Cinture di sicurezza, obblighi e sanzioni

1 – INTRODUZIONE
L’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza é dettato dall’art. 172 del Codice della Strada che afferma che….”Il conducente e i passeggeri dei veicoli hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.
Si riscontra, a torto, una maggiore osservanza per il conducente e i passeggeri dei sedili anteriori e quando il veicolo circola fuori del centro abitato. Salvo i casi di esenzione espressamente indicati nel Codice della Strada hanno
l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri di tutti i veicoli che ne siano dotati e in particolare:

  • autovetture e quadricicli leggeri a carrozzeria chiusa provvisti, fin dall’origine, di cinture di sicurezza;
  • autobus effettivamente provvisti di cinture di sicurezza fin dal momento dell’immatricolazione sia per il conducente che per tutti gli altri occupanti del veicolo;
  • autocarri limitatamente a quelli dotati di cinture di sicurezza fin dall’immatricolazione.

L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di cui i veicoli sono dotati vale sia per i passeggeri dei posti anteriori sia per quelli che si trovano sui sedili posteriori (se sono presenti le cinture di sicurezza posteriori) e l’obbligo si riferisce alla fase di marcia del veicolo e non incontra limiti riguardo al luogo in cui il veicolo circola. Non è richiesto, invece, l’uso delle cinture durante la sosta o la fermata, anche se effettuate sulla carreggiata o per momentanee esigenze di circolazione.
L’obbligo vige per conducenti e passeggeri di taxi e di vetture adibite a noleggio con conducente.
I conducenti hanno l’obbligo di tenere in perfetta efficienza le cinture di sicurezza provvedendo alla loro sostituzione in caso di perdita di funzionamento così come non è consentito loro di alterarne le caratteristiche od ostacolare il
funzionamento delle cinture, senza dimenticare che l’uso di cinture di sicurezza non omologate equivale a non indossarle e qui sorge la domanda se in questo ultimo caso ne risponde il conducente anche se la cintura è usata dal passeggero. Chi scrive si sente di dovere di confermare che la colpa è del conducente se non per il fatto che il
passeggero non é tenuto a controllare le omologazioni o i documenti o i pagamenti riguardanti il veicolo che, ovviamente, sono a carico del proprietario e comunque del conducente se non proprietario.
2 – ESENZIONI
Lo stesso codice prevede, comunque, delle eccezioni all’obbligo di indossare le cinture, nell’espletamento di un servizio di emergenza, per:

  • le forze di polizia;
  • la polizia municipale e provinciale;
  • le forze armate;
  • gli addetti ai servizi antincendio e sanitari;

ed inoltre per

  • gli istruttori di guida;
  • gli addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte;
  • i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati;
  • le persone affette da determinate patologie o che abbiano particolari condizioni fisiche in base a certificazione medica,con espressa la durata indicata e il simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE;
  • le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  • i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.

Sugli autobus non autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi e non adibiti al trasporto locale e che circolano in zona extraurbana (pullman turistici per antonomasia) c’è l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed il suddetto obbligo è evidenziato con il simbolo sotto riportato.

3 – SANZIONI

cinture_prontuario

* NEL CASO DI SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE CON LO SCONTO DEL 30%
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso, se presente sul veicolo al momento del fatto. Per quanto riguarda i bambini esiste apposita regolamentazione per la quale si rinvia ad apposito e futuro articolo.
4 – CONCLUSIONI
Sinceramente la sanzione a cui una persona va incontro per non aver usato la cintura di sicurezza è abbastanza contenuta e direi irrisoria in confronto ai danni che può provocarne il loro mancato uso anche perché ormai tutti i veicoli sono dotati anche di airbag che scoppiano davanti al viso della persona che, se il corpo non è trattenuto dalla cintura di sicurezza, può subire lesioni serie.
Altro problema da tenere presente è la posizione dell’assicurazione in caso di incidente con lesioni dovute a mancato uso delle cinture di sicurezza nel senso che può astenersi dall’intervenire.
E ovviamente non posso che terminare con un pensiero e cioè che convenga rispettare le regole non tanto per evitare una sanzione pecuniaria o una decurtazione di punti sulla patente ma, più che altro, per evitare lesioni.

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