La concussione costringe, l’induzione convince – Cass. n. 12228/14

Brevi considerazioni a margine della sentenza della Cassazione n. 12228/14

Gli Ermellini a seguito dei ricorsi presentatati da pubblici ufficiali coinvolti in pratiche corruttive, affrontano la riforma della materia operata dalla legge n. 190/2012, individuando gli elementi costitutivi della fattispecie che differenziano il reato di concussione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità ex artt. 317 e 319-quater c.p. nel pieno rispetto della sua funzione nomofilattica.

A tale fine descrivono anche un breve excursus storico in cui rilevano come i due reati oggi nuovamente inseriti nel nostro ordinamento, lo erano anche con il codice Zanardelli del 1889, trasfusi poi dal codice Rocco del 1930 in un unico articolo del codice penale, il 317, in cui veniva punita con lo stesso limite edittale di pena sia la concussione per costrizione sia quella per induzione senza alcuna distinzione tra le due condotte indubbiamente differenti sul piano del loro disvalore.

Non a caso la riforma del 2012 nasce sulla spinta fatta all’Italia dalla Comunità Europea di colmare tale disparità di trattamento.

Elementi caratterizzanti il reato di concussione

Occorre premettere che tra i soggetti attivi del reato di concussione sono stati espunti gli incaricati del pubblico servizio perché non dotati di potere coercitivo.

Infatti nella concussione, il pubblico ufficiale adotta un comportamento che coarta la capacità del privato di autodeterminarsi rispetto la richiesta di dare o promettere denaro o altra utilità.

La costrizione è attuata tramite la minaccia di un male ingiusto che pone la vittima di fronte un aut-aut: sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male indicato, tanto da menomarne la integrità psichica.

Il danno minacciato deve essere ingiusto cioè contrario alla norma giuridica come ad esempio l’omessa adozione di un atto dovuto e favorevole per la vittima oppure l’ingiustificata esclusione da una gara pubblica di appalto.

La minaccia può essere anche implicita tramite atti di ostruzionismo omissivo oppure fatta tramite metafora o allusione, idonea però ad incutere timore nella vittima la quale si convince che il male minore consiste nel cedere alla richiesta del P.U.

La Cassazione così sintetizza gli elementi costitutivi della costrizione “ antigiuridicità del danno prospettato dal pubblico ufficiale ed assenza di un movente opportunistico di vantaggio indebito per il privato”.

Elementi caratterizzanti il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità

 

Nella induzione indebita il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, adotta un comportamento volto a persuadere, suggestionare il privato il quale mantiene comunque la capacità di aderire o meno alla indebita pretesa.

Nella induzione non può esserci minaccia perché l’ extraenus è considerato correo. Per il nostro ordinamento il minacciato può essere considerato solo una vittima e non può concorrere anche nel reato.

Di conseguenza il male prospettato può essere solo giusto e mai ingiusto perché il pregiudizio è conseguente alla applicazione della legge.

Deve arrecare un vantaggio indebito all’extraenus il quale è motivato ad aderire alla richiesta indebita per proprio tornaconto personale.

Il soggetto privato cede quindi alla richiesta di dare o promettere utilità per scongiurare ad esempio una multa giusta, una denuncia all’A.G. legittima oppure il sequestro obbligatorio di un veicolo.

Nella induzione indebita la Cassazione rileva questi elementi di tipicità: l’abuso prevaricatore del pubblico agente; il fine determinante di vantaggio indebito dell’extarenus.”

Concludo con una battuta.

Mai dire al barista con l’auto in divieto “ per questa volta toglila! Vorrà dire che mi offrirai una caffè”.

Il tentativo è ammesso!

Dott. Sauro Brugnoni – Ufficiale di Polizia Locale

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