Monopattini elettrici – approfondiamo

I monopattini elettrici sono oramai uno dei mezzi di circolazione più diffusi ed abbordabili ma anche tra i più esposti ai sinistri stradali molto spesso causati dalla scarsa applicazione delle norme di sicurezza più elementari.

Con questo approfondimento cercheremo di aiutare a conoscere la normativa che regola questo veicolo ed i corretti comportamento da tenere nonchè le sanzioni alle quali si va incontro.

Cos’è il monopattino elettrico e a cosa è assimilato

Per norma è un veicolo a due assi, con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e senza sedile. Dal 2020 è stato assimilato ai velocipedi (bicicletta) “per quanto non previsto” dalla disciplina speciale sui monopattini: ciò significa che, dove non c’è una regola ad hoc, si applicano le regole delle biciclette (art. 182 CdS). La definizione è stata fissata e poi dettagliata da:

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi 75 ss., come riscritti nel 2021, che includono l’equiparazione ai velocipedi (comma 75-quinquies). Gazzetta Ufficiale
  • Decreto MIMS 18 agosto 2022 sulla normativa tecnica dei monopattini, che ribadisce definizione e componenti.Gazzetta Ufficiale

Quadro normativo essenziale (2019→2025)

monopattini elettrici

Specifiche tecniche dei monopattini elettrici

  • Potenza max: 0,50 kW (500 W).
  • Ruote: pneumatici con diametro minimo 8″ (203,2 mm) e battistrada.
  • Freni: su entrambe le ruote, indipendenti.
  • Luci: anteriore bianca/gialla fissa, posteriore rossa fissa, catadiottri posteriori e laterali; indicatori di direzione (frecce) obbligatori; campanello.
  • Limitatore: regolabile ai limiti di legge (6 km/h aree pedonali; 20 km/h altrove).
  • Dimensioni max: 2000×750×1500 mm; massa ≤ 40 kg; marcatura CE.
  • Adeguamento dei veicoli pre-30/9/2022 (frecce + doppio freno) entro 1/1/2024.

Dove possono circolare e limiti di velocità

I monopattini elettrici possono circolare sulle strade urbane con limite massimo di 50 km/h ma non devono superare i 20 km/h;

Nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita’ ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi ma non ad una velocità che superi i 6 km/h.

.Fuori dai centri urbani non è consentito, salvo se vi sono delle piste ciclabili.

Regole di conduzione (comportamenti corretti)

  • Età minima 14 anni.
  • Casco obbligatorio per tutti (UNI EN 1078/1080).
  • Luci accese da mezz’ora dopo il tramonto e nelle gallerie.
  • Gilet/bretelle riflettenti nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
  • Mani sul manubrio (Le braccia e le mani devono essere libere);
  • Usare le piste ciclabili quando presenti e rispettare la segnaletica.

Divieti espressi

  • Marciapiede: vietata la circolazione; consentita solo la conduzione a mano.
  • Sosta sul marciapiede: vietata, salvo aree appositamente individuate/ordinate dal Comune; in ogni caso è sempre ammessa la sosta negli stalli per velocipedi/ciclomotori/motocicli.
  • Contromano: vietato (eliminata la deroga del “doppio senso ciclabile” per i monopattini).
  • Trasportare persone/oggetti/animali, trainare o farsi trainare: vietato.
  • Sedile: il momopattino non può avere il sedile (solo postura in piedi).
  • E’ vietato circolare con requisiti tecnici non conformi, senza frecce o doppio freno oltre le scadenze previste.
  • Senza contrassegno o senza assicurazione: vietato.

Sanzioni FILE DETTAGLIATO SCARICABILE

  • Violazioni di luci/gilet notturno, limiti di velocità, marciapiede a mano, ecc. (commi 75-sexies → 75-quaterdecies): € 50–250.
  • Dispositivo non conforme ai requisiti tecnici (comma 75 o 75-bis: mancanza freni/frecce): € 200–800.
  • Senza contrassegno visibile/alterato o senza assicurazione (comma 75-quater, 2° periodo; 75-vicies quater/quinquies): € 100–400; stessi importi se non si comunica il cambio di residenza legato al contrassegno. IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 2026
  • Sosta sul marciapiede: si applica l’art. 158, c. 5 CdS (importi tipici € 41–168 ).

Contrassegno identificativo (“targhetta”) e assicurazione

Al momento la normativa che riguarda sia l’assicurazione che il contrassegno non è in vigore pertanto non trovano applicazione le sanzioni, in ogni caso è stato stabilito che il contrassegno è personale, adesivo retroriflettente 5×6 cm con 3 lettere + 3 numeri, rilasciato dall’IPZS, le modalità tecniche e applicazione sono state fissate dal Decreto MIT del 27.6.2025 n. 210.

Le istruzioni operative relative ai contrassegni per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, la relativa modulistica per ottenerli ovvero per la cancellazione è possibile trovarla cliccando qui.

Segnaletica utile (dove posso andare con il monopattino)

I monopattini seguono, di regola, la segnaletica per velocipedi. I segnali più ricorrenti (Regolamento CdS, DPR 495/1992):

  • PISTA CICLABILE – Fig. II.90: inizio di pista/corsia riservata alle bici (e dunque anche ai monopattini).
  • PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE – Fig. II.92/a e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE – Fig. II.92/b: promiscuità pedoni-bici su tratti dedicati; rispettare priorità e moderare ulteriormente la velocità.
  • ATTRAVERSAMENTO CICLABILE – Fig. II.324: punto in cui la pista attraversa la carreggiata; prestare la massima prudenza e dare precedenza secondo segnaletica orizzontale/verticale.
  • Corsie ciclabili su carreggiata: riconoscibili da segnaletica orizzontale (strisce e pittogramma bici); usarle quando presenti.

ma hanno anche una segnaletica propria che è rappresentata nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed è la seguente:

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