Monopattini elettrici – approfondiamo
monopattini elettrici
I monopattini elettrici sono oramai uno dei mezzi di circolazione più diffusi ed abbordabili ma anche tra i più esposti ai sinistri stradali molto spesso causati dalla scarsa applicazione delle norme di sicurezza più elementari.
Con questo approfondimento cercheremo di aiutare a conoscere la normativa che regola questo veicolo ed i corretti comportamento da tenere nonchè le sanzioni alle quali si va incontro.
Cos’è il monopattino elettrico e a cosa è assimilato
Per norma è un veicolo a due assi, con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e senza sedile. Dal 2020 è stato assimilato ai velocipedi (bicicletta) “per quanto non previsto” dalla disciplina speciale sui monopattini: ciò significa che, dove non c’è una regola ad hoc, si applicano le regole delle biciclette (art. 182 CdS). La definizione è stata fissata e poi dettagliata da:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi 75 ss., come riscritti nel 2021, che includono l’equiparazione ai velocipedi (comma 75-quinquies). Gazzetta Ufficiale
- Decreto MIMS 18 agosto 2022 sulla normativa tecnica dei monopattini, che ribadisce definizione e componenti.Gazzetta Ufficiale
Quadro normativo essenziale (2019→2025)

- 2019 – Avvio della sperimentazione micromobilità (DM 4 giugno 2019 n. 229).
- 2020 – Con L. 160/2019 scatta l’equiparazione ai velocipedi e vengono introdotti i primi commi “75 e seguenti”. Una circolare del Ministero dell’Interno (9 marzo 2020) chiarisce l’applicazione pratica. Ministero dell’Interno
- 2021 – Con DL 121/2021 convertito in L. 156/2021 arrivano le regole di condotta (limiti, divieti su marciapiede, età minima, ecc.) e un primo impianto sanzionatorio. Gazzetta Ufficiale
- 2022 – Decreto MIMS 18.8.2022: specifiche tecniche obbligatorie (potenza, ruote, freni su entrambe le ruote, indicatori di direzione, luci, ecc.) e scadenze per l’adeguamento del parco circolante. Gazzetta Ufficiale
- 2024 – L. 25 novembre 2024, n. 177 (“sicurezza stradale”): casco obbligatorio per tutti, contrassegno identificativo (“targhetta”) e assicurazione RC obbligatoria, oltre a strette su circolazione, sosta e sanzioni. Entra in vigore il 14 dicembre 2024. Gazzetta Ufficiale
- 2025 – Decreto Capo Dipartimento MIT 27 giugno 2025 n. 210: fissa forma, materiali, dimensioni (5×6 cm) e modalità di applicazione del contrassegno identificativo personale (3 lettere + 3 numeri).
Specifiche tecniche dei monopattini elettrici
- Potenza max: 0,50 kW (500 W).
- Ruote: pneumatici con diametro minimo 8″ (203,2 mm) e battistrada.
- Freni: su entrambe le ruote, indipendenti.
- Luci: anteriore bianca/gialla fissa, posteriore rossa fissa, catadiottri posteriori e laterali; indicatori di direzione (frecce) obbligatori; campanello.
- Limitatore: regolabile ai limiti di legge (6 km/h aree pedonali; 20 km/h altrove).
- Dimensioni max: 2000×750×1500 mm; massa ≤ 40 kg; marcatura CE.
- Adeguamento dei veicoli pre-30/9/2022 (frecce + doppio freno) entro 1/1/2024.
Dove possono circolare e limiti di velocità
I monopattini elettrici possono circolare sulle strade urbane con limite massimo di 50 km/h ma non devono superare i 20 km/h;
Nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita’ ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi ma non ad una velocità che superi i 6 km/h.
.Fuori dai centri urbani non è consentito, salvo se vi sono delle piste ciclabili.
Regole di conduzione (comportamenti corretti)
- Età minima 14 anni.
- Casco obbligatorio per tutti (UNI EN 1078/1080).
- Luci accese da mezz’ora dopo il tramonto e nelle gallerie.
- Gilet/bretelle riflettenti nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
- Mani sul manubrio (Le braccia e le mani devono essere libere); segnalare la svolta col braccio solo se il mezzo è privo di frecce.
- Usare le piste ciclabili quando presenti e rispettare la segnaletica.
Divieti espressi
- Marciapiede: vietata la circolazione; consentita solo la conduzione a mano.
- Sosta sul marciapiede: vietata, salvo aree appositamente individuate/ordinate dal Comune; in ogni caso è sempre ammessa la sosta negli stalli per velocipedi/ciclomotori/motocicli.
- Contromano: vietato (eliminata la deroga del “doppio senso ciclabile” per i monopattini).
- Trasportare persone/oggetti/animali, trainare o farsi trainare: vietato.
- Sedile: il momopattino non può avere il sedile (solo postura in piedi).
- E’ vietato circolare con requisiti tecnici non conformi, senza frecce o doppio freno oltre le scadenze previste.
- Senza contrassegno o senza assicurazione: vietato.
Sanzioni
- Violazioni di luci/gilet notturno, limiti di velocità, marciapiede a mano, ecc. (commi 75-sexies → 75-quaterdecies): € 50–250.
- Dispositivo non conforme ai requisiti tecnici (comma 75 o 75-bis: mancanza freni/frecce dopo le scadenze): € 200–800.
- Senza contrassegno visibile/alterato o senza assicurazione (comma 75-quater, 2° periodo; 75-vicies quater/quinquies): € 100–400; stessa fascia se non si comunica il cambio di residenza legato al contrassegno. AL MOMENTO NON APPLICABILE
- Sosta sul marciapiede: si applica l’art. 158, c. 5 CdS (importi tipici € 41–168 per ciclomotori/motoveicoli a due ruote; le amministrazioni applicano gli stessi scaglioni richiamati dalla norma speciale per i monopattini).
Contrassegno identificativo (“targhetta”) e assicurazione
Al momento la normativa che riguarda sia l’assicurazione che il contrassegno non è in vigore pertanto non trovano applicazione le sanzioni, in ogni caso è stato stabilito che il contrassegno è personale, adesivo retroriflettente 5×6 cm con 3 lettere + 3 numeri, rilasciato dall’IPZS, le modalità tecniche e applicazione sono state fissate dal Decreto MIT del 27.6.2025 n. 210.
Segnaletica utile (dove posso andare col monopattino)
ecovandali

I monopattini seguono, di regola, la segnaletica per velocipedi. I segnali più ricorrenti (Regolamento CdS, DPR 495/1992):
- PISTA CICLABILE – Fig. II.90: inizio di pista/corsia riservata alle bici (e dunque anche ai monopattini).
- PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE – Fig. II.92/a e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE – Fig. II.92/b: promiscuità pedoni-bici su tratti dedicati; rispettare priorità e moderare ulteriormente la velocità.
- ATTRAVERSAMENTO CICLABILE – Fig. II.324: punto in cui la pista attraversa la carreggiata; prestare la massima prudenza e dare precedenza secondo segnaletica orizzontale/verticale.
- Corsie ciclabili su carreggiata: riconoscibili da segnaletica orizzontale (strisce e pittogramma bici); usarle quando presenti.
ma hanno anche una segnaletica propria che è rappresentata nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed è la seguente:





