Bordi della targa ritagliati: quale sanzione?

 

Quale sanzione applicare, pecuniaria e/o accessoria, a chi ritaglia i bordi delle targhe? E’ applicabile l’art. 100/9 – 15 C.d.S. senza sanzione pecuniaria ma solo la sanzione accessoria del ritiro della targa e contestuale fermo del veicolo fino al rilascio della nuova targa? Fabio.

 

RISPOSTA

Le dimensioni delle targhe sono stabilite dall’art. 258 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) – figure III.4/b e III.4/c per le targhe posteriori e devono rimanere tali a quelle indicate. Il successivo art. 259, dello stesso D.P.R. consente l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. Il comma 9 dell’art. 100 (targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) del C.d.S. – D. Lgs. n. 285/92 non ha sanzioni, ma ciò non impedisce che all’atto della constatazione, in relazione all’accertamento obiettivo della gravità della manomissione illecita effettuata sui bordi della targa stessa, l’agente operante non possa procedere al sequestro della targa ed al fermo amministrativo del veicolo. La conditio sine qua non è che si abbia la certezza che chi abbia manomesso la targa avesse l’intenzione di rendere illeggibili, o difficilmente percebili, i dati numerici in essa riportati.

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