Bicicletta: guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente Tribunale Bologna 21.07.07

a quello massimo consentito dalla normativa in materia di circolazione stradale. omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’imputato è stato tratto a giudizio, per rispondere del reato di cui in epigrafe, con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’ art. 550 c.p.p.
Nel corso del giudizio, svoltosi in contumacia dell’ imputato, sono stati sentiti i testi OMISSIS (rispettivamente, assistente ed ispettore della Polizia Municipale di Bologna) e OMISSIS
All’esito dell’ istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’ art. 511 c.p.p., sono stati dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne è dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della. decisione.
Le parti hanno successivamente concluso come da verbale di udienza
Dalle dichiarazioni dei testi OMISSIS emerge che l’imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un incidente stradale con un autobus. Allorquando i testi intervennero, il OMISSIS era già stato condotto all’ospedale.
Dall’esame alcoolimetrico cui l’imputato, lo stesso giorno dell’incidente, fu sottoposto in ospedale, emerge che lo stesso presentava un altissimo tasso alcolico (282 mg/100 ml: v. referto acquisito agli atti del giudizio), ben superiore
Il teste OMISSIS – indicato dalla difesa – ha riferito che poco prima dell’incidente aveva notato l’imputato armeggiare intorno al manubrio della propria bicicletta, manubrio che appariva storto. La teste non ha peraltro poi assistito all’incidente.
In forza della testimonianza OMISSIS, assume la difesa dell’imputato che costui non viaggiava sulla sua bicicletta. L’assunto appare privo di ogni pregio, in quanto:
a) il fatto che, poco prima dell’incidente, l’imputato stesse armeggiando intorno al manubrio del suo velocipede non è in alcun modo incompatibile con il fatto che, di lì a poco, lo stesso sia rimasto coinvolto in un incidente;
b) i testi OMISSIS descrivono un sinistro in cui pacificamente è rimasta coinvolta la bicicletta del ciclista OMISSIS, tra l’altro trasportato all’ospedale subito dopo il sinistro.
Del tutto priva di pregio è poi l’ulteriore tesi, sostenuta dalla difesa dell’imputato, secondo la quale la norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza non trova applicazione per i ciclisti. È vero soltanto -ma è cosa all’evidenza ben diversa- che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Deriva da quanto precede che è dimostrato che:
a) l’imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un sinistro;
b) l’imputato presentava un tasso alcolico nettamente superiore a quello consentito.
Il OMISSIS va pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli.
La sua incensuratezza consente la concessione delle attenuanti generiche.
Valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., si reputa equa la sua condanna alla pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda (pena base: mesi uno ed euro 900; ridotta per effetto delle attenuanti generiche).
Consegue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Sulla base di un favorevole giudizio prognostico, può concedersi all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.
dichiara OMISSIS colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
(omissis)

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