Approfondiamo: uso di catene e pneumatici da neve

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USO DI CATENE E PNEUMATICI DA NEVE

 1 – INTRODUZIONE

             E’ lapalissiano che ogni veicolo abbia bisogno degli pneumatici (vedi sopra)  per spostarsi sulla strada ma, in presenza di neve o ghiaccio, per migliorare l’aderenza dei veicoli durante la circolazione, può essere prudente o può essere obbligatorio utilizzare:

  • pneumatici da neve

o

  • catene da neve

         Il possesso, a bordo del veicolo, delle catene da neve o l’uso dei pneumatici da neve è obbligatorio dal 15 novembre al 15 aprile ma, in certe strade e in certi luoghi, anche in periodi diversi e comunque quando previsto dall’ente proprietario della strada con ordinanza motivata e con l’installazione di apposito segnale (vedi sotto); è chiaro che in caso di presenza di neve o ghiaccio il conducente dovrà provvedere, non tanto e non solo per l’obbligo di legge, ma per la sua e altrui sicurezza, a montare le catene o a sostituire gli pneumatici con quelli da neve, almeno sulle ruote degli assi motori.

         I dispositivi diversi dalle catene o dai pneumatici da neve costituiti, ad esempio, da elementi in tessuto, in plastica, ecc. non possono sostituire le catene da neve o i pneumatici da neve e quindi il conducente è soggetto a sanzione.

         L’obbligo stabilito dall’ente proprietario è reso noto da apposito segnale e va osservato anche se non c’è neve.

2 – GLI PNEUMATICI DA NEVE

         Il pneumatico da neve è un pneumatico in cui il battistrada, la struttura e la mescola sono fatte in modo particolare per garantire un comportamento più efficace di quello normale sul fango, sulla neve fresca o bagnata e sul ghiaccio

         Il disegno, la posizione dei tasselli  e degli incavi contribuiscono a drenare l’acqua e aumentano sensibilmente la capacità di trazione del pneumatico.

         La mescola del battistrada è efficace anche quando la strada non è innevata, se la temperatura dell’asfalto è inferiore a circa 7°, al contrario della mescola di quello normale che, a basse temperature, perde elasticità riducendo, ovviamente, l’aderenza.

         Gli pneumatici da neve sono contraddistinti dalle sigle “M+S”, “MS”,  “M-S”, “M&S”.

         Pur essendo raccomandata l’installazione di pneumatici da neve su tutte le ruote del veicolo, compreso quello a trazione integrale,  per garantire la sicurezza di circolazione nelle diverse situazioni di marcia le vigenti norme prevedono solamente il montaggio di pneumatici sulle ruote motrici:

  • dello stesso tipo su ogni asse;
  • con la stessa struttura (diagonale, radiale, incrociata) su tutte le ruote.

         L’uso degli pneumatici invernali è consentito durante tutti i mesi dell’anno se aventi le caratteristiche (compreso il codice di velocità) riportate sulla carta di circolazione mentre solo nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 maggio, quindi un mese prima e un mese dopo il periodo obbligatorio previsto, nel rispetto comunque della vigente normativa se con codice di velocità (“Q” nel caso di autovetture) inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

         L’uso dei pneumatici da neve sostituisce l’obbligo della catene che, tuttavia, possono essere montate anche sui pneumatici invernali.

3 – GLI PNEUMATICI CHIODATI

     Fermo restando il rispetto degli obblighi all’uso di catene da neve o dei pneumatici da neve, imposti dalla

Minolta DSC

segnaletica stradale e/o da specifiche ordinanze dell’ente proprietario della strada, l’utilizzo degli pneumatici chiodati non sostituiscono le catene o gli pneumatici da neve, in caso di obbligatorietà, ma importante dottrina ne ritiene ammesso l’uso in Italia, limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, alle seguenti condizioni:

  • sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm;
  • numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160;
  • limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h  in autostrada;
  • applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
  • montaggio su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
  • uso limitato al periodo 15 novembre/15 marzo.

 4 – LE CATENE DA NEVE

          Le catene da neve sono considerate mezzi antisdrucciolevoli ai fini del codice della strada e le loro caratteristiche sono state definite da apposito decreto ministeriale (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002) anche se primaria dottrina ritiene non sia sanzionabile l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno difforme da quelli previsti dal decreto richiamato sopra.

5 – CIRCOLAZIONE CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI

         Durante il periodo in cui sono obbligatorie le catene o gli pneumatici da neve l’ordinanza esclude tale obbligo per i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma prevede che essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

6 – SANZIONI

         L’omessa osservanza della prescrizione dell’uso delle catene o degli pneumatici da neve comporta la sanzione di cui ai commi 4e) e 14) dell’art. 6 del codice della strada (fuori dei centri abitati) o ai commi 1a) e 14 dell’art. 7 del codice della strada (nei centri abitati).

         La violazione sia se effettuata fuori dei centri abitati che nei centri abitati prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 87 a Euro 345 quindi di Euro 87 da pagare entro 60 giorni dal momento della contestazione o della notifica del verbale fatto salvo lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni  dal momento della contestazione o della notifica del verbale.

         L’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio ai sensi dell’art. 192, commi 3) e 6), del codice della strada per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 87 da pagare entro 60 giorni dal momento della contestazione o della notifica del verbale fatto salvo lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni  dal momento della contestazione o della notifica del verbale, nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Nel caso di accertamento della violazione su tratto autostradale o strade extraurbane principali il veicolo deve abbandonare la sede stradale ai sensi dell’art. 175, comma 2), lettera h) del codice della strada, sotto la vigilanza dell’organo accertatore.

         L’uso di pneumatici chiodati o catene da neve su strade non innevate potrebbe essere perseguito  ai sensi del comma 1) dell’art. 15 del codice della strada nel caso di danneggiamento della carreggiata.. Per la  violazione è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 42 da pagare entro 60 giorni dal momento della contestazione o della notifica del verbale fatto salvo lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni  dal momento della contestazione o della notifica del verbale. Per il danneggiamento è prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

7 – CONCLUSIONI

          E’ fuori di dubbio che conviene rispettare gli obblighi sopra ricordati non tanto per non incorrere in sanzioni quanto per evitare a se e ad altri lesioni anche gravi.

         Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é intervenuto nella materia con la Direttiva n16.1.2013 prot. n. RU/1580.

         Merita ricordare che ai sensi dell’articolo 194 comma 3 “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti”.  Questo significa che gli importi delle sanzioni sopra riportate…aumenteranno.

Dr. Franco Simoncini

Dirigente/Comandante Polizia Municipale a riposo

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