T.A.R. Molise 459/15 – Installazione tende solari

Le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2007, proposto da:
OMISSIS

FATTO e DIRITTO

La -OMISSIS-. è una società che gestisce un’attività di bar, gelateria e “cornetteria” nel Comune di Campomarino nell’ambito della quale ha realizzato, sul cortile retrostante il proprio locale commerciale, una copertura costituita da tre teloni plastificati poggianti su due strutture di ferro imbullonate al suolo, per offrire ai clienti riparo dal sole e dalla pioggia.

Sennonché, con ordinanze 21 e 22 (prot. n 11358 e 11359) del 14 agosto 2007, il Comune di Campomarino ha ordinato la rimozione di tali strutture, ritenendo necessario il permesso di costruire di cui la società disponente non era munita.

In particolare, secondo quanto rilevato nelle due gravate ordinanze, una per ciascuna delle strutture in ferro imbullonate, tali manufatti non avrebbero carattere transitorio o precario, di modo che esse sarebbero qualificabili alla stregua di nuove costruzioni.

Avverso tali provvedimenti, la -OMISSIS-. -OMISSIS-. ha notificato ricorso al Comune in data 14 novembre 2007 e depositato in data 23 novembre 2007, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, per i motivi così di seguito rubricati e sintetizzabili.

I) Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Difetto di Istruttoria.
Secondo la ricorrente l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere tali strutture come non precarie avendone, invece, tutte le caratteristiche dal punto di vista strutturale e funzionale, essendo finalizzate a soddisfare esigenze di carattere transitorio limitate alla stagione balneare.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001.

Dalla natura intrinsecamente precaria e temporalmente limitata della struttura in questione conseguirebbe l’errata applicazione della sanzione della rimozione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, potendosi al più irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, comminata per una tipologia di violazioni per le quali non è nemmeno prevista la sanzione penale.

Con atto depositato in data 4 dicembre 2007, si è costituito in giudizio il Comune di Campomarino, rilevando che le opere oggetto delle gravate ordinanze non avrebbero natura precaria, atteso che esse erano presenti all’atto del sopralluogo nei mesi di aprile e maggio, al di fuori quindi della stagione estiva. Peraltro, anche se l’utilizzo fosse concentrato nei mesi estivi, ciò non toglie che le strutture in questione permangono anche nei mesi invernali, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi, con conseguente necessità del Permesso di costruire a pena di demolizione, secondo quanto prescritto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Tale sanzione poi sarebbe irrogabile senza necessità di un’apposita motivazione trattandosi di conseguenza necessitata, la cui determinazione non implica l’esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione.

Con ordinanza del 5 dicembre 2007, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare disponendo la sospensione dell’efficacia dei gravati provvedimenti di demolizione. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha ribadito e ulteriormente articolato le ragioni poste a fondamento della spiegata domanda impugnatoria.

All’udienza pubblica del 22 ottobre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Questo Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio ha recentemente rilevato che: <<con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.

Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR Lombardia Milano, sez. III, 31 luglio 2006, n. 1890).

Secondo un’opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata, sez. I, 27 giugno 2008, n. 337). Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001>>.

Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (così: TAR Molise, sez I, 4 maggio 2015, n. 181; TAR Molise, sez. I, 31 gennaio 2014, n. 66).
Il Collegio ritiene applicabile le considerazioni appena esposte anche al caso di specie, che non sono inficiate dalla circostanza rilevata da parte ricorrente secondo cui tali strutture avrebbero carattere duraturo a prescindere dal periodo in cui vengono concretamente utilizzate.

Sul punto, sempre con particolare riferimento alle tende parasole installate nell’ambito di attività del tipo di quella per cui è causa, la giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e “pesante” rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di “porticato” o di “veranda”; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire)>> (così: Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di due strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori del locale esercito dalla ricorrente rientrino nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria sottratte, quindi, al regime del Permesso di costruire (cfr.: TAR Molise 181/2015, cit.; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 5324; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 16 dicembre 2011, 5919).

Tali strutture, al più, sono assoggettate al regime semplificato della d.i.a. (ora s.c.i.a.), la cui inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del Testo unico dell’edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 (cfr: TAR Molise 31 gennaio 2014, n. 66). In definitiva, il ricorso deve essere accolto e le ordinanze gravate annullate.

Rilevato che sulla fattispecie oggetto di causa non era ancora presente all’epoca dell’adozione dei gravati provvedimenti un orientamento giurisprudenziale definito, peraltro ancora in via di consolidamento, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla le ordinanze di demolizione indicate in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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