comma 1 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. D’altronde la stessa giurisprudenza, pronunciatasi nel merito ha stabilito che l’omessa contestazione della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione sanzionatorio e non invalida gli atti relativi ( Cass. civ., sez. I, 12.07.1996, n. 6338). L’inciso “quando è possibile“ lascia ampio margine nell’accertamento delle violazioni, e ciò è comprensibilissimo anche perché sarebbe umanamente impossibile fermare per la contestazione immediata tutti i trasgressori nel momento stesso che commettono una qualsivoglia infrazione.

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