Schema di Decreto Legislativo: SCIA2

SCIA2

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITA E PROCEDIMENTI

(articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo xxx, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del …;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Oggetto)

  1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito “Scia”) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
  2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato della semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico. Fino all’adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l’immediata individuazione della caratteristica tipologica dell’intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all’interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
  3. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2

(Regimi amministrativi delle attività private)

  1. A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi, di cui all’articolo 19-bis della 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto indicato nella tabella stessa.
  2. Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale.
  3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell’autorizzazione è necessaria un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.
  4. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della Scia si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” con riferimento alla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila).
  5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l’attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’amministrazione.
  6. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l’indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti.

 

Art. 3

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole “dei certificati di agibilità” sono soppresse;

2) al comma 3, le parole “Ai fini del rilascio del permesso di costruire,” sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. »;

b)    all’articolo 6:

  1. al comma 1, lettera b) le parole “di rampe o” sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”;

  1. i commi 2, 4, 5 e 7 sono soppressi;
  2. al comma 6, lettera a), le parole: “dai commi 1 e 2” sono sostituite con le seguenti: “dal comma 1”;

c)    dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. La comunicazione asseverata di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.

5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.”

  1. all’articolo 20:

1) al comma 1, le parole “nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali” sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. ».

  1. il Capo III è così ridenominato: “Segnalazione certificata di inizio di attività”;
  2. all’articolo 22:
  1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività”;
  2. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.”;
  1. al comma 2, secondo periodo, le parole “del rilascio del certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “dell’agibilità”;
  2. i commi 3 e 5 sono soppressi;
  3. al comma 6, le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Capo”;
  4. al comma 7, le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Capo” e le parole “dal secondo periodo del comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23”;
  1. all’articolo 23:

1)        la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”;

2)        prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.”

  1. ai commi 2, 4, 5 e 7 le parole: “denuncia di inizio attività” e “denuncia” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività” e “segnalazione”;
  1. all’articolo 23-bis, le parole: “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6-bis”.
  1. l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Segnalazione certificata di agibilità) – 1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui al comma 5, fatto salvo l’obbligo di conformare l’immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.»;

  1. l’articolo 25 è abrogato;
  2. all’articolo 26, le parole: “Il rilascio del certificato” sono sostituite dalle seguenti: “La presentazione della segnalazione certificata”;
  3. all’articolo 49, comma 2, le parole “dalla richiesta del certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24”;
  4.  all’articolo 62, comma 1, le parole “e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato” sono sostituite dalle seguenti: “da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati”;
  5.   all’articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”;
  2. al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62.»;
  3. al comma 8, le parole da “Per il rilascio” a “comunale” sono sostituite dalle seguenti: “La segnalazione certificata di agibilità è corredata da”;
  4. dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
  • all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 4, le parole “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità,”;
    2. al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;
    3. al comma 5, le parole “Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità” sono sostituite dalle seguenti: “I controlli della segnalazione certificata di agibilità prevedono la verifica”;

 

Art. 4

(Semplificazione degli interventi di bonifica)

1. L’articolo 245 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

Articolo 245 – (Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione)

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario, il gestore o il soggetto che ha la disponibilità del sito, che rileva il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel sito medesimo ne dà immediata comunicazione e attua le misure di prevenzione seguendo le procedure e le modalità di cui all’articolo 242, comma 1. La regione, ricevuta la comunicazione si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Nel caso in cui gli interventi di bonifica ricadano in un sito inquinato di interesse nazionale (SIN) la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 252, comma 4.

2. Gli interventi di bonifica sul sito in cui è stato rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento di CSC possono, in qualunque momento, essere attivati o completati dal soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione che ha la proprietà, la gestione o la disponibilità del sito stesso, sulla base delle procedure disciplinate dal presente Titolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 253, comma 4, sul diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

3. Ferme restando le misure di prevenzione di cui all’articolo 242, il soggetto interessato proprietario o gestore o che ha la disponibilità del sito dichiara, ai fini dell’applicazione dei successivi commi, la propria estraneità rispetto alla potenziale contaminazione rilevata a mezzo di dichiarazione da rendere nelle forme di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestando di non avere operato presso il sito a qualsiasi titolo, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte in soggetti che abbiano operato presso il sito.

4. Il soggetto di cui al comma 3 comunica alle autorità competenti di cui all’articolo 242, comma 1, o di cui all’articolo 252 e al responsabile della potenziale contaminazione, qualora sia stato identificato ai sensi del comma 1 o dell’articolo 244, la volontà di effettuare gli interventi di bonifica di cui al comma 2, allegando la dichiarazione di cui al comma 3; la medesima comunicazione è data al proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3.

5. Il soggetto di cui al comma 3, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma medesimo, qualora l’autorità competente non abbia rappresentato motivi ostativi all’avvio della procedura indicata dal comma 2 e il responsabile della potenziale contaminazione o il proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3, non abbia comunicato l’impegno a effettuare gli interventi di bonifica, può avviare le procedure di bonifica di cui agli articoli 242, 252 o 252-bis ovvero subentrare nella procedura di bonifica comunque avviata, avvalendosi delle previsioni del presente articolo.

6. Nel caso in cui il sito oggetto del procedimento sia ubicato all’interno di un’area interessata da fenomeni naturali o antropici che abbiano determinato il superamento di CSC, il soggetto di cui al comma 3 presenta all’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere come CSC ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera b). Tale piano è attivato dal proponente entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso ed attuato, con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente. L’agenzia per la protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale sulla base delle risultanze del piano di indagine nonché di altri dati in suo possesso relativi all’area interessata.

7. Alle procedure di bonifica attivate dal soggetto di cui al comma 3 si applicano le seguenti disposizioni:

  1. il soggetto può chiedere la suddivisione del sito in lotti, non inferiori, ciascuno, a 15.000 mq, presentando un documento tecnico corredato da idoneo cronoprogramma degli interventi da effettuare. La regione o l’autorità competente di cui all’articolo 252, previo parere del comune e dell’agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, concede il nulla osta alla suddivisione in lotti del sito, riportando in apposita planimetria catastale i perimetri dei singoli lotti, che dovranno poi risultare da apposito frazionamento ai fini del rilascio dell’attestazione di non contaminazione o di certificazione di cui all’articolo 248, comma 2. Nel caso in cui, all’esito della caratterizzazione operata sul sito in contraddittorio con l’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, i valori di contaminazione risultano inferiori alle CSC, l’autorità competente, ove richiesto, attesta la non contaminazione del lotto. All’esito della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, il soggetto presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti e presta le garanzie finanziarie di cui all’art. 242, comma 7, con le modalità indicate alla successiva lettera c). I lotti per i quali è intervenuta l’attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica non possono essere utilizzati per operazioni comunque relative alla bonifica degli altri lotti;
  2. il soggetto ha facoltà di stipulare un protocollo di intesa con l’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente in cui sono definiti i tempi e le modalità per lo svolgimento in contraddittorio con la suddetta agenzia del piano di caratterizzazione e per la validazione dei dati. In tal caso il soggetto interessato può presentare l’analisi di rischio e il progetto di bonifica contestualmente alla relazione sugli esiti della caratterizzazione. Gli oneri derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sono a carico del proponente;
  3. il soggetto di cui al comma 3 che presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti presta la garanzia finanziaria ai sensi dell’articolo 242, comma 7, in misura pari al 5% del costo complessivo stimato degli interventi; tale garanzia è svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica. Contestualmente all’attivazione degli interventi di bonifica riguardanti i singoli lotti, il soggetto di cui al comma 3 presta specifica garanzia di importo pari al 20% del costo stimato degli interventi relativi al lotto medesimo, che viene svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica del singolo lotto. In alternativa, il soggetto di cui al comma 3 presta la garanzia finanziaria di cui all’art. 242, comma 7, per un importo pari al 20% del costo complessivo stimato degli interventi previsti nell’intero progetto di bonifica. Tale garanzia è progressivamente svincolata, su domanda del soggetto per i lotti per i quali è sopravvenuta la certificazione di avvenuta bonifica, sulla base di un piano di svincolo già contenuto nel progetto stesso. L’entità delle garanzie finanziarie deve assicurare la copertura totale dei costi di smantellamento degli impianti, installazioni e strutture relative alla bonifica del lotto.
  4. Le garanzie finanziarie di cui alla lettera c) sono ridotte del 30% qualora il progetto di bonifica preveda di trattare almeno il 60% del volume della matrice contaminata mediante interventi in-situ come definiti nell’allegato 3 al titolo V, della Parte IV del presente decreto legislativo.

8. Gli interventi di bonifica delle acque di falda garantiscono il rispetto al punto di conformità dei valori di CSC, come definiti dall’articolo 240, comma 1, lettera b), ovvero dei valori previsti, per il medesimo parametro, dalla normativa sulla qualità delle acque potabili qualora superiori ai valori delle CSC.

9. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall’agenzia di protezione ambientale competente per territorio ai sensi dei commi 6 e 7 sono a carico del proponente e sono determinati sulla base del tariffario nazionale approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte per le prestazioni rese all’agenzia di protezione ambientale competente per territorio sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura dei suddetti oneri.

2. Su richiesta del soggetto di cui all’articolo 245, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 1 del presente decreto, le procedure di cui allo stesso articolo 245, si applicano anche ai procedimenti e agli interventi di bonifica non conclusi alla data del presente decreto, ad eccezione di quelli per i quali tutti gli interventi sono stati completamente realizzati e non sia stata rilasciata la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5

(Semplificazioni in materia di commercio)

1. All’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo, le parole “, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma” sono sostituite dalla seguente: “e”;
  2.  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 non è soggetta ad alcuna comunicazione.”.

2. All’articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole “di sede degli” sono inserite le seguenti: “esercizi e il trasferimento della gestione o della titolarità degli”, e le parole “ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti” sono soppresse.

3. L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

Art. 6

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza)

1. All’articolo 110 del  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo comma è sostituito dal seguente: “L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.”;
  2. il secondo comma è abrogato.

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