La responsabilità penale per i minorenni
Responsabilità penale minorenni
| Età del minore | Imputabilità | Conseguenze |
|---|---|---|
| Fino a 14 anni (art. 97 c.p.) | Mai imputabile – presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere | Non può essere giudicato né punito. Se socialmente pericoloso → misure di sicurezza: riformatorio giudiziario o libertà vigilata (art. 224 c.p.). Se delitto grave → ricovero minimo 3 anni |
| Tra 14 e 18 anni (art. 98 c.p.) | Imputabile solo se il giudice accerta la capacità di intendere e di volere | Processo davanti al Tribunale per i minorenni |
| Minore imputabile e responsabile | Responsabilità penale con pena diminuita | Possibili misure di sicurezza dopo la pena (art. 225 c.p.) |
| Minore non imputabile ma socialmente pericoloso | Non punibile | Applicazione di misure di sicurezza (riformatorio giudiziario o libertà vigilata) |
Giova ricordare che la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) introduce novità anche per i minori autori di reato delle quali tratteremo separatamente.
Nel diritto penale italiano, quando un reato è commesso da un minorenne, la responsabilità penale dipende dall’età del soggetto al momento del fatto. In particolare, il minore non risponde penalmente se non ha ancora compiuto i 14 anni; se invece ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, risponde del reato solo qualora il giudice accerti che, al momento della commissione del fatto, era capace di intendere e di volere.
Nel nostro ordinamento la minore età costituisce una causa di esclusione o limitazione dell’imputabilità, disciplinata secondo un criterio cronologico.
Fino ai 14 anni, il minore non è mai imputabile ed è destinatario di una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere, che non ammette prova contraria (art. 97 c.p.). Di conseguenza, il soggetto che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età non può essere giudicato né punito. Tuttavia, qualora sia ritenuto socialmente pericoloso, il giudice, tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali e familiari in cui il minore è cresciuto, può applicare misure di sicurezza, disponendo il ricovero in riformatorio giudiziario oppure la libertà vigilata (art. 224, comma 1, c.p.). Inoltre, se il minore infraquattordicenne ha commesso un delitto per il quale la legge prevede l’ergastolo o una pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, il giudice deve disporre il ricovero nel riformatorio giudiziario per un periodo non inferiore a tre anni (art. 224, comma 2, c.p.).
Tra i 14 e i 18 anni, il minore è imputabile solo se il giudice accerta che, al momento del fatto, possedeva la capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.). In tali casi, il procedimento penale non si svolge davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ma dinanzi al Tribunale per i minorenni, che rappresenta il giudice naturale per le questioni minorili. Si tratta di un ufficio giudiziario a composizione mista, composto sia da magistrati togati, che hanno superato il concorso in magistratura, sia da giudici onorari, scelti tra esperti in discipline quali biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia. La competenza del Tribunale per i minorenni permane anche qualora l’imputato diventi maggiorenne nel corso del procedimento, poiché rileva esclusivamente l’età dell’autore al momento della commissione del fatto. Giova precisare che il Tribunale per i Minorenni verrà sostituito dal Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie. Questo tribunale unico accorperà le competenze attuali del Tribunale per i minorenni, del Tribunale ordinario (famiglia) e del Giudice tutelare, strutturandosi in sezioni distrettuali e circondariali.
Qualora il minore ultraquattordicenne venga riconosciuto imputabile e responsabile del reato, il giudice applica una diminuzione di pena ai sensi dell’art. 98 c.p. Inoltre, dopo l’esecuzione della pena, può essere disposta l’applicazione di misure di sicurezza, quali la libertà vigilata o il ricovero nel riformatorio giudiziario (art. 225 c.p.).
Se invece il minore viene dichiarato non imputabile per immaturità, ma risulta socialmente pericoloso, il giudice può ordinare il ricovero nel riformatorio giudiziario oppure l’applicazione della libertà vigilata. Anche in questo caso, se il delitto commesso è punito con l’ergastolo o con una pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, il ricovero nel riformatorio giudiziario è disposto per un periodo non inferiore a tre anni.
Dott.ssa Rosaria Roberta BUSCIA




