Cinture di sicurezza, obblighi e sanzioni
1 – INTRODUZIONE
L’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza é dettato dall’art. 172 del Codice della Strada che afferma che….”Il conducente e i passeggeri dei veicoli hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.
Si riscontra, a torto, una maggiore osservanza per il conducente e i passeggeri dei sedili anteriori e quando il veicolo circola fuori del centro abitato. Salvo i casi di esenzione espressamente indicati nel Codice della Strada hanno
l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri di tutti i veicoli che ne siano dotati e in particolare:
- autovetture e quadricicli leggeri a carrozzeria chiusa provvisti, fin dall’origine, di cinture di sicurezza;
- autobus effettivamente provvisti di cinture di sicurezza fin dal momento dell’immatricolazione sia per il conducente che per tutti gli altri occupanti del veicolo;
- autocarri limitatamente a quelli dotati di cinture di sicurezza fin dall’immatricolazione.
L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di cui i veicoli sono dotati vale sia per i passeggeri dei posti anteriori sia per quelli che si trovano sui sedili posteriori (se sono presenti le cinture di sicurezza posteriori) e l’obbligo si riferisce alla fase di marcia del veicolo e non incontra limiti riguardo al luogo in cui il veicolo circola. Non è richiesto, invece, l’uso delle cinture durante la sosta o la fermata, anche se effettuate sulla carreggiata o per momentanee esigenze di circolazione.
L’obbligo vige per conducenti e passeggeri di taxi e di vetture adibite a noleggio con conducente.
I conducenti hanno l’obbligo di tenere in perfetta efficienza le cinture di sicurezza provvedendo alla loro sostituzione in caso di perdita di funzionamento così come non è consentito loro di alterarne le caratteristiche od ostacolare il
funzionamento delle cinture, senza dimenticare che l’uso di cinture di sicurezza non omologate equivale a non indossarle e qui sorge la domanda se in questo ultimo caso ne risponde il conducente anche se la cintura è usata dal passeggero. Chi scrive si sente di dovere di confermare che la colpa è del conducente se non per il fatto che il
passeggero non é tenuto a controllare le omologazioni o i documenti o i pagamenti riguardanti il veicolo che, ovviamente, sono a carico del proprietario e comunque del conducente se non proprietario.
2 – ESENZIONI
Lo stesso codice prevede, comunque, delle eccezioni all’obbligo di indossare le cinture, nell’espletamento di un servizio di emergenza, per:
- le forze di polizia;
- la polizia municipale e provinciale;
- le forze armate;
- gli addetti ai servizi antincendio e sanitari;
ed inoltre per
- gli istruttori di guida;
- gli addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte;
- i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati;
- le persone affette da determinate patologie o che abbiano particolari condizioni fisiche in base a certificazione medica,con espressa la durata indicata e il simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE;
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
- i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.
Sugli autobus non autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e non adibiti al trasporto locale e che circolano in zona extraurbana (pullman turistici per antonomasia) c’è l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed il suddetto obbligo è evidenziato con il simbolo sotto riportato.
3 – SANZIONI
cinture_prontuario* NEL CASO DI SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE CON LO SCONTO DEL 30%
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso, se presente sul veicolo al momento del fatto. Per quanto riguarda i bambini esiste apposita regolamentazione per la quale si rinvia ad apposito e futuro articolo.
4 – CONCLUSIONI
Sinceramente la sanzione a cui una persona va incontro per non aver usato la cintura di sicurezza è abbastanza contenuta e direi irrisoria in confronto ai danni che può provocarne il loro mancato uso anche perché ormai tutti i veicoli sono dotati anche di airbag che scoppiano davanti al viso della persona che, se il corpo non è trattenuto dalla cintura di sicurezza, può subire lesioni serie.
Altro problema da tenere presente è la posizione dell’assicurazione in caso di incidente con lesioni dovute a mancato uso delle cinture di sicurezza nel senso che può astenersi dall’intervenire.
E ovviamente non posso che terminare con un pensiero e cioè che convenga rispettare le regole non tanto per evitare una sanzione pecuniaria o una decurtazione di punti sulla patente ma, più che altro, per evitare lesioni.
Original content here is published under these license terms: | ||
License Type: | Read Only | |
Abstract: | You may read the original content in the context in which it is published (at this web address). No other copying or use is permitted without written agreement from the author. |