Bimbi sui “rimorchi” delle bici: si può?

Una domanda che riguarda la sicurezza di molti ciclisti e soprattutto dei bambini. Mi riferisco all’uso dei “rimorchi” agganciati posteriormente alle bici usate per trasportare bambini. Nel nord europa si usano da tempo, mentre in Italia il Codice della Strada prevede all’art. 68 solo un modo per trasportare bambini in bici: con il seggiolino.
Il rimorchio per bici, pur consentito dal codice che tuttavia NON prevede espressamente il trasporto di bambini o persone. Chiedo pertanto un chiarimento in merito.

Grazie della Vs interessante sito di informazione. Germano

 

RISPOSTA

L’utilizzo di rimorchi trainati da velocipedi non è vietato dall’ordinamento italiano. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 225 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che stabilisce caratteristiche e limiti dimensionali dei rimorchi per biciclette.
Sebbene il Codice della Strada disciplini espressamente il trasporto di bambini mediante seggiolino (art. 68 CdS), non contiene un divieto specifico relativo al trasporto di minori in rimorchi progettati e commercializzati per tale finalità.
Per ragioni di sicurezza è opportuno utilizzare esclusivamente prodotti conformi alla norma tecnica europea UNI EN 15918, specificamente dedicata ai rimorchi per biciclette
L’art. 68 del Codice della Strada disciplina le caratteristiche costruttive e funzionali dei velocipedi e prevede espressamente la possibilità di trasportare bambini mediante appositi seggiolini omologati.
Tale disposizione, tuttavia, non contiene alcun divieto riguardante l’utilizzo di rimorchi destinati al trasporto di bambini.
La disciplina dei rimorchi per velocipedi è contenuta nell’art. 225 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), il quale stabilisce che i velocipedi possono trainare un rimorchio a una ruota o a due ruote purché siano rispettati determinati limiti dimensionali e di massa. In particolare:

  • la lunghezza complessiva del complesso velocipede-rimorchio non deve superare 3 metri
  • il rimorchio deve rispettare i limiti dimensionali previsti dalla norma regolamentare;
  • la massa complessiva trasportata non deve superare 50 kg;
  • devono essere presenti i prescritti dispositivi di segnalazione visiva.

Va evidenziato che il legislatore, nel disciplinare i rimorchi per velocipedi, non ha espressamente distinto tra trasporto di cose e trasporto di persone.
Per tale ragione, in assenza di uno specifico divieto normativo e considerata la diffusione sul mercato europeo di rimorchi progettati e certificati per il trasporto di bambini, l’utilizzo di tali dispositivi viene generalmente ritenuto ammissibile purché essi siano conformi alle norme tecniche di settore e rispettino le caratteristiche costruttive previste dalla normativa vigente.
Sotto il profilo della sicurezza, particolare rilevanza assume la norma tecnica UNI EN 15918, che definisce i requisiti di progettazione, stabilità, resistenza strutturale, sistemi di ritenuta e dispositivi di sicurezza dei rimorchi per biciclette destinati al trasporto di bambini.
Pertanto, pur in assenza di una previsione espressa del Codice della Strada che disciplini il trasporto di minori mediante rimorchio, l’utilizzo di dispositivi specificamente progettati, certificati e conformi alle prescrizioni tecniche e dimensionali vigenti può ritenersi compatibile con l’attuale quadro normativo.
Resta naturalmente fermo l’obbligo generale di adottare ogni cautela necessaria per garantire la sicurezza dei minori trasportati e degli altri utenti della strada.

 

Dott.Giuseppe Sansalone

Istruttore Polizia Locale Roma

 

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