Targa dei veicoli: definizione e storia

targaAd oggi non vi è una definizione unica e condivisa, a livello internazionale, relativa alla targa dei veicoli.

La Convenzione Internazionale di Parigi del 24.04.1926 è il primo documento che regolamenta la targa dei veicoli ma, per quanto riguarda l’Italia, essa verrà superata dalla Convenzione sulla circolazione stradale Vienna, 8 novembre 1968 nella quale si parla non propriamente di targa ma di numero di identificazione d’ordine, detto anche numero di immatricolazione.

All’art. 36 della menzionata Convenzione si prevede che il così detto numero di immatricolazione sia presente su ogni autoveicolo in circolazione che deve essere collocato nella parte anteriore e posteriore, mentre i motocicli sono tenuti ad averlo solo sulla parte posteriore; anche il rimorchio deve recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione.

Viene altresì previsto che il veicolo, oltre a recare il proprio numero di immatricolazione, deve presentare un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato.

Giuridicamente la targa si può attualmente definire come la certificazione amministrativa destinata a dar prova della provenienza dalla pubblica amministrazione che l’ha rilasciata, proprio perché munita del sigillo dello Stato, quest’ultimo ne attesta altresì l’autenticità.

Che cosa è quindi la targa di un veicolo?! le targhe di immatricolazione dei veicoli stradali possono essere definite come quei segni distintivi presenti sui veicoli a motore che che permettono di distinguerli uno dall’altro. A seconda della fattesssa della targa si distingue il tipo di veicolo sul quale è appposta.

L’articolo 100 del Codice ella Strada e sue integrazioni prevedono:

  • targhe di immatricolazione: contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli, collocate posteriormente agli stessi ed anche anteriormente per gli autoveicoli
  • targhe ripetitrici: contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione ovvero di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole ed operatrici
    trainate ;
  • targhe di riconoscimento: sono quelle di cui devono essere muniti i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica, acquistati per l’esportazione e che appartengono a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri di
    passaggio nel nostro Paese corredati di una carta di circolazione valida al massimo per un anno , riportanti le sigle EE e CD , ovvero i contrassegni di identificazione di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell’art. 97, del C.d.S.;
  • targhe di prova: sono quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova;
  • targhe provvisorie: che consentono lo spostamento dei veicoli su tragitti definiti indicati sul foglio di via;
  • targhe dei veicoli delle forze armate: destinate ai veicoli delle Forze Armate e alle forze equiparate quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc.
  • targhe dei veicoli dei corpi di polizia locale: destinate esclusivamente ai veicoli impiegati nei servizi di polizia stradale.

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