Cinture di sicurezza

Cinture di sicurezza

Dal 15 aprile 2006 è stato esteso l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, con il veicolo in marcia, su tutti i veicoli ad eccezione degli autobus in servizio di trasporto urbano ove è previsto che i passeggeri possano stare in piedi.
La limitazione del trasporto urbano non è la tabella di “centro urbano” infatti se esso è adibito a trasporto urbano si evince dalla concessione di trasporto pubblico urbano che copre il servizio dell’intera zona urbana, termine più ampio del centro urbano.
L’obbligo per l’uso delle cinture di sicurezza è però escluso su quei veicoli che non siano dotati, sin dall’origine, di idonei punti di attacco.
Per i veicoli di categoria M1, N1, N2, N3 vi è l’obbligo di istallazione delle cinture, la loro mancanza viene sanzionata dall’art. 72/1-13 del CdS (euro 74,00 + decurtazione 5 punti). Per i conducenti di questi veicoli è previsto l’obbligo di assicurarsi dell’efficienza delle cinture di sicurezza altrimenti sanzionata dall’art.172/10 CdS (€70,00 + decurtazione 5 punti) – il comma 2 non prevede sanzione ma con l’inefficienza ne viene meno l’uso.
per i veicoli di categoria M2, M3 l’obbligo di istallazione vi è per quelli immatricolati dal 1996 non permettendo quindi la sanzione sopra menzionata. Non ritengo possibile sanzionare neanche i veicoli che ne siano eventualmente sprovvisti benchè immatricolati dopo il 1996 per il fatto stesso che se questi passano la revisione, per altro ogni anno, essi si possano ritenere in regola.
Devono indossare le cinture di sicurezza anche i conducenti di taxi e per i veicoli a noleggio con conducente.
Sono esentati le persone che presentano condizioni fisiche, non patologiche, per le quali è controindicato l’uso delle cinture di sicurezza. Possono beneficiare di tale esenzione, ad esempio, gli adulti aventi altezza inferiore a 1,50 m o le persone con massa corporea incompatibile con l’utilizzazione dei dispositivi. Tutto ciò deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla USL o dall’autorità competente per lo Stato estero, deve contenere la durata.
Sono altresì esonerati:

  • gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
  • i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  • gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
  • le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  • gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attivita’ istituzionali nelle situazioni di emergenza.


Sugli autobus e minibus i passeggeri devono essere informati dell’obbligo di uso dei sistemi di ritenuta quando il veicolo è in marcia da pittogrammi e cartelli ben visibili oppure dal conducente o dal bigliettaio, dal capogruppo oppure da video. La mancanza di questa informazione non prevede sanzione anche se non si possono escludere risvolti civili e penali.

Cliccando qui è possibile scaricare una scheda riassuntiva aggiornata a aprile 2015

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