Regolamento esecuzione per il trasporto e soccorso di animali in stato di necessità

(GU n. 289 del 12-12-2012)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l’utilizzo dei medesimi dispositivi, nonche’ «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo’ essere considerato in stato di necessita’, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorita’ di polizia stradale per i necessari controlli;

Visto l’articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso; Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l’articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;

Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l’altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;

Visti i pareri espressi dal Ministero dell’interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l’esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l’incolumita’ pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», cosi’ come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attivita’ di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche’ ai veicoli in disponibilita’ degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell’attivita’ di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.

2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell’articolo 156 codice della strada.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

1. I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, si distinguono in:

a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto;

b) veicoli adibiti alle attivita’ di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;

c) veicoli in disponibilita’ degli enti proprietari e concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o N1.

2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza.

3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonche’ le disposizioni di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Art. 3

Immatricolazione

1. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, sono immatricolati:

a) ai sensi dell’articolo 82 codice della strada, in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro;

b) ai sensi dell’articolo 85 codice della strada, nonche’ dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di circolazione e’ rilasciata esclusivamente:

a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanita’ pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;

b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalita’ di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita’ principale, il trasporto od il soccorso di animali;

d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell’espletamento dei propri compiti di istituto;

e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade.

3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono disporre dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, a titolo di proprieta’, di usufrutto, di locazione con facolta’ di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di circolazione e’ rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono altresi’ disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, codice della strada, secondo le modalita’ stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta giorni e’ ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli gia’ in disponibilita’ del locatario, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

a) guasto meccanico, furto o incendio;

b) caso fortuito o forza maggiore.

4. Il veicolo locato senza conducente e’ utilizzato per il medesimo uso cui e’ adibito il veicolo sostituito.

Art. 4

Utilizzo dei veicoli

1. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a):

a) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanita’ pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;

b) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;

c) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera d), esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti di istituto;

d) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera e), esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.

2. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c)

esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 5

Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva

1. Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessita’, cosi’ come disciplinato all’articolo 6, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessita’ dell’animale soccorso o trasportato.

2. L’uso dei dispositivi di cui al comma 1 e’ altresi’ consentito:

a) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita’ dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;

b) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita’ dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attivita’ di cui all’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

c) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato all’articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Art. 6

Stato di necessita’

1. Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale e’ considerato in stato di necessita’ quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu’ funzioni vitali o che provoca l’impossibilita’ di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;

c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;

d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Art. 7

Documentazione

1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessita’ dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest’ultimo caso, si applica la procedura di cui al comma 2.

2. Qualora l’accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore invita, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180, comma 8, codice della strada, l’intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell’invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessita’ dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.

Art. 8

Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione dei veicoli previsti all’articolo 2, comma 1, nonche’ i criteri e le modalita’ per la compilazione e l’aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le finalita’ di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2012.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 novembre 2012.

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 259.

Allegato 1

Caratteristiche tecniche delle autoambulanze veterinarie

1. Caratteristiche generali.

1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2;

1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto definito dalla normativa vigente per la generalita’ dei veicoli, comprende anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie, trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi fissi d’acqua e loro contenuto).

1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:

di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d’accesso alla cabina, nonche’ una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;

di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al successivo punto 2, confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile, destinato all’alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto.

2. Compartimento sanitario.

Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di un compartimento sanitario separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. E’ ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o sportello e’ ammessa la presenza di vetri purche’ di sicurezza.

Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso agli animali in stato di necessita’.

Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.

Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;

larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.

Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili. 3. Segni distintivi.

3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall’art. 177 del codice della strada.

3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche’ nella parte interna delle ante della porta posteriore.

3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2., la scritta AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.

3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell’ente che abbia la proprieta’ o la disponibilita’ del veicolo.

4. Accessori.

Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2 estintori: uno in cabina e l’altro nel comparto sanitario.

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